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#497Se la scuola ha già un attestato di prestazione energetica realizzato, si può usare come APE ante? È attendibile? Mi sto trovando in una situazione in cui il mio Ape ante differisce leggermente dall'ultimo APE ufficiale. Come ci si comporta?

La risposta alla tua prima domanda è : in linea teorica, se la scuola possiede già un Attestato di Prestazione Energetica (APE) in corso di validità, questo documento è normativamente attendibile e può essere utilizzato come punto di partenza per valutare lo stato di fatto dell'edificio.

Ti ricordo che un APE ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio, ma tale validità è strettamente subordinata al rispetto dei controlli periodici di efficienza energetica degli impianti termici (es. regolarità del libretto di impianto e controllo fumi); in caso di mancato rispetto di queste scadenze, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo.

Tuttavia, per rispondere alla tua seconda domanda, la discrepanza che stai notando tra il tuo modello calcolato oggi e l'ultimo APE ufficiale è una situazione del tutto normale e frequentissima nella pratica professionale.

APE ante operam scuola già esistente per conto termico 3.0

Ecco come ci si comporta e perché devi dare priorità al tuo nuovo calcolo:

  1. Perché i due APE differiscono? La differenza può derivare da diversi fattori tecnici e normativi:
    • Cambiamento del quadro normativo: se il vecchio APE è stato redatto prima del 1° ottobre 2015, è stato calcolato con una metodologia completamente diversa rispetto a quella attuale, basata sui vecchi decreti e non sulle attuali Linee Guida e sul D.M. Requisiti Minimi del 26 giugno 2015. I risultati sono quindi matematicamente imparagonabili.
    • Aggiornamenti software: anche se l'APE ufficiale fosse recente (post-2015), i software termotecnici certificati dal CTI subiscono continui aggiornamenti normativi (norme UNI TS) che affinano gli algoritmi di calcolo. Modelli identici fatti con versioni software diverse a distanza di anni possono dare risultati leggermente differenti.
    • Modifiche non tracciate: nel corso degli anni, l'edificio o i suoi impianti potrebbero aver subito piccole modifiche o fisiologici degradi non registrati formalmente, che tu invece hai rilevato con il tuo sopralluogo per la diagnosi.
  2. Come comportarsi per la pratica del Conto Termico 3.0? Per il Conto Termico, l'obiettivo principale non è presentare un pezzo di carta fine a se stesso, ma dimostrare matematicamente in modo coerente il salto prestazionale (ad esempio il raggiungimento dello standard nZEB per la scuola o la riduzione dell'energia primaria).

    Le Regole Applicative del GSE specificano un principio fondamentale: per garantire che il confronto tra la situazione prima e dopo i lavori sia tecnicamente ineccepibile, le simulazioni dello stato ante-operam e post-operam devono essere effettuate con lo stesso programma di calcolo.

Pertanto, operativamente devi muoverti così:

  • Usa il TUO modello come baseline: non forzare il tuo software per fargli restituire i numeri del vecchio APE ufficiale. Il soggetto certificatore è tenuto a valorizzare i documenti preesistenti, ma unicamente previa "verifica di completezza e congruità". Prendi atto del vecchio APE, ma usa il tuo modello termotecnico aggiornato (quello che differisce leggermente) come reale stato ante-operam.
  • Coerenza del progetto: partendo dal tuo nuovo modello ante-operam, imposta gli interventi migliorativi per calcolare il nuovo stato post-operam. In questo modo, il "delta" (il miglioramento energetico calcolato) sarà tecnicamente e matematicamente inattaccabile in caso di verifiche del GSE, perché calcolato con lo stesso identico motore di calcolo.
  • Relazione Tecnica / Diagnosi Energetica: all'interno della Diagnosi Energetica (che per gli interventi sulle scuole come l'nZEB è obbligatoria e deve essere firmata da un EGE o ESCo), scriverai due righe specificando che: "L'edificio è dotato di APE ufficiale codice X emesso in data Y. Tuttavia, al fine di garantire la perfetta congruenza del calcolo dei risparmi energetici generati dall'intervento, lo stato di fatto è stato rimodellato con l'attuale versione del software di calcolo, generando i seguenti parametri baseline:...".

In sintesi: l'APE vecchio è legalmente valido, ma ai fini della progettazione, della Diagnosi e della richiesta di incentivi al GSE, fa fede il tuo modello termotecnico aggiornato e congruente.

Fonti: D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., Articolo 6, comma 5; D.M. 26 giugno 2015 (Linee guida APE), Allegato 1, Paragrafo 7.1.4; Regole Applicative, Par. 9.4.2, 9.16.1

Vedi tutte le FAQ di "APE (attestato di prestazione energetica)"
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