II.H - Fotovoltaico
#164Il fotovoltaico è ammesso con pompa di calore ibrida?
No. L'intervento II.H (installazione fotovoltaico) è incentivabile solo se realizzato congiuntamente alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione con un impianto dotato di pompa di calore elettrica (intervento III.A). Non è ammesso l'abbinamento con sistemi ibridi (III.B) o altre tecnologie.
Fonti: Webinar 26/01/2026, FAQ Fotovoltaico - Slide; Regole Applicative, Paragrafo 9.8
#165È necessario inoltrare le bollette elettriche intestate al Soggetto Ammesso?
Sì. Per il corretto dimensionamento dell'impianto fotovoltaico in regime di autoconsumo, è necessario trasmettere le bollette elettriche rappresentative dei consumi annuali dell'edificio, intestate al Soggetto Ammesso, per comprovare il fabbisogno energetico.
Fonti: Webinar 26/01/2026, Slide; Regole Applicative, Paragrafo 9.8.4
#166È possibile il potenziamento di un impianto esistente?
No. L'incentivo è previsto esclusivamente per moduli e inverter di nuova costruzione. Non è previsto l'incentivo per il revamping o il potenziamento di impianti fotovoltaici esistenti.
Fonti: Webinar 26/01/2026, FAQ Fotovoltaico - Slide; Regole Applicative, Paragrafo 9.8.1
#167Se installo una pompa di calore, l'edificio richiede più energia elettrica: non posso considerare le richieste elettriche post?
Sì, è previsto. Il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico deve basarsi sul fabbisogno energetico dell'edificio, inteso come somma dei consumi elettrici (utenze elettriche) e dei consumi termici equivalenti convertiti in elettrici (dovuti alla nuova pompa di calore). Pertanto, si considerano i fabbisogni complessivi post-intervento derivanti dall'elettrificazione del calore.
Fonti: Webinar 26/01/2026, FAQ Fotovoltaico - Slide; Regole Applicative, Paragrafo 9.8.1
#168Il calcolo del fabbisogno fotovoltaico va fatto ante o post-intervento?
Va fatto considerando il fabbisogno energetico totale dell'edificio nello scenario post-intervento, che include i consumi elettrici preesistenti più il consumo stimato della nuova pompa di calore elettrica installata.
Fonti: Webinar 26/01/2026, Slide
#169Esiste un criterio per determinare la taglia massima dell'accumulo fotovoltaico installabile?
L'accumulo deve essere dimensionato in coerenza con la potenza dell'impianto fotovoltaico e con i profili di consumo dell'edificio per massimizzare l'autoconsumo. Le Regole Applicative fissano massimali di spesa specifici per l'accumulo (es. 1.000 €/kWh), ma la capacità deve essere giustificata tecnicamente nella relazione di progetto.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.8
#170Nel caso di impianto FV mai collegato alla rete posso considerarlo inesistente ai fini del CT 3.0?
Il Conto Termico incentiva la nuova installazione. Se un impianto è già fisicamente installato (anche se non collegato), l'intervento non si configura come "nuova installazione" ai sensi del decreto, ma come regolarizzazione di un esistente. L'incentivo è riservato a componenti nuovi acquistati e installati ex novo nell'ambito del progetto.
Fonti: Webinar 26/01/2026, Slide (no revamping/esistente); Regole Applicative, Paragrafo 9.8.1
#171L'accumulo può essere bidirezionale?
Le Regole Applicative non escludono esplicitamente i sistemi di accumulo con funzionalità bidirezionali (V2G o simili), purché rispettino le normative di connessione CEI 0-21 e siano asserviti all'impianto fotovoltaico incentivato per l'autoconsumo dell'edificio.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.8
#172Sono possibili interventi FV su pensiline per aziende con terreni nel perimetro aziendale?
