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9 FAQ totali

Erogazione Incentivo

#359Qualora l'importo complessivo delle richieste idonee dovesse superare il plafond annuale, con quali modalità e tempistiche verrà erogato il contributo?

Il Decreto stabilisce un contingente annuo di spesa (plafond). Qualora le richieste ammesse superino la disponibilità annuale, le richieste eccedenti vengono ammesse con riserva di priorità per l'accesso al contingente dell'anno successivo. In tal caso, l'erogazione avverrà a valere sulle risorse dell'annualità seguente, rispettando l'ordine cronologico di presentazione.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 4.4; D.M. 7 agosto 2025, Art. 3 comma 4

#360Una volta raggiunto il cap del contatore, si potranno caricare le domande o il portale verrà bloccato?

Il portale non viene bloccato. Le domande possono continuare ad essere caricate e presentate. Tuttavia, una volta raggiunto il limite di spesa (cap), le nuove richieste verranno inserite in una lista d'attesa (o coda di prenotazione) e verranno gestite a valere sui fondi dell'anno successivo o su eventuali risorse liberate da rinunce/rigetti.

Fonti: Webinar 26/01/2026, Slide; Regole Applicative, Paragrafo 4.4

#361Se effettuo un intervento con accesso diretto e quando presento la domanda sono esauriti i fondi, posso presentarla a gennaio prossimo?

La richiesta di accesso diretto deve essere presentata tassativamente entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, pena la decadenza. Non è possibile attendere l'anno successivo per presentare la domanda se ciò comporta il superamento dei 90 giorni. La domanda va presentata nei termini; se i fondi sono esauriti, entrerà nella lista di prenotazione per l'anno successivo.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 14 comma 2 lett. a); Regole Applicative, Paragrafo 4.1.1

#362Per ogni anno la fine lavori deve essere nell'anno di incentivi o contano solo i 90 giorni dalla fine lavori?

Ai fini dell'accesso, ciò che rileva è la data di presentazione della richiesta, che deve avvenire entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori. Non è richiesto che la fine lavori coincida con l'anno solare di disponibilità dei fondi; la spesa viene imputata al contingente disponibile al momento dell'ammissione della domanda (o della prenotazione).

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 12.1 e 4.1.1

#363Il contatore dei fondi del CT 3.0: dove è possibile visionarlo? Ogni quanto viene aggiornato? Da quando verrà attivato? I fondi a prenotazione per la PA sono già stati tutti impegnati? Si apprende che ci sarà un contatore anche per i privati: si aggiorna all'atto della richiesta o a consuntivo dell'incentivo erogato?

Dove e quando: Il contatore delle risorse (che monitora il raggiungimento dei limiti di spesa annua di 900 milioni di euro complessivi, ripartiti in 400 M€ per le PA e 500 M€ per i privati) sarà reso disponibile e consultabile sul sito istituzionale del GSE, nella sezione dedicata al Conto Termico. Sarà attivato contestualmente all'apertura del nuovo meccanismo e aggiornato periodicamente.

Impegno fondi PA: Non risulta che i fondi per le PA siano già esauriti in partenza; il nuovo decreto stanzia un contingente specifico.

Funzionamento contatore privati: Il contatore monitora l'impegno di spesa. Per l'Accesso Diretto (modalità standard per i privati), l'impegno di spesa si concretizza al momento dell'ammissione agli incentivi (perfezionamento della Scheda-Contratto), e non alla semplice richiesta o all'erogazione finale. Per la Prenotazione (PA), l'impegno avviene all'accoglimento della prenotazione. Raggiunto il limite (trascorsi 60 giorni), non vengono accettate nuove domande.

Nota sugli ETS: Gli incentivi per gli ETS non economici erodono il contingente delle PA (400 M€), mentre quelli per gli ETS economici erodono il contingente dei Privati (500 M€).

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 3; Regole Applicative, Paragrafo 4.4; Webinar 26/01/2026

#364La data di fine lavori deve essere la data di collaudo o di emissione fattura di saldo?

La "data di conclusione dell'intervento" non coincide necessariamente con la data della fattura di saldo. Secondo l'art. 2 del Decreto, essa corrisponde:

  1. Alla data del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) per gli interventi soggetti al Codice dei Contratti Pubblici.
  2. Alla data della dichiarazione di conformità (DICO) dell'impianto o, nei casi in cui non è prevista, alla data del collaudo finale o attestazione di fine lavori, per gli altri interventi. È fondamentale rispettare il termine di 90 giorni da questa data tecnica (non amministrativa) per presentare la richiesta in Accesso Diretto.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lettera v); Regole Applicative, Paragrafo 12.6 (nota su data conclusione); D.M. 7 agosto 2025, Art. 14 comma 2

#365Tempistiche di erogazione: cosa si intende per "entro il mese successivo al bimestre"?

Il meccanismo di pagamento del GSE prevede finestre bimestrali. La regola stabilisce che l'erogazione avviene entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del bimestre in cui è stata perfezionata la Scheda-Contratto (o accettata la richiesta).

Esempio:

  • Se la Scheda-Contratto si perfeziona il 15 Gennaio (bimestre di riferimento: Gennaio-Febbraio), il pagamento avverrà entro il 31 Marzo (fine del mese successivo al bimestre).
  • Se si perfeziona il 20 Febbraio (stesso bimestre Gennaio-Febbraio), il pagamento avverrà sempre entro il 31 Marzo.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 4.3

#366Il contributo anticipato DE è obbligatorio? Se accedo con prenotazione il contributo DE può essere erogato nel primo acconto?

Obbligatorietà: No, la richiesta del contributo anticipato per la Diagnosi Energetica (DE) è una facoltà ("è previsto il riconoscimento... previa trasmissione di specifica richiesta") riservata a PA ed ETS non economici, non un obbligo.

Erogazione con Prenotazione:

  • L'acconto del 50% relativo alla Diagnosi viene erogato a seguito dell'accettazione della specifica richiesta di contributo anticipato (Fase 1), prima ancora di presentare la domanda per i lavori.
  • Il saldo del contributo per la Diagnosi (il restante 50%) viene erogato solo a seguito della realizzazione degli interventi. Nel caso si acceda tramite Prenotazione per i lavori, il saldo della Diagnosi viene erogato nella fase di "post-prenotazione", ovvero a lavori ultimati (saldo finale dell'incentivo lavori), e non con l'acconto lavori.

Fonti: Webinar 12/01/2026; Regole Applicative, Paragrafo 9.16.2

#367Per ogni edificio è possibile effettuare 1 solo intervento (come da slide per PA e ETS non economici)? Vale anche per le imprese?

La limitazione "N. 1 richiesta per medesimo edificio" citata nelle slide si riferisce specificamente alla richiesta di contributo anticipato per la Diagnosi Energetica (la PA può chiedere l'anticipo per la diagnosi una sola volta per lo stesso edificio). Per quanto riguarda gli interventi di efficienza energetica o rinnovabili (Titolo II e III), non c'è il limite di un solo intervento per edificio. È possibile realizzare e incentivare più interventi (es. cappotto + infissi + pompa di calore), anche tramite richieste distinte o come multi-intervento, sia per le PA che per le Imprese, purché vengano rispettati i massimali (es. de minimis o GBER per le imprese) e i requisiti tecnici.

Fonti: Webinar 12/01/202; Regole Applicative, Paragrafo 9.16.2 (limite diagnosi) vs Paragrafo 4.1 (modalità accesso generale)

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