#175Su un fabbricato della PA esiste un impianto FV in comodato d'uso (scadenza 2032): è possibile installare un nuovo impianto FV per la PdC ignorando l'FV esistente?
Sì, la PA può installare un nuovo impianto fotovoltaico abbinato alla pompa di calore, come sezione nuova e indipendente. "Ignorando l'esistente" però è la parola sbagliata: l'impianto del terzo in comodato non va toccato né potenziato, e nel dimensionamento i suoi effetti sui consumi reali dell'edificio si vedono comunque.

La nuova sezione è ammessa, il potenziamento no
Il Conto Termico incentiva la nuova installazione: una sezione fotovoltaica autonoma, con moduli e inverter propri e di nuova costruzione, realizzata congiuntamente alla pompa di calore. È lo stesso principio della nuova sezione FV accanto a un impianto esistente.
Quello che non si può fare è intervenire sull'impianto del terzo: aggiungere moduli al suo inverter o ampliarlo sarebbe un potenziamento di impianto esistente, escluso dall'incentivo, oltre che un problema contrattuale con il proprietario.
Il comodato non cambia le regole
Ai fini delle regole tecniche è ininfluente chi possiede l'impianto preesistente: comodato d'uso fino al 2032, PPA o proprietà diretta della PA non fanno differenza. I vincoli su autoconsumo, dimensionamento e divieto di potenziamento guardano l'edificio e il suo punto di prelievo, non l'assetto proprietario dei generatori già connessi.
Dimensionamento: l'esistente non si ignora davvero
La nuova sezione va dimensionata in assetto di autoconsumo, con producibilità entro il +5% dei consumi dell'edificio. E qui l'impianto del terzo conta eccome, in modo automatico: le bollette elettriche riportano i consumi residui prelevati dalla rete, già al netto dell'energia autoconsumata dall'impianto in comodato.
Il fabbisogno di riferimento è quindi:
- i consumi elettrici storici da bolletta (già abbattuti dall'autoconsumo esistente, documentati con le bollette intestate al Soggetto Ammesso);
- più il fabbisogno equivalente della nuova pompa di calore, perché il calcolo si fa sul post-intervento.
Non è ammesso dimensionare sul fabbisogno teorico lordo dell'edificio fingendo che i pannelli del terzo non esistano: si arriverebbe a un impianto sovradimensionato che viola il vincolo di autoconsumo.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 5 comma 1 lettera h); Regole Applicative, Paragrafo 9.8.1; Webinar 26/01/2026
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