APE (attestato di Prestazione Energetica)
#119La certificazione energetica ante-operam deve esistere prima dell'avvio dell'intervento?
Sì. Per gli interventi che richiedono la verifica della riduzione della domanda di energia primaria (obbligatoria per Imprese ed ETS economici su edifici terziari per il Titolo II), l'APE ante-operam fotografa lo stato dell'edificio prima dei lavori. Le Regole Applicative specificano che la verifica viene effettuata tramite attestati "registrati" ai sensi del D.Lgs. 192/05. Poiché la registrazione attesta lo stato di fatto alla data di emissione, logicamente l'APE ante-operam deve essere redatto e registrato prima che l'intervento modifichi le caratteristiche energetiche dell'edificio.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.1.1 e Paragrafo 12.5; Webinar 26/01/2026
#120Si può fare una certificazione energetica ante-operam a posteriori?
No, se si richiede che sia "registrata". Non è possibile registrare un APE presso il catasto energetico regionale con data retroattiva attestante una situazione non più esistente. Le Regole Applicative richiedono esplicitamente che gli APE (ante e post) siano registrati ai sensi della normativa vigente. A differenza di altri incentivi (es. Superbonus) dove è ammesso l'APE "convenzionale", il Conto Termico richiede attestati validi e depositati, rendendo di fatto impossibile la redazione di un APE ante-operam "ufficiale" dopo che i lavori hanno già modificato l'edificio.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.1.1; Webinar 26/01/2026
#121APE ante e post devono essere depositati ai portali regionali?
Sì. Le Regole Applicative stabiliscono che, ai fini della verifica dei requisiti (in particolare per la riduzione della domanda di energia primaria per le imprese), gli attestati di prestazione energetica devono essere registrati ai sensi del D.Lgs. 192/05 e delle disposizioni regionali vigenti. La registrazione implica il deposito presso il catasto energetico del portale regionale competente.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.1.1 e Paragrafo 9.4.4; Webinar 26/01/2026
#122L'APE post è convenzionale o registrato?
È registrato. L'APE post-operam deve essere l'attestato ufficiale, redatto in conformità alla normativa nazionale e regionale e regolarmente depositato (registrato) presso il catasto energetico regionale. Non sono ammessi APE convenzionali o simulazioni non depositate, in quanto il documento deve attestare la nuova classe e prestazione energetica dell'edificio nello stato finale. Solo in fase di "prenotazione" (per PA) è ammesso l'invio di un fac-simile o di una stima, ma al termine dei lavori (in fase di saldo/accesso diretto) è richiesto l'APE definitivo registrato.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.4.4 e Paragrafo 12.10.1; Webinar 26/01/2026
#123Per i lavori già avviati come ci comportiamo con l'APE?
Se i lavori sono già avviati e l'intervento ricade nelle casistiche che richiedono obbligatoriamente il confronto tra APE ante e post (es. imprese su edifici terziari per interventi Titolo II), è necessario essere in possesso di un APE ante-operam in corso di validità (non scaduto) che rappresenti lo stato dell'immobile prima dell'inizio dei lavori. Se tale documento esiste (anche se redatto anni prima, purché valido e rappresentativo), può essere utilizzato.
Fonti: Webinar 26/01/2026; Regole Applicative, Paragrafo 9.1.1
#124Se non abbiamo registrato l'APE per i lavori già avviati?
Se l'intervento richiede obbligatoriamente il confronto tra APE ante e post registrati (come per le imprese del terziario) e non è disponibile un APE ante-operam registrato prima dell'avvio dei lavori, il requisito di ammissibilità potrebbe non essere soddisfatto. Il GSE richiede APE registrati per certificare il risparmio di energia primaria; la mancanza di una fotografia ufficiale "ante" rende impossibile dimostrare il delta di miglioramento secondo le modalità previste dal Decreto. In questi casi, l'accesso all'incentivo per quella specifica tipologia di intervento è compromesso.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.1.1 e Paragrafo 4.2.1; Webinar 26/01/2026
#125Il valore EPgl richiesto nel portale accetta solo valori numerici e non lettere: va inserito EPgl,nren, EPgl,ren o la somma EPgl,ren + EPgl,nren riportati nell'APE? Nel campo "valore della classe energetica" cosa va indicato esattamente?
