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II.C - Schermature Solari

#141Per le schermature solari il decreto richiede la contestuale sostituzione degli infissi: si può considerare adempiuto nel caso gli infissi siano a norma di legge anche se altri elementi costruttivi non soddisfano i requisiti?

L'installazione di schermature solari (II.C) è vincolata all'abbinamento con la sostituzione delle chiusure trasparenti (II.B). Tuttavia, se le chiusure trasparenti esistenti sono già performanti (rispettano i requisiti di legge vigenti), l'intervento di installazione delle sole schermature è ammesso anche singolarmente. In questo caso, è necessario produrre una perizia o un attestato che certifichi le prestazioni degli infissi esistenti.

Fonti: Webinar 26/01/2026, Slide Intervento 2C; Regole Applicative, Paragrafo 9.3

#142Sono incentivabili anche le veneziane interne?

No. L'intervento II.C riguarda l'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento esterni (fissi o mobili, non trasportabili). Le veneziane interne non rientrano tra le tipologie ammesse, in quanto il calore è già entrato all'interno del volume vetrato. Sono ammessi sistemi integrati nel vetro o esterni.

Fonti: Webinar 26/01/2026, Minuto 46-47 - Slide Intervento 2C; Regole Applicative, Paragrafo 9.3

#143I frangisole con esposizione N NO NE che non sono incentivabili con intervento schermature, lo sono se inseriti nell'intervento NZEB?

Sì, come spesa tecnica del progetto nZEB. L'intervento II.C (Schermature) richiede specificamente l'esposizione da Est-sud-est a Ovest. Tuttavia, nell'intervento II.D (Edifici nZEB), l'obiettivo è il raggiungimento di una prestazione globale dell'edificio. Se i frangisole a Nord sono previsti nel progetto energetico complessivo per il raggiungimento dello standard nZEB, il loro costo può rientrare nelle spese ammissibili dell'intervento II.D (ristrutturazione importante), pur non essendo incentivabili singolarmente come II.C.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.4.2; D.M. 7 agosto 2025, Art. 5 comma 1 lett. d)

#144Per edifici di proprietà comunale sotto i 15.000 abitanti da incentivare al 100%, sul Portaltermico la possibilità di incentivare le schermature solari è solo al 50%. Perché? È un bug?

Se il Comune rispetta i requisiti previsti dal Decreto per l'accesso all'incentivo del 100% (popolazione inferiore a 15.000 abitanti, proprietà dell'edificio e utilizzo diretto o da parte di soggetti terzi per finalità istituzionali/sociali non riconducibili ad attività d'impresa), l'incentivo spettante dovrebbe essere pari al 100% delle spese ammissibili, anche per l'intervento di installazione di schermature solari (II.C), fermo restando il rispetto dei massimali di costo unitario (€/m²). Se il portale calcola il 50%, è necessario verificare di aver compilato correttamente la sezione anagrafica dell'edificio, selezionando gli specifici flag che abilitano l'applicazione dell'emendamento per i piccoli comuni (come mostrato nella demo del portale durante il webinar). Se la configurazione è corretta, potrebbe trattarsi di un'anomalia tecnica del sistema, poiché la normativa non prevede una limitazione al 50% per questa specifica categoria di beneficiari su questo intervento.

Fonti: Webinar 3 febbraio 2026; Regole Applicative, Paragrafo 4.2; Webinar 26/01/2026

#489Per ottenere l'incentivo sulle schermature solari, che richiede l'abbinamento a serramenti a norma, gli infissi installati prima del 2015 sono a priori esclusi? Inoltre, se sostituiti successivamente (es. nel 2016), devono rispettare i limiti di trasmittanza termica vigenti all'epoca dell'installazione o i parametri normativi attuali?

Volevo chiedere un'informazione a proposito dell'installazione di schermature/sistemi filtranti. Nella regole applicative è indicato che: "l’intervento deve essere abbinato, sul medesimo edificio, all’intervento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) sostituzione di chiusure trasparenti. Tale requisito si ritiene adempiuto se gli elementi costruttivi dell’edificio oggetto di intervento già soddisfano i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modifiche o integrazioni;".

