Vai al contenuto principale

Workshop CT 3.0 — Corso disponibile! Iscriviti ora

#166È possibile il potenziamento di un impianto esistente?

No. Nel Conto Termico 3.0 il potenziamento o il revamping di un impianto fotovoltaico già esistente non è mai ammesso a incentivo. L'agevolazione riguarda solo moduli e inverter di nuova costruzione, mai installati prima. Resta invece incentivabile un impianto fotovoltaico nuovo e indipendente, realizzato insieme alla pompa di calore elettrica.

Fotovoltaico Conto Termico 3.0: potenziamento dell'impianto esistente non ammesso, nuovo impianto sì

Perché moduli e inverter devono essere nuovi?

L'obiettivo della norma è incentivare la creazione di nuova capacità di generazione, funzionale all'elettrificazione dei consumi termici dell'edificio. Per questo l'Allegato 1 del decreto e le Regole Applicative impongono che i componenti siano esclusivamente di nuova costruzione, con marcatura CE, tolleranza solo positiva e garanzie minime di rendimento (modulo almeno al 90% a 10 anni, inverter al 97%). Aggiungere pannelli a un inverter esistente o modificare le stringhe già in opera ricade nel revamping, che è escluso. Il dettaglio dei requisiti tecnici è nella FAQ sui requisiti dell'impianto fotovoltaico con accumulo.

Potenziare l'esistente o installare un nuovo impianto: che differenza c'è?

La distinzione decisiva è l'indipendenza fisica e progettuale dell'impianto.

  • Potenziamento (non ammesso): aggiungere moduli a un inverter già presente o ampliare un campo FV esistente. È considerato modifica di un impianto in essere.
  • Nuovo impianto separato (ammesso): un sistema completamente nuovo, con propri pannelli e inverter, dimensionato sui fabbisogni attuali dell'edificio e realizzato contestualmente alla nuova pompa di calore elettrica.

Su quest'ultimo caso è utile la FAQ è possibile realizzare una nuova sezione FV dopo l'installazione della PdC.

Esiste un caso in cui il potenziamento è ammesso?

Sì, ma solo per i generatori termici del Titolo III (pompe di calore, caldaie a biomassa), non per il fotovoltaico. Se la potenza del nuovo generatore supera di oltre il 10% quella dell'impianto ante-operam, l'intervento è un potenziamento ammissibile a due condizioni: il nuovo generatore deve servire le stesse utenze del precedente e il dimensionamento va giustificato con un'asseverazione del tecnico. Approfondimento nella FAQ sul potenziamento del 10% ammesso per la potenza post-intervento.

Quali condizioni valgono per il fotovoltaico nuovo?

Perché il fotovoltaico accessorio (intervento II.H) sia incentivabile servono alcuni requisiti:

  • Contestualità: solo se abbinato a una pompa di calore esclusivamente elettrica, mai con sistemi ibridi a gas.
  • Autoconsumo: la produzione non deve superare la somma dei consumi elettrici e termici equivalenti dell'edificio (tolleranza +5%); vedi come si calcola il fabbisogno fotovoltaico, ante o post intervento.
  • Potenza tra 2 kW e 1 MW, entro la potenza del punto di prelievo (POD).
  • Documenti: bollette, report PVGIS sulla producibilità, pratica di connessione e schema unifilare as-built sopra i 20 kW.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1; Regole Applicative, Paragrafo 9.8.1; Webinar GSE 16/04/2026

Vedi tutte le FAQ di "INTERVENTI TITOLO II (Efficienza Energetica)"
Corso Disponibile

Workshop Conto Termico 3.0

Corso online on-demand

Impara a gestire le pratiche del Conto Termico 3.0 con il corso pratico pensato per professionisti e tecnici del settore. 8 casi pratici sviluppati passo passo.

Iscriviti al Workshop

FAQ Più Utili