L'indice di prestazione energetica da inserire è l'EPgl,nren (Indice di Prestazione Energetica globale non rinnovabile), che costituisce il parametro di riferimento per la verifica della riduzione della domanda di energia primaria (10% o 20% per le imprese) e per la classificazione nZEB. Il valore deve essere numerico (kWh/m² anno). Per quanto riguarda il campo "valore della classe energetica", esso dovrebbe essere un menù a tendina o un campo che accetta la lettera corrispondente alla classe (da A4 a G). Se il portale presenta un campo che accetta solo numeri per la classe, potrebbe trattarsi di un bug momentaneo o di una richiesta specifica di codifica (es. 1 per A4, ecc.), ma normativamente il dato rilevante è la classe (lettera) e l'indice EPgl,nren.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 1; Regole Applicative, Paragrafo 4.2.1; Webinar 3 febbraio 2026
#126L'APE deve essere realizzato con normativa nazionale?
Sì. L'Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto in conformità al D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni, nonché ai relativi decreti attuativi (es. D.M. 26 giugno 2015 "Linee guida nazionali"). Tuttavia, nel rispetto delle competenze regionali, l'APE deve essere redatto secondo le disposizioni regionali vigenti, ove presenti, utilizzando i software certificati e depositando il documento presso il catasto energetico regionale di competenza.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 15 comma 3; Regole Applicative, Paragrafo 9.16.1
#127I massimali a m² per APE e Diagnosi energetica sono considerati cumulativamente per entrambi i documenti oppure ogni documento ha un contributo a fondo perduto distinto?
I massimali indicati nella Tabella 21 dell'Allegato 2 del Decreto sono definiti cumulativamente per la voce "Diagnosi energetica ante intervento e certificazione energetica". Questo significa che il massimale unitario (€/m²) e il valore massimo erogabile (€) si applicano alla somma delle spese sostenute per la diagnosi e per l'APE. Non vi sono due plafond distinti, ma un unico limite di spesa ammissibile che copre entrambe le prestazioni professionali.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 2 - Tabella 21; Regole Applicative, Paragrafo 9.16
#128Potete rispiegare con un esempio come leggere la tabella per costo massimale di diagnosi e APE?
La Tabella 21 definisce due limiti: un costo unitario massimo (€/m²) basato sulla superficie utile dell'edificio e un valore massimo erogabile in valore assoluto (€). Il contributo effettivo è calcolato applicando la percentuale prevista (100% per PA, 50% per privati) al minore tra:
- La spesa effettivamente sostenuta e documentata;
- Il valore risultante dal calcolo: Superficie utile x Costo unitario massimo;
- Il Valore massimo erogabile fissato per la tipologia di edificio. Esempio: Per un edificio scolastico (PA) di 1.000 m², il costo unitario massimo è 2,50 €/m² (Tabella 21, "Tutti gli altri edifici" fino a 2500 m²). Il massimale calcolato è 2.500 €. Il massimale assoluto è 13.000 €. Se la PA spende 3.000 € per Diagnosi+APE, l'incentivo sarà limitato a 2.500 € (il minore tra spesa, calcolo unitario e massimale assoluto).
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 2 - Tabella 21; Regole Applicative, Paragrafo 9.16.2
#481Il redattore della diagnosi energetica può redigere anche l'APE ante ed APE post?
Sì, il redattore della Diagnosi Energetica (EGE o ESCo) può redigere anche l'APE ante e post-operam, ma solo ed esclusivamente se mantiene i requisiti di "indipendenza e imparzialità" stabiliti dal D.P.R. 75/2013.

