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9 FAQ totali

APE (attestato di Prestazione Energetica)

#121Come vanno registrati e depositati gli APE ante e post nel Conto Termico?
Aggiornata

Nel Conto Termico gli APE ante e post devono essere attestati ufficiali, registrati ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e depositati presso il catasto energetico della Regione competente. Non valgono simulazioni o attestati convenzionali: il GSE accetta solo documenti definitivi e protocollati, redatti secondo l'Allegato I del decreto e le disposizioni nazionali o regionali vigenti. Perché…

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Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 15 comma 3, Art. 25 comma 1, Allegato I; Regole Applicative, Paragrafi 9.16.1 e 12.5; D.Lgs. 192/2005, Art. 6; D.P.R. 75/2013; Webinar 26/01/2026

#124L'APE ante-operam va fatto prima dei lavori e si può registrare a posteriori?
Aggiornata

L'APE ante-operam va redatto e registrato prima di aprire il cantiere, ogni volta che l'incentivo dipende dal confronto tra la prestazione prima e dopo i lavori. È il caso delle imprese e degli ETS economici che intervengono sul terziario con il Titolo II. Una volta partiti i lavori lo stato di fatto è cambiato e…

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Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 commi 1 e 3, Art. 27 comma 3 lettera c; Regole Applicative, requisiti di ammissibilità per imprese ed ETS economici; D.Lgs. 192/2005, Art. 6; Webinar 26/01/2026

#125Il valore EPgl richiesto nel portale accetta solo valori numerici e non lettere: va inserito EPgl,nren, EPgl,ren o la somma EPgl,ren + EPgl,nren riportati nell'APE? Nel campo "valore della classe energetica" cosa va indicato esattamente?

L'indice di prestazione energetica da inserire è l'EPgl,nren (Indice di Prestazione Energetica globale non rinnovabile), che costituisce il parametro di riferimento per la verifica della riduzione della domanda di energia primaria (10% o 20% per le imprese) e per la classificazione nZEB. Il valore deve essere numerico (kWh/m² anno). Per quanto riguarda il campo "valore…

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Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 1; Regole Applicative, Paragrafo 4.2.1; Webinar 3 febbraio 2026

#127I massimali a m² per APE e Diagnosi energetica sono considerati cumulativamente per entrambi i documenti oppure ogni documento ha un contributo a fondo perduto distinto?
Aggiornata

Il plafond è unico per entrambi i documenti. La Tabella 21 dell'Allegato 2 fissa un costo unitario a metro quadro e un valore massimo erogabile per la voce complessiva "diagnosi energetica ante intervento e certificazione energetica". Diagnosi e APE condividono quindi lo stesso tetto e non esistono due contributi a fondo perduto separati da sommare.…

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Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 15 commi 5, 6, 7 e 12 e Allegato 2, Tabella 21; Regole Applicative, Paragrafi 9.16.1 e 9.16.2

#128Potete rispiegare con un esempio come leggere la tabella per costo massimale di diagnosi e APE?

La Tabella 21 definisce due limiti: un costo unitario massimo (€/m²) basato sulla superficie utile dell'edificio e un valore massimo erogabile in valore assoluto (€). Il contributo effettivo è calcolato applicando la percentuale prevista (100% per PA, 50% per privati) al minore tra: La spesa effettivamente sostenuta e documentata;Il valore risultante dal calcolo: Superficie utile…

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Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 2 - Tabella 21; Regole Applicative, Paragrafo 9.16.2

#481Il redattore della diagnosi energetica può redigere anche l'APE ante ed APE post?

Sì, il redattore della Diagnosi Energetica (EGE o ESCo) può redigere anche l'APE ante e post-operam, ma solo ed esclusivamente se mantiene i requisiti di "indipendenza e imparzialità" stabiliti dal D.P.R. 75/2013. Per comprendere se nel tuo caso specifico la stessa persona (o società) possa firmare entrambi i documenti, occorre analizzare i requisiti distinti richiesti…

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Fonti: D.Lgs. 192/2005, Articolo 2; D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75, Articoli 3, 6; D.M. 26 giugno 2015 (Linee Guida APE), Paragrafo 7.1.4; Legge 21 febbraio 2014 n. 9, Articolo 1 (Modifiche al D.P.R. 75/2013); Regole Applicative CT 3.0, Paragrafo 9.16

#488Costo APE ante e post operam: dove si inseriscono nel Portaltermico 3.0 i giustificativi (fatture e bonifici)? Queste spese rientrano nel limite massimo dell'incentivo o possiedono un massimale a parte?

In quale sezione del Portaltermico 3.0 bisogna caricare le spese per l'APE? Durante la compilazione della pratica sul nuovo Portaltermico, se l'intervento che hai selezionato prevede l'obbligo normativo di redigere la Diagnosi Energetica e/o l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), il sistema farà comparire automaticamente una scheda dedicata a questi documenti. All'interno di questa specifica sezione…

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Fonti: Webinar 19/01/2026; Regole Applicative, Paragrafo 11.1, 12.2, 9, 9.16.1; Decreto 7 agosto 2025, Articolo 15, Modello 11; Webinar 26/01/2026

#497Se la scuola ha già un attestato di prestazione energetica realizzato, si può usare come APE ante? È attendibile? Mi sto trovando in una situazione in cui il mio Ape ante differisce leggermente dall'ultimo APE ufficiale. Come ci si comporta?

La risposta alla tua prima domanda è sì: in linea teorica, se la scuola possiede già un Attestato di Prestazione Energetica (APE) in corso di validità, questo documento è normativamente attendibile e può essere utilizzato come punto di partenza per valutare lo stato di fatto dell'edificio. Ti ricordo che un APE ha una validità massima…

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Fonti: D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., Articolo 6, comma 5; D.M. 26 giugno 2015 (Linee guida APE), Allegato 1, Paragrafo 7.1.4; Regole Applicative, Par. 9.4.2, 9.16.1

#498Ho già prodotto APE ante e diagnosi per un intervento nZEB prevedendo un impianto radiante. Cosa succede alla pratica se in cantiere devo cambiare progetto e optare per degli split centralizzati?

In caso di modifiche progettuali in corso d'opera (come il passaggio da un impianto a pavimento radiante a un sistema ad aria con split centralizzati), la normativa del Conto Termico 3.0 è flessibile e ti consente assolutamente di effettuare questa variazione senza perdere il diritto all'incentivo, purché vengano rispettate alcune condizioni fondamentali. Essendo l'intervento inquadrato…

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Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Articolo 5, comma 1, lettera d); Regole Applicative, Par. 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4, 10

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