APE (attestato di Prestazione Energetica)
#119La certificazione energetica ante-operam deve esistere prima dell'avvio dell'intervento?
Sì. Per gli interventi che richiedono la verifica della riduzione della domanda di energia primaria (obbligatoria per Imprese ed ETS economici su edifici terziari per il Titolo II), l'APE ante-operam fotografa lo stato dell'edificio prima dei lavori. Le Regole Applicative specificano che la verifica viene effettuata tramite attestati "registrati" ai sensi del D.Lgs. 192/05. Poiché la registrazione attesta lo stato di fatto alla data di emissione, logicamente l'APE ante-operam deve essere redatto e registrato prima che l'intervento modifichi le caratteristiche energetiche dell'edificio.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.1.1 e Paragrafo 12.5; Webinar 26/01/2026
#120Si può fare una certificazione energetica ante-operam a posteriori?
No, se si richiede che sia "registrata". Non è possibile registrare un APE presso il catasto energetico regionale con data retroattiva attestante una situazione non più esistente. Le Regole Applicative richiedono esplicitamente che gli APE (ante e post) siano registrati ai sensi della normativa vigente. A differenza di altri incentivi (es. Superbonus) dove è ammesso l'APE "convenzionale", il Conto Termico richiede attestati validi e depositati, rendendo di fatto impossibile la redazione di un APE ante-operam "ufficiale" dopo che i lavori hanno già modificato l'edificio.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.1.1; Webinar 26/01/2026
#121APE ante e post devono essere depositati ai portali regionali?
Sì. Le Regole Applicative stabiliscono che, ai fini della verifica dei requisiti (in particolare per la riduzione della domanda di energia primaria per le imprese), gli attestati di prestazione energetica devono essere registrati ai sensi del D.Lgs. 192/05 e delle disposizioni regionali vigenti. La registrazione implica il deposito presso il catasto energetico del portale regionale competente.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.1.1 e Paragrafo 9.4.4; Webinar 26/01/2026
#122L'APE post è convenzionale o registrato?
È registrato. L'APE post-operam deve essere l'attestato ufficiale, redatto in conformità alla normativa nazionale e regionale e regolarmente depositato (registrato) presso il catasto energetico regionale. Non sono ammessi APE convenzionali o simulazioni non depositate, in quanto il documento deve attestare la nuova classe e prestazione energetica dell'edificio nello stato finale. Solo in fase di "prenotazione" (per PA) è ammesso l'invio di un fac-simile o di una stima, ma al termine dei lavori (in fase di saldo/accesso diretto) è richiesto l'APE definitivo registrato.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.4.4 e Paragrafo 12.10.1; Webinar 26/01/2026
#123Per i lavori già avviati come ci comportiamo con l'APE?
Se i lavori sono già avviati e l'intervento ricade nelle casistiche che richiedono obbligatoriamente il confronto tra APE ante e post (es. imprese su edifici terziari per interventi Titolo II), è necessario essere in possesso di un APE ante-operam in corso di validità (non scaduto) che rappresenti lo stato dell'immobile prima dell'inizio dei lavori. Se tale documento esiste (anche se redatto anni prima, purché valido e rappresentativo), può essere utilizzato.
Fonti: Webinar 26/01/2026; Regole Applicative, Paragrafo 9.1.1
#124Se non abbiamo registrato l'APE per i lavori già avviati?
Se l'intervento richiede obbligatoriamente il confronto tra APE ante e post registrati (come per le imprese del terziario) e non è disponibile un APE ante-operam registrato prima dell'avvio dei lavori, il requisito di ammissibilità potrebbe non essere soddisfatto. Il GSE richiede APE registrati per certificare il risparmio di energia primaria; la mancanza di una fotografia ufficiale "ante" rende impossibile dimostrare il delta di miglioramento secondo le modalità previste dal Decreto. In questi casi, l'accesso all'incentivo per quella specifica tipologia di intervento è compromesso.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.1.1 e Paragrafo 4.2.1; Webinar 26/01/2026
#125Il valore EPgl richiesto nel portale accetta solo valori numerici e non lettere: va inserito EPgl,nren, EPgl,ren o la somma EPgl,ren + EPgl,nren riportati nell'APE? Nel campo "valore della classe energetica" cosa va indicato esattamente?