Per comprendere se nel tuo caso specifico la stessa persona (o società) possa firmare entrambi i documenti, occorre analizzare i requisiti distinti richiesti dalla normativa:
- Il principio di Indipendenza per l'APE (D.P.R. 75/2013). Il D.Lgs. 192/2005 stabilisce chiaramente che l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere rilasciato da "esperti qualificati e indipendenti". I criteri esatti di questa indipendenza sono dettati dall'Articolo 3 del D.P.R. 75/2013. All'atto della sottoscrizione dell'APE, il tecnico deve dichiarare formalmente l'assenza di conflitto di interessi. Nello specifico, per gli edifici esistenti (che sono oggetto del Conto Termico), il tecnico dichiara il "non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente" (e non deve esserci parentela fino al quarto grado).
- Le due casistiche applicative. Alla luce di questi articoli, si delineano in modo netto i due scenari per le pratiche di Conto Termico:
- Compatibilità (L'EGE puro consulente): Se un professionista EGE redige la Diagnosi Energetica agendo esclusivamente come consulente per il calcolo e la progettazione degli scenari, senza vendere i materiali, senza installare gli impianti e senza avere cointeressenze economiche sui lavori, mantiene la sua indipendenza. In questo caso, la legge gli permette di firmare anche l'APE. Anzi, le Linee Guida Nazionali per l'APE (D.M. 26 giugno 2015) stabiliscono esplicitamente che il soggetto certificatore "è tenuto ad utilizzare e valorizzare" le risultanze di una diagnosi energetica precedentemente redatta.
- Incompatibilità (La ESCo che realizza l'intervento): Se la Diagnosi Energetica è redatta da una ESCo che successivamente assume il ruolo di appaltatore (ad esempio stipulando un contratto EPC - Energy Performance Contract) o fornisce e installa le nuove pompe di calore, questa perde il requisito di indipendenza. Essendo coinvolta nei vantaggi economici dell'intervento e nella fornitura, la ESCo (o un suo dipendente) non potrà firmare l'APE post-operam per certificare il salto di classe o la riduzione del 10-20% di energia primaria.
- Le eccezioni previste dalla norma. La normativa che hai caricato introduce due interessanti deroghe al principio di indipendenza che potrebbero tornare utili:
- I dipendenti Pubblici: Il D.Lgs. 192/2005 (e la Legge 9/2014 che modifica il D.P.R. 75/2013) stabilisce che se il tecnico abilitato è dipendente di un Ente Pubblico o di un organismo di diritto pubblico operante nel settore dell'energia, il requisito di indipendenza si intende automaticamente superato dalle finalità istituzionali dell'ente stesso.
- L'aggiornamento di APE esistenti: L'Articolo 6 del D.P.R. 75/2013 prevede che, per edifici che possiedono già un APE valido, se si effettuano adeguamenti impiantistici (come il solo cambio della caldaia), l'aggiornamento dell'APE può eccezionalmente essere predisposto anche da un tecnico dell'impresa installatrice. Tuttavia, si consiglia cautela nell'applicare questa deroga al Conto Termico (Titolo V per le imprese), poiché il GSE richiede il confronto tra APE ante e post-operam specifici per validare la prestazione.
- Distinzione tra APE e AQE. Infine, la norma fa un'importante distinzione che conferma la regola: mentre l'APE richiede la figura indipendente, l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) può essere predisposto da un tecnico "non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio". Tuttavia, le regole del Conto Termico richiedono tassativamente l'APE (e non l'AQE) per la verifica dei risparmi, rendendo inaggirabile il requisito di indipendenza del D.P.R. 75/2013.
Fonti: D.Lgs. 192/2005, Articolo 2; D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75, Articoli 3, 6; D.M. 26 giugno 2015 (Linee Guida APE), Paragrafo 7.1.4; Legge 21 febbraio 2014 n. 9, Articolo 1 (Modifiche al D.P.R. 75/2013); Regole Applicative CT 3.0, Paragrafo 9.16
#488Costo APE ante e post operam: dove si inseriscono nel Portaltermico 3.0 i giustificativi (fatture e bonifici)? Queste spese rientrano nel limite massimo dell'incentivo o possiedono un massimale a parte?
