APE (attestato di Prestazione Energetica)
#119La certificazione energetica ante-operam deve esistere prima dell'avvio dell'intervento?
Sì. Per gli interventi che richiedono la verifica della riduzione della domanda di energia primaria (obbligatoria per Imprese ed ETS economici su edifici terziari per il Titolo II), l'APE ante-operam fotografa lo stato dell'edificio prima dei lavori. Le Regole Applicative specificano che la verifica viene effettuata tramite attestati "registrati" ai sensi del D.Lgs. 192/05. Poiché la registrazione attesta lo stato di fatto alla data di emissione, logicamente l'APE ante-operam deve essere redatto e registrato prima che l'intervento modifichi le caratteristiche energetiche dell'edificio.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.1.1 e Paragrafo 12.5; Webinar 26/01/2026
#120Si può fare una certificazione energetica ante-operam a posteriori?
No, se si richiede che sia "registrata". Non è possibile registrare un APE presso il catasto energetico regionale con data retroattiva attestante una situazione non più esistente. Le Regole Applicative richiedono esplicitamente che gli APE (ante e post) siano registrati ai sensi della normativa vigente. A differenza di altri incentivi (es. Superbonus) dove è ammesso l'APE "convenzionale", il Conto Termico richiede attestati validi e depositati, rendendo di fatto impossibile la redazione di un APE ante-operam "ufficiale" dopo che i lavori hanno già modificato l'edificio.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.1.1; Webinar 26/01/2026
#121APE ante e post devono essere depositati ai portali regionali?
Sì. Le Regole Applicative stabiliscono che, ai fini della verifica dei requisiti (in particolare per la riduzione della domanda di energia primaria per le imprese), gli attestati di prestazione energetica devono essere registrati ai sensi del D.Lgs. 192/05 e delle disposizioni regionali vigenti. La registrazione implica il deposito presso il catasto energetico del portale regionale competente.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.1.1 e Paragrafo 9.4.4; Webinar 26/01/2026
#122L'APE post è convenzionale o registrato?
È registrato. L'APE post-operam deve essere l'attestato ufficiale, redatto in conformità alla normativa nazionale e regionale e regolarmente depositato (registrato) presso il catasto energetico regionale. Non sono ammessi APE convenzionali o simulazioni non depositate, in quanto il documento deve attestare la nuova classe e prestazione energetica dell'edificio nello stato finale. Solo in fase di "prenotazione" (per PA) è ammesso l'invio di un fac-simile o di una stima, ma al termine dei lavori (in fase di saldo/accesso diretto) è richiesto l'APE definitivo registrato.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.4.4 e Paragrafo 12.10.1; Webinar 26/01/2026
#123Per i lavori già avviati come ci comportiamo con l'APE?
Se i lavori sono già avviati e l'intervento ricade nelle casistiche che richiedono obbligatoriamente il confronto tra APE ante e post (es. imprese su edifici terziari per interventi Titolo II), è necessario essere in possesso di un APE ante-operam in corso di validità (non scaduto) che rappresenti lo stato dell'immobile prima dell'inizio dei lavori. Se tale documento esiste (anche se redatto anni prima, purché valido e rappresentativo), può essere utilizzato.
Fonti: Webinar 26/01/2026; Regole Applicative, Paragrafo 9.1.1
#124Se non abbiamo registrato l'APE per i lavori già avviati?
Se l'intervento richiede obbligatoriamente il confronto tra APE ante e post registrati (come per le imprese del terziario) e non è disponibile un APE ante-operam registrato prima dell'avvio dei lavori, il requisito di ammissibilità potrebbe non essere soddisfatto. Il GSE richiede APE registrati per certificare il risparmio di energia primaria; la mancanza di una fotografia ufficiale "ante" rende impossibile dimostrare il delta di miglioramento secondo le modalità previste dal Decreto. In questi casi, l'accesso all'incentivo per quella specifica tipologia di intervento è compromesso.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.1.1 e Paragrafo 4.2.1; Webinar 26/01/2026
#125Il valore EPgl richiesto nel portale accetta solo valori numerici e non lettere: va inserito EPgl,nren, EPgl,ren o la somma EPgl,ren + EPgl,nren riportati nell'APE? Nel campo "valore della classe energetica" cosa va indicato esattamente?
L'indice di prestazione energetica da inserire è l'EPgl,nren (Indice di Prestazione Energetica globale non rinnovabile), che costituisce il parametro di riferimento per la verifica della riduzione della domanda di energia primaria (10% o 20% per le imprese) e per la classificazione nZEB. Il valore deve essere numerico (kWh/m² anno). Per quanto riguarda il campo "valore…
Leggi la risposta completaFonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 1; Regole Applicative, Paragrafo 4.2.1; Webinar 3 febbraio 2026
#126L'APE deve essere realizzato con normativa nazionale?