L'indice di prestazione energetica da inserire è l'EPgl,nren (Indice di Prestazione Energetica globale non rinnovabile), che costituisce il parametro di riferimento per la verifica della riduzione della domanda di energia primaria (10% o 20% per le imprese) e per la classificazione nZEB. Il valore deve essere numerico (kWh/m² anno). Per quanto riguarda il campo "valore della classe energetica", esso dovrebbe essere un menù a tendina o un campo che accetta la lettera corrispondente alla classe (da A4 a G). Se il portale presenta un campo che accetta solo numeri per la classe, potrebbe trattarsi di un bug momentaneo o di una richiesta specifica di codifica (es. 1 per A4, ecc.), ma normativamente il dato rilevante è la classe (lettera) e l'indice EPgl,nren.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 1; Regole Applicative, Paragrafo 4.2.1; Webinar 3 febbraio 2026
#126L'APE deve essere realizzato con normativa nazionale?
Sì. L'Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto in conformità al D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni, nonché ai relativi decreti attuativi (es. D.M. 26 giugno 2015 "Linee guida nazionali"). Tuttavia, nel rispetto delle competenze regionali, l'APE deve essere redatto secondo le disposizioni regionali vigenti, ove presenti, utilizzando i software certificati e depositando il documento presso il catasto energetico regionale di competenza.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 15 comma 3; Regole Applicative, Paragrafo 9.16.1
#127I massimali a m² per APE e Diagnosi energetica sono considerati cumulativamente per entrambi i documenti oppure ogni documento ha un contributo a fondo perduto distinto?
I massimali indicati nella Tabella 21 dell'Allegato 2 del Decreto sono definiti cumulativamente per la voce "Diagnosi energetica ante intervento e certificazione energetica". Questo significa che il massimale unitario (€/m²) e il valore massimo erogabile (€) si applicano alla somma delle spese sostenute per la diagnosi e per l'APE. Non vi sono due plafond distinti, ma un unico limite di spesa ammissibile che copre entrambe le prestazioni professionali.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 2 - Tabella 21; Regole Applicative, Paragrafo 9.16
#128Potete rispiegare con un esempio come leggere la tabella per costo massimale di diagnosi e APE?
La Tabella 21 definisce due limiti: un costo unitario massimo (€/m²) basato sulla superficie utile dell'edificio e un valore massimo erogabile in valore assoluto (€). Il contributo effettivo è calcolato applicando la percentuale prevista (100% per PA, 50% per privati) al minore tra:
- La spesa effettivamente sostenuta e documentata;
- Il valore risultante dal calcolo: Superficie utile x Costo unitario massimo;
- Il Valore massimo erogabile fissato per la tipologia di edificio. Esempio: Per un edificio scolastico (PA) di 1.000 m², il costo unitario massimo è 2,50 €/m² (Tabella 21, "Tutti gli altri edifici" fino a 2500 m²). Il massimale calcolato è 2.500 €. Il massimale assoluto è 13.000 €. Se la PA spende 3.000 € per Diagnosi+APE, l'incentivo sarà limitato a 2.500 € (il minore tra spesa, calcolo unitario e massimale assoluto).
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 2 - Tabella 21; Regole Applicative, Paragrafo 9.16.2
#481Il redattore della diagnosi energetica può redigere anche l'APE ante ed APE post?Nuova
Sì, il redattore della Diagnosi Energetica (EGE o ESCo) può redigere anche l'APE ante e post-operam, ma solo ed esclusivamente se mantiene i requisiti di "indipendenza e imparzialità" stabiliti dal D.P.R. 75/2013.