- In quale sezione del Portaltermico 3.0 bisogna caricare le spese per l'APE? Durante la compilazione della pratica sul nuovo Portaltermico, se l'intervento che hai selezionato prevede l'obbligo normativo di redigere la Diagnosi Energetica e/o l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), il sistema farà comparire automaticamente una scheda dedicata a questi documenti. All'interno di questa specifica sezione troverai un'apposita sottosezione denominata "Rendicontazione costi". In questa schermata ti verrà richiesto di inserire separatamente i dati economici: il costo sostenuto per la Diagnosi, il costo per l'APE, l'indicazione se l'IVA rappresenta o meno un costo per il Soggetto Responsabile e, infine, i valori complessivi.

- Le spese per l'APE devono essere dimostrate con fattura e bonifico? Sì, assolutamente. Come per tutti gli altri costi agevolabili dal Conto Termico, ai fini dell'ammissione all'incentivo è tassativo e obbligatorio produrre la copia della fattura emessa dal professionista che ha redatto l'APE e la ricevuta del relativo pagamento. Inoltre, il pagamento deve avvenire nel rigoroso rispetto delle regole del GSE:
- Deve essere effettuato tramite un bonifico bancario o postale ordinario (non devi usare i bonifici speciali "parlanti" previsti per le detrazioni fiscali dell'Agenzia delle Entrate).
- La causale del bonifico deve riportare esplicitamente il riferimento normativo: "D.M. 7 agosto 2025".
- Dovranno essere indicati il numero e la data della fattura, oltre ai dati del beneficiario e del Soggetto Responsabile ordinante.
- La spesa per l'APE è inclusa nell'incentivo massimo spettante o ha un massimale dedicato? La risposta dipende dal fatto che l'APE sia obbligatorio o meno per l'intervento che stai realizzando:
- Caso A: L'APE è OBBLIGATORIO per legge (es. nZEB, Isolamento termico, interventi su edifici > 200 kW). In questo caso, l'incentivo riconosciuto per la spesa dell'APE (e della Diagnosi) ha un massimale dedicato e NON concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo del tuo intervento principale. Questo significa che la spesa per l'APE non erode l'incentivo massimo (Imax) previsto per la sostituzione della caldaia o per il cappotto. Il massimale dedicato per questi documenti è calcolato in base alla destinazione d'uso e alla superficie utile dell'immobile (Tabella 21), con costi massimi unitari (es. da 1,00 €/m² a 2,50 €/m²) e un limite massimo erogabile (da 10.000 € fino a 18.000 €). La spesa viene rimborsata al 100% per la Pubblica Amministrazione e al 50% per i soggetti privati.
- Caso B: L'APE NON è obbligatorio. Se decidi di far redigere l'APE o una diagnosi senza che il Decreto te lo imponga, non potrai usufruire del massimale separato. In questo caso, le spese professionali sostenute rientrano tra le normali spese accessorie dell'intervento e andranno a concorrere alla determinazione dell'incentivo complessivo, venendo quindi "schiacciate" all'interno del limite massimo erogabile (Imax) previsto per la tecnologia che stai installando.
Attenzione per le Grandi Imprese: Ti ricordo che se il Soggetto Responsabile è una Grande Impresa (o un ETS economico assimilabile), il costo sostenuto per la redazione della diagnosi energetica e dell'APE post-operam non costituisce in alcun caso una spesa ammissibile e non verrà rimborsato.
Per approfondire, consulta la FAQ su quando la diagnosi energetica è obbligatoria e quella sulle spese di diagnosi e APE incentivabili.
Fonti: Webinar 19/01/2026; Regole Applicative, Paragrafo 11.1, 12.2, 9, 9.16.1; Decreto 7 agosto 2025, Articolo 15, Modello 11; Webinar 26/01/2026
#497Se la scuola ha già un attestato di prestazione energetica realizzato, si può usare come APE ante? È attendibile? Mi sto trovando in una situazione in cui il mio Ape ante differisce leggermente dall'ultimo APE ufficiale. Come ci si comporta?
La risposta alla tua prima domanda è sì: in linea teorica, se la scuola possiede già un Attestato di Prestazione Energetica (APE) in corso di validità, questo documento è normativamente attendibile e può essere utilizzato come punto di partenza per valutare lo stato di fatto dell'edificio.
