#488Costo APE ante e post operam: dove si inseriscono nel Portaltermico 3.0 i giustificativi (fatture e bonifici)? Queste spese rientrano nel limite massimo dell'incentivo o possiedono un massimale a parte?
- In quale sezione del Portaltermico 3.0 bisogna caricare le spese per l'APE? Durante la compilazione della pratica sul nuovo Portaltermico, se l'intervento che hai selezionato prevede l'obbligo normativo di redigere la Diagnosi Energetica e/o l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), il sistema farà comparire automaticamente una scheda dedicata a questi documenti. All'interno di questa specifica sezione troverai un'apposita sottosezione denominata "Rendicontazione costi". In questa schermata ti verrà richiesto di inserire separatamente i dati economici: il costo sostenuto per la Diagnosi, il costo per l'APE, l'indicazione se l'IVA rappresenta o meno un costo per il Soggetto Responsabile e, infine, i valori complessivi.

- Le spese per l'APE devono essere dimostrate con fattura e bonifico? Sì, assolutamente. Come per tutti gli altri costi agevolabili dal Conto Termico, ai fini dell'ammissione all'incentivo è tassativo e obbligatorio produrre la copia della fattura emessa dal professionista che ha redatto l'APE e la ricevuta del relativo pagamento. Inoltre, il pagamento deve avvenire nel rigoroso rispetto delle regole del GSE:
- Deve essere effettuato tramite un bonifico bancario o postale ordinario (non devi usare i bonifici speciali "parlanti" previsti per le detrazioni fiscali dell'Agenzia delle Entrate).
- La causale del bonifico deve riportare esplicitamente il riferimento normativo: "D.M. 7 agosto 2025".
- Dovranno essere indicati il numero e la data della fattura, oltre ai dati del beneficiario e del Soggetto Responsabile ordinante.
- La spesa per l'APE è inclusa nell'incentivo massimo spettante o ha un massimale dedicato? La risposta dipende dal fatto che l'APE sia obbligatorio o meno per l'intervento che stai realizzando:
- Caso A: L'APE è OBBLIGATORIO per legge (es. nZEB, Isolamento termico, interventi su edifici > 200 kW). In questo caso, l'incentivo riconosciuto per la spesa dell'APE (e della Diagnosi) ha un massimale dedicato e NON concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo del tuo intervento principale. Questo significa che la spesa per l'APE non erode l'incentivo massimo (Imax) previsto per la sostituzione della caldaia o per il cappotto. Il massimale dedicato per questi documenti è calcolato in base alla destinazione d'uso e alla superficie utile dell'immobile (Tabella 21), con costi massimi unitari (es. da 1,00 €/m² a 2,50 €/m²) e un limite massimo erogabile (da 10.000 € fino a 18.000 €). La spesa viene rimborsata al 100% per la Pubblica Amministrazione e al 50% per i soggetti privati.
- Caso B: L'APE NON è obbligatorio. Se decidi di far redigere l'APE o una diagnosi senza che il Decreto te lo imponga, non potrai usufruire del massimale separato. In questo caso, le spese professionali sostenute rientrano tra le normali spese accessorie dell'intervento e andranno a concorrere alla determinazione dell'incentivo complessivo, venendo quindi "schiacciate" all'interno del limite massimo erogabile (Imax) previsto per la tecnologia che stai installando.
Attenzione per le Grandi Imprese: Ti ricordo che se il Soggetto Responsabile è una Grande Impresa (o un ETS economico assimilabile), il costo sostenuto per la redazione della diagnosi energetica e dell'APE post-operam non costituisce in alcun caso una spesa ammissibile e non verrà rimborsato.
Per approfondire, consulta la FAQ su quando la diagnosi energetica è obbligatoria e quella sulle spese di diagnosi e APE incentivabili.
Fonti: Webinar 19/01/2026; Regole Applicative, Paragrafo 11.1, 12.2, 9, 9.16.1; Decreto 7 agosto 2025, Articolo 15, Modello 11; Webinar 26/01/2026
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