Nel caso in cui la società richiedente l'incentivo abbia già sostituito i serramenti, le mie domande sono le seguenti:

  • Sono esclusi a priori tutti gli infissi installati prima del 2015?
  • Se i serramenti sono stati sostituiti per esempio nel 2016 devono rispettare i requisiti del 2016 oppure quelli attuali (quindi in Zona climatica E, 1.3 W/m2K)?

Incentivo conto termico 3.0 schermature solari

  1. Sono esclusi a priori tutti gli infissi installati prima del 2015? No, non vi è alcuna preclusione "a priori" basata sull'anno di installazione. La normativa del Conto Termico non fissa uno sbarramento temporale per gli elementi preesistenti, ma pone un vincolo puramente prestazionale. Il testo afferma infatti che "gli elementi costruttivi dell’edificio [...] già soddisfano i requisiti". Questo significa che ciò che rileva è unicamente il valore di trasmittanza termica (U) del serramento attualmente montato.

    Se, per ipotesi, un infisso di altissima gamma installato nel 2013 o 2014 possiede parametri tecnici (trasmittanza termica, permeabilità all'aria, ecc.) pari o superiori ai limiti di legge vigenti richiesti dal D.M. 26 giugno 2015, esso soddisfa il requisito e ti esonera dall'obbligo di sostituirlo per poter incentivare le sole schermature solari. Naturalmente, all'atto pratico, è molto raro che un serramento pre-2015 raggiunga le prestazioni altamente restrittive imposte dalle normative odierne.

  2. Se i serramenti sono stati sostituiti nel 2016, devono rispettare i requisiti del 2016 oppure quelli attuali? I serramenti preesistenti devono rispettare i requisiti attuali (ovvero quelli più restrittivi oggi in vigore). La chiave di lettura risiede nella frase del Decreto che hai citato: "già soddisfano i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modifiche o integrazioni".

    Ecco perché si applica il limite attuale:

    • Il richiamo alle "successive modifiche o integrazioni" obbliga il tecnico a confrontare le prestazioni del serramento esistente con la versione aggiornata ad oggi del D.M. 26 giugno 2015 (che, come precisato dalle Regole Applicative, è stato da ultimo novellato con il Decreto 28 ottobre 2025).
    • Il D.M. 26 giugno 2015 prevedeva un'applicazione graduale dei limiti: limiti più blandi per la "Fase 1" (dal 2015) e limiti molto più severi per la "Fase 2" (entrata in vigore dal 2019/2021).
    • Se l'infisso installato nel 2016 rispettava i limiti base in vigore in quel momento (che per la Zona E erano pari a 1,80 W/m²K o 1,90 W/m²K per le riqualificazioni), oggi non è più sufficiente.
    • Per essere considerato "già performante" ed esonerare la società dall'Intervento II.B, l'infisso esistente dovrà soddisfare il limite massimo di trasmittanza attualmente richiesto dal Conto Termico e dalle norme vigenti per quella specifica zona climatica: ad esempio, in Zona climatica E la trasmittanza termica comprensiva di infisso (Uw) non deve superare 1,30 W/m²K.

In sintesi: per poter incentivare l'installazione delle sole schermature solari (Intervento II.C) senza dover cambiare le finestre, il tecnico incaricato dovrà asseverare che i serramenti esistenti (indipendentemente dall'anno in cui furono montati) abbiano un valore Uw ≤1,30 W/m²K (se in Zona E). Se la trasmittanza è superiore a questo valore, l'intervento sulle schermature sarà incentivabile solo se abbinato alla contestuale sostituzione di quegli infissi per portarli a norma.

Per approfondire, consulta la FAQ sull'abbinamento obbligatorio con la sostituzione degli infissi e quella sulle pellicole a controllo solare.

Fonti: Regole Applicative, Par. 9.3.1, 9.4.1; Allegati D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1, Paragrafo 2; D.M. 26 giugno 2015 (Requisiti Minimi), Appendice B, Tabella 4

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