Ti ricordo che un APE ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio, ma tale validità è strettamente subordinata al rispetto dei controlli periodici di efficienza energetica degli impianti termici (es. regolarità del libretto di impianto e controllo fumi); in caso di mancato rispetto di queste scadenze, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo.
Tuttavia, per rispondere alla tua seconda domanda, la discrepanza che stai notando tra il tuo modello calcolato oggi e l'ultimo APE ufficiale è una situazione del tutto normale e frequentissima nella pratica professionale.

Ecco come ci si comporta e perché devi dare priorità al tuo nuovo calcolo:
- Perché i due APE differiscono? La differenza può derivare da diversi fattori tecnici e normativi:
- Cambiamento del quadro normativo: se il vecchio APE è stato redatto prima del 1° ottobre 2015, è stato calcolato con una metodologia completamente diversa rispetto a quella attuale, basata sui vecchi decreti e non sulle attuali Linee Guida e sul D.M. Requisiti Minimi del 26 giugno 2015. I risultati sono quindi matematicamente imparagonabili.
- Aggiornamenti software: anche se l'APE ufficiale fosse recente (post-2015), i software termotecnici certificati dal CTI subiscono continui aggiornamenti normativi (norme UNI TS) che affinano gli algoritmi di calcolo. Modelli identici fatti con versioni software diverse a distanza di anni possono dare risultati leggermente differenti.
- Modifiche non tracciate: nel corso degli anni, l'edificio o i suoi impianti potrebbero aver subito piccole modifiche o fisiologici degradi non registrati formalmente, che tu invece hai rilevato con il tuo sopralluogo per la diagnosi.
- Come comportarsi per la pratica del Conto Termico 3.0? Per il Conto Termico, l'obiettivo principale non è presentare un pezzo di carta fine a se stesso, ma dimostrare matematicamente in modo coerente il salto prestazionale (ad esempio il raggiungimento dello standard nZEB per la scuola o la riduzione dell'energia primaria).
Le Regole Applicative del GSE specificano un principio fondamentale: per garantire che il confronto tra la situazione prima e dopo i lavori sia tecnicamente ineccepibile, le simulazioni dello stato ante-operam e post-operam devono essere effettuate con lo stesso programma di calcolo.
Pertanto, operativamente devi muoverti così:
- Usa il TUO modello come baseline: non forzare il tuo software per fargli restituire i numeri del vecchio APE ufficiale. Il soggetto certificatore è tenuto a valorizzare i documenti preesistenti, ma unicamente previa "verifica di completezza e congruità". Prendi atto del vecchio APE, ma usa il tuo modello termotecnico aggiornato (quello che differisce leggermente) come reale stato ante-operam.
- Coerenza del progetto: partendo dal tuo nuovo modello ante-operam, imposta gli interventi migliorativi per calcolare il nuovo stato post-operam. In questo modo, il "delta" (il miglioramento energetico calcolato) sarà tecnicamente e matematicamente inattaccabile in caso di verifiche del GSE, perché calcolato con lo stesso identico motore di calcolo.
- Relazione Tecnica / Diagnosi Energetica: all'interno della Diagnosi Energetica (che per gli interventi sulle scuole come l'nZEB è obbligatoria e deve essere firmata da un EGE o ESCo), scriverai due righe specificando che: "L'edificio è dotato di APE ufficiale codice X emesso in data Y. Tuttavia, al fine di garantire la perfetta congruenza del calcolo dei risparmi energetici generati dall'intervento, lo stato di fatto è stato rimodellato con l'attuale versione del software di calcolo, generando i seguenti parametri baseline:...".
In sintesi: l'APE vecchio è legalmente valido, ma ai fini della progettazione, della Diagnosi e della richiesta di incentivi al GSE, fa fede il tuo modello termotecnico aggiornato e congruente.
Fonti: D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., Articolo 6, comma 5; D.M. 26 giugno 2015 (Linee guida APE), Allegato 1, Paragrafo 7.1.4; Regole Applicative, Par. 9.4.2, 9.16.1
#498Ho già prodotto APE ante e diagnosi per un intervento nZEB prevedendo un impianto radiante. Cosa succede alla pratica se in cantiere devo cambiare progetto e optare per degli split centralizzati?
