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#481Il redattore della diagnosi energetica può redigere anche l'APE ante ed APE post?

Sì, il redattore della Diagnosi Energetica (EGE o ESCo) può redigere anche l'APE ante e post-operam, ma solo ed esclusivamente se mantiene i requisiti di "indipendenza e imparzialità" stabiliti dal D.P.R. 75/2013.

Chi fa la diagnosi energetica può firmare APE conto termico 3.0?

Per comprendere se nel tuo caso specifico la stessa persona (o società) possa firmare entrambi i documenti, occorre analizzare i requisiti distinti richiesti dalla normativa:

  1. Il principio di Indipendenza per l'APE (D.P.R. 75/2013). Il D.Lgs. 192/2005 stabilisce chiaramente che l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere rilasciato da "esperti qualificati e indipendenti". I criteri esatti di questa indipendenza sono dettati dall'Articolo 3 del D.P.R. 75/2013. All'atto della sottoscrizione dell'APE, il tecnico deve dichiarare formalmente l'assenza di conflitto di interessi. Nello specifico, per gli edifici esistenti (che sono oggetto del Conto Termico), il tecnico dichiara il "non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente" (e non deve esserci parentela fino al quarto grado).
  2. Le due casistiche applicative. Alla luce di questi articoli, si delineano in modo netto i due scenari per le pratiche di Conto Termico:
    • Compatibilità (L'EGE puro consulente): Se un professionista EGE redige la Diagnosi Energetica agendo esclusivamente come consulente per il calcolo e la progettazione degli scenari, senza vendere i materiali, senza installare gli impianti e senza avere cointeressenze economiche sui lavori, mantiene la sua indipendenza. In questo caso, la legge gli permette di firmare anche l'APE. Anzi, le Linee Guida Nazionali per l'APE (D.M. 26 giugno 2015) stabiliscono esplicitamente che il soggetto certificatore "è tenuto ad utilizzare e valorizzare" le risultanze di una diagnosi energetica precedentemente redatta.
    • Incompatibilità (La ESCo che realizza l'intervento): Se la Diagnosi Energetica è redatta da una ESCo che successivamente assume il ruolo di appaltatore (ad esempio stipulando un contratto EPC - Energy Performance Contract) o fornisce e installa le nuove pompe di calore, questa perde il requisito di indipendenza. Essendo coinvolta nei vantaggi economici dell'intervento e nella fornitura, la ESCo (o un suo dipendente) non potrà firmare l'APE post-operam per certificare il salto di classe o la riduzione del 10-20% di energia primaria.
  3. Le eccezioni previste dalla norma. La normativa che hai caricato introduce due interessanti deroghe al principio di indipendenza che potrebbero tornare utili:
    • I dipendenti Pubblici: Il D.Lgs. 192/2005 (e la Legge 9/2014 che modifica il D.P.R. 75/2013) stabilisce che se il tecnico abilitato è dipendente di un Ente Pubblico o di un organismo di diritto pubblico operante nel settore dell'energia, il requisito di indipendenza si intende automaticamente superato dalle finalità istituzionali dell'ente stesso.
    • L'aggiornamento di APE esistenti: L'Articolo 6 del D.P.R. 75/2013 prevede che, per edifici che possiedono già un APE valido, se si effettuano adeguamenti impiantistici (come il solo cambio della caldaia), l'aggiornamento dell'APE può eccezionalmente essere predisposto anche da un tecnico dell'impresa installatrice. Tuttavia, si consiglia cautela nell'applicare questa deroga al Conto Termico (Titolo V per le imprese), poiché il GSE richiede il confronto tra APE ante e post-operam specifici per validare la prestazione.
  4. Distinzione tra APE e AQE. Infine, la norma fa un'importante distinzione che conferma la regola: mentre l'APE richiede la figura indipendente, l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) può essere predisposto da un tecnico "non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio". Tuttavia, le regole del Conto Termico richiedono tassativamente l'APE (e non l'AQE) per la verifica dei risparmi, rendendo inaggirabile il requisito di indipendenza del D.P.R. 75/2013.

Fonti: D.Lgs. 192/2005, Articolo 2; D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75, Articoli 3, 6; D.M. 26 giugno 2015 (Linee Guida APE), Paragrafo 7.1.4; Legge 21 febbraio 2014 n. 9, Articolo 1 (Modifiche al D.P.R. 75/2013); Regole Applicative CT 3.0, Paragrafo 9.16

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