Sì. L'Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto in conformità al D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni, nonché ai relativi decreti attuativi (es. D.M. 26 giugno 2015 "Linee guida nazionali"). Tuttavia, nel rispetto delle competenze regionali, l'APE deve essere redatto secondo le disposizioni regionali vigenti, ove presenti, utilizzando i software certificati e depositando il documento presso il catasto energetico regionale di competenza.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 15 comma 3; Regole Applicative, Paragrafo 9.16.1
#127I massimali a m² per APE e Diagnosi energetica sono considerati cumulativamente per entrambi i documenti oppure ogni documento ha un contributo a fondo perduto distinto?
I massimali indicati nella Tabella 21 dell'Allegato 2 del Decreto sono definiti cumulativamente per la voce "Diagnosi energetica ante intervento e certificazione energetica". Questo significa che il massimale unitario (€/m²) e il valore massimo erogabile (€) si applicano alla somma delle spese sostenute per la diagnosi e per l'APE. Non vi sono due plafond distinti, ma un unico limite di spesa ammissibile che copre entrambe le prestazioni professionali.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 2 - Tabella 21; Regole Applicative, Paragrafo 9.16
#128Potete rispiegare con un esempio come leggere la tabella per costo massimale di diagnosi e APE?
La Tabella 21 definisce due limiti: un costo unitario massimo (€/m²) basato sulla superficie utile dell'edificio e un valore massimo erogabile in valore assoluto (€). Il contributo effettivo è calcolato applicando la percentuale prevista (100% per PA, 50% per privati) al minore tra: La spesa effettivamente sostenuta e documentata;Il valore risultante dal calcolo: Superficie utile…
Leggi la risposta completaFonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 2 - Tabella 21; Regole Applicative, Paragrafo 9.16.2
#481Il redattore della diagnosi energetica può redigere anche l'APE ante ed APE post?
Sì, il redattore della Diagnosi Energetica (EGE o ESCo) può redigere anche l'APE ante e post-operam, ma solo ed esclusivamente se mantiene i requisiti di "indipendenza e imparzialità" stabiliti dal D.P.R. 75/2013. Per comprendere se nel tuo caso specifico la stessa persona (o società) possa firmare entrambi i documenti, occorre analizzare i requisiti distinti richiesti…
Leggi la risposta completaFonti: D.Lgs. 192/2005, Articolo 2; D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75, Articoli 3, 6; D.M. 26 giugno 2015 (Linee Guida APE), Paragrafo 7.1.4; Legge 21 febbraio 2014 n. 9, Articolo 1 (Modifiche al D.P.R. 75/2013); Regole Applicative CT 3.0, Paragrafo 9.16
#488Costo APE ante e post operam: dove si inseriscono nel Portaltermico 3.0 i giustificativi (fatture e bonifici)? Queste spese rientrano nel limite massimo dell'incentivo o possiedono un massimale a parte?
In quale sezione del Portaltermico 3.0 bisogna caricare le spese per l'APE? Durante la compilazione della pratica sul nuovo Portaltermico, se l'intervento che hai selezionato prevede l'obbligo normativo di redigere la Diagnosi Energetica e/o l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), il sistema farà comparire automaticamente una scheda dedicata a questi documenti. All'interno di questa specifica sezione…
Leggi la risposta completaFonti: Webinar 19/01/2026; Regole Applicative, Paragrafo 11.1, 12.2, 9, 9.16.1; Decreto 7 agosto 2025, Articolo 15, Modello 11; Webinar 26/01/2026
#497Se la scuola ha già un attestato di prestazione energetica realizzato, si può usare come APE ante? È attendibile? Mi sto trovando in una situazione in cui il mio Ape ante differisce leggermente dall'ultimo APE ufficiale. Come ci si comporta?
La risposta alla tua prima domanda è sì: in linea teorica, se la scuola possiede già un Attestato di Prestazione Energetica (APE) in corso di validità, questo documento è normativamente attendibile e può essere utilizzato come punto di partenza per valutare lo stato di fatto dell'edificio. Ti ricordo che un APE ha una validità massima…
Leggi la risposta completaFonti: D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., Articolo 6, comma 5; D.M. 26 giugno 2015 (Linee guida APE), Allegato 1, Paragrafo 7.1.4; Regole Applicative, Par. 9.4.2, 9.16.1
#498Ho già prodotto APE ante e diagnosi per un intervento nZEB prevedendo un impianto radiante. Cosa succede alla pratica se in cantiere devo cambiare progetto e optare per degli split centralizzati?
In caso di modifiche progettuali in corso d'opera (come il passaggio da un impianto a pavimento radiante a un sistema ad aria con split centralizzati), la normativa del Conto Termico 3.0 è flessibile e ti consente assolutamente di effettuare questa variazione senza perdere il diritto all'incentivo, purché vengano rispettate alcune condizioni fondamentali. Essendo l'intervento inquadrato…
Leggi la risposta completaFonti: D.M. 7 agosto 2025, Articolo 5, comma 1, lettera d); Regole Applicative, Par. 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4, 10
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