Sì. L'installazione di impianti fotovoltaici è incentivabile se realizzata presso l'edificio climatizzato oggetto di intervento o nelle sue relative pertinenze. Le pertinenze includono spazi funzionali all'edificio, come i parcheggi (e le relative pensiline), a condizione che risultino tali dalla visura catastale dell'edificio o che vi sia un titolo di disponibilità (es. proprietà, affitto) che copra i 5 anni successivi alla fine dei lavori. Per le aziende agricole, è esplicitamente ammessa l'installazione su fabbricati strumentali esistenti.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.8 e Paragrafo 12.10; Webinar 26/01/2026; Webinar 3 febbraio 2026
#173Per interventi di nuova costruzione per impianti fotovoltaici si può usufruire del CT 3.0?
L'intervento incentivato (II.H) è proprio l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico. I moduli e gli inverter devono essere esclusivamente di nuova costruzione (non rigenerati). Tuttavia, l'intervento deve essere realizzato a servizio di un edificio esistente e dotato di impianto di climatizzazione (che viene sostituito contestualmente con pompa di calore elettrica). Non è ammesso il revamping (potenziamento/sostituzione) di impianti fotovoltaici già esistenti, né l'installazione su edifici di nuova costruzione (salvo i casi di demolizione e ricostruzione nZEB).
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 5 comma 1 lett. h); Regole Applicative, Paragrafo 9.8.1; Webinar 26/01/2026
#174In un edificio scolastico riscaldato, la palestra adiacente attualmente non riscaldata: nell'intervento è possibile includere la palestra?
Se la palestra non è riscaldata, non può essere oggetto diretto dell'intervento di sostituzione dell'impianto termico (requisito trainante). Tuttavia, se la palestra è accatastata come pertinenza dell'edificio scolastico principale (che è riscaldato e oggetto di sostituzione della centrale termica con pompa di calore), è possibile installare l'impianto fotovoltaico sulla copertura della palestra per alimentare la pompa di calore della scuola.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.8; Webinar 26/01/2026
#175Su un fabbricato della PA esiste un impianto FV in comodato d'uso (scadenza 2032): è possibile installare un nuovo impianto FV per la PdC ignorando l'FV esistente?
Sì, è possibile installare una nuova sezione fotovoltaica. Il Conto Termico incentiva la nuova installazione (non il revamping). Ai fini del dimensionamento, il nuovo impianto deve essere in assetto di autoconsumo, calibrato sul fabbisogno energetico dell'edificio (utenze elettriche + fabbisogno termico della nuova PdC). La presenza di un impianto esistente non impedisce l'accesso, ma la produzione complessiva o quella dedicata alle nuove utenze dovrà essere coerente con i consumi per rispettare il vincolo di autoconsumo.
Fonti: Webinar 26/01/2026; Regole Applicative, Paragrafo 9.8.1
#176È possibile realizzare una nuova sezione FV a seguito dell'installazione di PdC? Il calcolo dell'autoconsumo tiene conto della produzione complessiva dell'impianto (somma tra sezione esistente e nuova sezione)? L'incentivo riguarda solo la nuova sezione?
L'incentivo riguarda esclusivamente le spese per la nuova sezione (fornitura e posa in opera del nuovo impianto e accumulo). Il dimensionamento della nuova sezione deve rispettare il requisito dell'autoconsumo: l'energia prodotta dall'impianto incentivato non deve superare il 5% della somma dei consumi medi annui di energia elettrica e dei consumi equivalenti termici dell'edificio.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.8.1 e 9.8.2; Webinar 26/01/2026
#177Per beneficiare della maggiorazione moduli FV "made in EU", anche inverter, accumulo e colonnina devono essere "made in EU"?
No. Le Regole Applicative e il Decreto specificano che le maggiorazioni specifiche per il fotovoltaico (5%, 10% o 15%) si applicano in base all'iscrizione dei soli moduli fotovoltaici nel "Registro delle tecnologie per il fotovoltaico" tenuto da ENEA (sezioni A, B, C). È richiesto che tutti i moduli costituenti l'impianto siano iscritti e rispondano ai requisiti. Non è richiesto esplicitamente che anche inverter o accumuli siano prodotti in UE per ottenere questa specifica premialità legata ai moduli.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.8.3; D.M. 7 agosto 2025, Allegato 2
#178Fotovoltaico combinato anche per sostituzione parziale di impianto?
