#364La data di fine lavori deve essere la data di collaudo o di emissione fattura di saldo?
La "data di conclusione dell'intervento" non coincide necessariamente con la data della fattura di saldo. Secondo l'art. 2 del Decreto, essa corrisponde:
- Alla data del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) per gli interventi soggetti al Codice dei Contratti Pubblici.
- Alla data della dichiarazione di conformità (DICO) dell'impianto o, nei casi in cui non è prevista, alla data del collaudo finale o attestazione di fine lavori, per gli altri interventi. È fondamentale rispettare il termine di 90 giorni da questa data tecnica (non amministrativa) per presentare la richiesta in Accesso Diretto.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lettera v); Regole Applicative, Paragrafo 12.6 (nota su data conclusione); D.M. 7 agosto 2025, Art. 14 comma 2
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