In caso di modifiche progettuali in corso d'opera (come il passaggio da un impianto a pavimento radiante a un sistema ad aria con split centralizzati), la normativa del Conto Termico 3.0 è flessibile e ti consente assolutamente di effettuare questa variazione senza perdere il diritto all'incentivo, purché vengano rispettate alcune condizioni fondamentali.
Essendo l'intervento inquadrato come "Trasformazione in nZEB" (Intervento II.D), le regole applicate dal GSE sono orientate al risultato prestazionale globale dell'edificio e non al singolo componente tecnologico inizialmente ipotizzato.

Ecco cosa succede nel dettaglio e come devi comportarti:
- Il vincolo del risultato finale (l'APE Post-operam). Il requisito principale per ottenere l'incentivo nZEB non è aver rispettato alla lettera la tecnologia ipotizzata nella Diagnosi Energetica preliminare, ma dimostrare a fine lavori di aver effettivamente raggiunto lo standard nZEB. Se il passaggio agli split centralizzati (che tecnicamente sono pompe di calore aria/aria o sistemi VRF/VRV) garantisce comunque il raggiungimento dei severi requisiti imposti dal D.M. 26 giugno 2015 (es. limiti sull'indice di prestazione energetica globale EPgl,nren, efficienze medie stagionali, integrazione FER), la variazione è del tutto legittima. Il tuo APE post-operam e l'asseverazione finale dovranno semplicemente fotografare la situazione reale (as-built) con i nuovi terminali ad aria.
- L'impatto sul calcolo dell'incentivo (Nessun ricalcolo al rialzo). Poiché stai operando su un intervento nZEB, l'algoritmo di calcolo dell'incentivo è slegato dalla singola macchina termica.
L'incentivo non si calcola con la formula complessa delle pompe di calore (Titolo III), ma è basato sui metri quadrati di superficie utile dell'edificio (massimale di spesa di 1.000 o 1.300 €/m2 a seconda della zona climatica).
Tuttavia, se il Comune ha richiesto l'accesso all'incentivo tramite Prenotazione, devi tenere a mente la regola d'oro delle varianti in corso d'opera per il GSE: le modifiche apportate agli interventi incentivati non possono comportare, in nessun caso, il ricalcolo in aumento dell'incentivo rispetto al massimale già prenotato.
- Se l'impianto a split costa meno del radiante, il GSE in fase di saldo abbasserà l'incentivo basandosi sulle fatture reali (importo a consuntivo).
- Se l'impianto a split dovesse costare di più, il GSE ti erogherà al massimo l'importo che ti aveva bloccato in fase di prenotazione.
- Le varianti in corso d'opera sono previste dalla procedura. Le Regole Applicative del GSE contemplano esplicitamente la possibilità che vi siano "varianti in corso d'opera funzionali e migliorative per la realizzazione dell'intervento". Non devi inviare comunicazioni preventive o chiedere autorizzazioni al GSE prima di fare la modifica in cantiere; la "sanatoria" avviene alla fine.
Cosa devi fare operativamente:
- Ricalcolo preventivo: appena emerge la problematica del radiante, ricalcola immediatamente il modello termotecnico inserendo gli split centralizzati (pompe di calore aria/aria) per assicurarti che il software ti restituisca ancora la spunta verde su "Edificio a energia quasi zero (nZEB)". Attenzione: le pompe di calore aria/aria hanno requisiti minimi di SCOP specifici da rispettare per essere ammissibili.
- Fine lavori: quando invierai la pratica di saldo (Accesso Diretto post-prenotazione) sul Portaltermico, inserirai i dati tecnici reali delle macchine installate (gli split) e allegherai l'APE post-operam definitivo che rispecchia lo stato as-built. Nella relazione tecnica asseverata spiegherai brevemente le motivazioni tecniche che hanno portato alla variante in corso d'opera rispetto a quanto ipotizzato nella Diagnosi Energetica iniziale.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Articolo 5, comma 1, lettera d); Regole Applicative, Par. 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4, 10
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