Sì. L'intervento II.H è incentivabile se realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti con pompe di calore elettriche (Intervento III.A). Poiché l'intervento III.A ammette anche la sostituzione parziale del generatore (purché garantisca i requisiti tecnici e copra il fabbisogno, vedi Regole Applicative), l'abbinamento col fotovoltaico è consentito, fermo restando che l'incentivo del FV non può superare quello della pompa di calore installata.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.8 e 9.15; Webinar 3 febbraio 2026
#179Mentre per i Comuni <15.000 abitanti il fotovoltaico è al 100%?
Per i Comuni con meno di 15.000 abitanti, l'incentivo può arrivare al 100% delle spese ammissibili per interventi su edifici di proprietà comunale adibiti a uso pubblico. Questo si applica anche al fotovoltaico (Intervento II.H). Attenzione però al massimale: L'incentivo per il fotovoltaico è calcolato come il minore tra:
- Il 100% delle spese ammissibili (nel rispetto dei costi unitari massimi al kW);
- L'incentivo riconosciuto per la pompa di calore elettrica abbinata (anch'esso al 100% delle spese ma limitato dai suoi massimali). Quindi, anche se l'aliquota è 100%, l'importo effettivo rimane vincolato ("cappato") dal valore dell'incentivo generato dalla pompa di calore.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 4.2 e Paragrafo 9.8.3; Webinar 26/01/2026
#180Il limite della caldaia determina il valore dell'incentivo per FTV e Accumulo? Le opere accessorie sono limitate dal valore degli incentivi della PDC?
Il valore dell'incentivo per l'intervento combinato Fotovoltaico + Accumulo (II.H) non può mai superare il valore dell'incentivo riconosciuto per la Pompa di Calore elettrica (III.A) installata congiuntamente. Questo limite si applica al totale dell'incentivo calcolato per il FV (inclusi accumulo e spese accessorie). In pratica: Incentivo FV ≤ Incentivo PdC.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.8.3; Webinar 26/01/2026
#181Nell'ambito dell'intervento FV + accumulo con sostituzione PdC: la verifica delle bollette deve essere per un solo anno rappresentativo post intervento o anche altri anni? La verifica è solo tramite confronto produzione FV/consumi post? Se la produzione supera la soglia del 5%, l'incentivo viene annullato o ricalcolato?
La verifica del "corretto dimensionamento" (produzione FV ≤ 5% dei consumi totali elettrici + termici equivalenti) è un requisito di ammissibilità da dimostrare in fase di richiesta (ex-ante/fine lavori) basandosi sui consumi storici (bollette ante-operam) o stimati (fabbisogno energetico dell'edificio). Le Regole Applicative chiedono di allegare le bollette rappresentative dei consumi annuali o una relazione di calcolo. Non è esplicitamente previsto un meccanismo di revoca basato sul monitoraggio puntuale dei consumi reali negli anni successivi ("post"), ma il rispetto del requisito è condizione per l'accesso.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.8.1 e Paragrafo 9.8.4; Webinar 26/01/2026
#182Per un multi-intervento PdC + FV, come data di fine lavori del FV: domanda di allaccio, DI.CO o contratto attivato?
Per l'intervento di installazione del fotovoltaico (II.H), se l'impianto risulta installato ma non ancora connesso per cause non imputabili al Soggetto Responsabile (e sono state avviate le pratiche, es. invio Modello Unico o accettazione preventivo), la data di conclusione dei lavori si intende coincidente con la data di ultimazione dell'intervento combinato di installazione della pompa di calore elettrica.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 12.3; Webinar 26/01/2026
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