Per comprendere se nel tuo caso specifico la stessa persona (o società) possa firmare entrambi i documenti, occorre analizzare i requisiti distinti richiesti dalla normativa:
- Il principio di Indipendenza per l'APE (D.P.R. 75/2013). Il D.Lgs. 192/2005 stabilisce chiaramente che l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere rilasciato da "esperti qualificati e indipendenti". I criteri esatti di questa indipendenza sono dettati dall'Articolo 3 del D.P.R. 75/2013. All'atto della sottoscrizione dell'APE, il tecnico deve dichiarare formalmente l'assenza di conflitto di interessi. Nello specifico, per gli edifici esistenti (che sono oggetto del Conto Termico), il tecnico dichiara il "non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente" (e non deve esserci parentela fino al quarto grado).
- Le due casistiche applicative. Alla luce di questi articoli, si delineano in modo netto i due scenari per le pratiche di Conto Termico:
- Compatibilità (L'EGE puro consulente): Se un professionista EGE redige la Diagnosi Energetica agendo esclusivamente come consulente per il calcolo e la progettazione degli scenari, senza vendere i materiali, senza installare gli impianti e senza avere cointeressenze economiche sui lavori, mantiene la sua indipendenza. In questo caso, la legge gli permette di firmare anche l'APE. Anzi, le Linee Guida Nazionali per l'APE (D.M. 26 giugno 2015) stabiliscono esplicitamente che il soggetto certificatore "è tenuto ad utilizzare e valorizzare" le risultanze di una diagnosi energetica precedentemente redatta.
- Incompatibilità (La ESCo che realizza l'intervento): Se la Diagnosi Energetica è redatta da una ESCo che successivamente assume il ruolo di appaltatore (ad esempio stipulando un contratto EPC - Energy Performance Contract) o fornisce e installa le nuove pompe di calore, questa perde il requisito di indipendenza. Essendo coinvolta nei vantaggi economici dell'intervento e nella fornitura, la ESCo (o un suo dipendente) non potrà firmare l'APE post-operam per certificare il salto di classe o la riduzione del 10-20% di energia primaria.
- Le eccezioni previste dalla norma. La normativa che hai caricato introduce due interessanti deroghe al principio di indipendenza che potrebbero tornare utili:
- I dipendenti Pubblici: Il D.Lgs. 192/2005 (e la Legge 9/2014 che modifica il D.P.R. 75/2013) stabilisce che se il tecnico abilitato è dipendente di un Ente Pubblico o di un organismo di diritto pubblico operante nel settore dell'energia, il requisito di indipendenza si intende automaticamente superato dalle finalità istituzionali dell'ente stesso.
- L'aggiornamento di APE esistenti: L'Articolo 6 del D.P.R. 75/2013 prevede che, per edifici che possiedono già un APE valido, se si effettuano adeguamenti impiantistici (come il solo cambio della caldaia), l'aggiornamento dell'APE può eccezionalmente essere predisposto anche da un tecnico dell'impresa installatrice. Tuttavia, si consiglia cautela nell'applicare questa deroga al Conto Termico (Titolo V per le imprese), poiché il GSE richiede il confronto tra APE ante e post-operam specifici per validare la prestazione.
- Distinzione tra APE e AQE. Infine, la norma fa un'importante distinzione che conferma la regola: mentre l'APE richiede la figura indipendente, l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) può essere predisposto da un tecnico "non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio". Tuttavia, le regole del Conto Termico richiedono tassativamente l'APE (e non l'AQE) per la verifica dei risparmi, rendendo inaggirabile il requisito di indipendenza del D.P.R. 75/2013.
Fonti: D.Lgs. 192/2005, Articolo 2; D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75, Articoli 3, 6; D.M. 26 giugno 2015 (Linee Guida APE), Paragrafo 7.1.4; Legge 21 febbraio 2014 n. 9, Articolo 1 (Modifiche al D.P.R. 75/2013); Regole Applicative CT 3.0, Paragrafo 9.16
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