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#364La data di fine lavori deve essere la data di collaudo o di emissione fattura di saldo?

La "data di conclusione dell'intervento" non coincide necessariamente con la data della fattura di saldo. Secondo l'art. 2 del Decreto, essa corrisponde:

  1. Alla data del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) per gli interventi soggetti al Codice dei Contratti Pubblici.
  2. Alla data della dichiarazione di conformità (DICO) dell'impianto o, nei casi in cui non è prevista, alla data del collaudo finale o attestazione di fine lavori, per gli altri interventi. È fondamentale rispettare il termine di 90 giorni da questa data tecnica (non amministrativa) per presentare la richiesta in Accesso Diretto.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lettera v); Regole Applicative, Paragrafo 12.6 (nota su data conclusione); D.M. 7 agosto 2025, Art. 14 comma 2

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