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38 FAQ totali

Casi Particolari

#397Un edificio misto residenziale/terziario può essere considerato per intero appartenente al settore terziario se tale cat. supera la metà dei millesimi?

Sì. Per gli interventi realizzati su interi edifici, che si trovano nella proprietà o disponibilità di un unico Soggetto Ammesso e sono caratterizzati da categorie catastali miste (residenziale e terziario), ai fini dell'ammissibilità agli interventi è attribuito l'ambito catastale prevalente per l'edificio, calcolato in millesimi.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 12.10.3

#398Nel caso di condominio a destinazione mista (60% terziario – 40% residenziale) quali interventi del titolo II posso effettuare?

Se l'edificio nel suo complesso ha una destinazione prevalente terziaria (calcolata in millesimi), si applica l'ambito catastale prevalente. Pertanto, se il condominio risulta prevalentemente terziario e l'intervento riguarda l'intero edificio (es. isolamento termico), esso può accedere agli interventi del Titolo II, a condizione che il soggetto richiedente abbia titolo per operare sull'intero immobile.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 12.10.3

#399Nel caso di un edificio soggetto a vincolo paesaggistico, è necessario allegare il provvedimento di approvazione o è sufficiente dimostrare di aver inoltrato la richiesta di autorizzazione?

Le Regole Applicative richiedono di conservare e tenere a disposizione il pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione nazionale e locale. Le fonti non specificano esplicitamente che la sola ricevuta di richiesta sia sufficiente in sostituzione del titolo ottenuto.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.1.4, 9.2.4, 9.3.4

#400In caso di seconde case si può chiedere Conto Termico 3.0?

Sì. I soggetti privati (persone fisiche) sono ammessi agli incentivi per interventi su edifici appartenenti all'ambito residenziale (Titolo III) in qualità di proprietari o titolari di diritto di godimento. Non vi è una distinzione esplicita che escluda le seconde case, purché l'edificio sia esistente e dotato di impianto di climatizzazione.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 3; Regole Applicative, Tabella 4 e Tabella 6

#401È possibile accedere in caso di edifici non allacciati alla rete elettrica (isola)?

Le fonti GSE non contengono una risposta specifica sull'ammissibilità di edifici "isola" (off-grid) per gli interventi termici. Tuttavia, per gli interventi relativi al fotovoltaico (II.H), le Regole Applicative richiedono esplicitamente il verbale di attivazione della connessione alla rete, il che implica la necessità di un allaccio per quella specifica tipologia.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.8.4

#402Condomini minimi? Spiegare la disponibilità dell'unico soggetto (doveroso dal 2.0).

Per i condomini minimi (edifici con un numero di condòmini inferiore a 8, dove non è obbligatoria la nomina di un amministratore), il Soggetto Responsabile può essere uno dei condòmini delegato dagli altri. La "disponibilità dell'immobile" (requisito necessario per presentare la richiesta) in questo caso si dimostra attraverso:

  1. Il verbale di assemblea o una scrittura privata firmata dai condòmini che individua il condomino delegato a presentare l'istanza e a gestire i rapporti con il GSE.
  2. Il conferimento del ruolo di Soggetto Responsabile a colui che sostiene le spese (o gestisce la pratica per conto del condominio), il quale opererà come delegato degli altri proprietari. Le Regole Applicative confermano che per i condomini (inclusi i minimi) la richiesta deve essere presentata per gli interventi sulle parti comuni. Il Soggetto Ammesso è il condominio, rappresentato dall'amministratore o dal condomino delegato.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 3.1 (nota sui condomini) e Paragrafo 3.5; Webinar 3 febbraio 2026

#403Caso: un condomino vuole sostituire le caldaie condominiali con nuova PdC a proprio carico, allacciata elettricamente al suo POD, con FV al suo POD. Configurazione ammessa? Chi è SA e SR?

Questa configurazione deve essere distinta in due parti: l'intervento sulla Pompa di Calore (Titolo III) e l'intervento sul Fotovoltaico (Titolo II), poiché seguono regole di ammissibilità diverse per il settore residenziale.

  1. Pompa di Calore (Intervento III.A): AMMISSIBILE
    1. Ammissibilità: L'installazione di pompe di calore rientra nel Titolo III (Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili). Gli interventi del Titolo III sono accessibili anche ai soggetti privati su edifici residenziali. Pertanto, la sostituzione della caldaia centralizzata con una PdC è incentivabile.
    2. Soggetto Responsabile (SR): È il singolo condomino che sostiene le spese.
    3. Soggetto Ammesso (SA): È il Condominio (in quanto proprietario/detentore dell'impianto comune). Il condomino agisce come SR munito di autorizzazione (verbale di assemblea o Modello 18\) da parte del Condominio per intervenire sulla parte comune e gestirne l'incentivo.
    4. Nota tecnica: Il collegamento della PdC centralizzata al POD privato è una configurazione impiantistica atipica che deve rispettare le normative elettriche e ARERA, ma ai fini del Conto Termico è fondamentale che la PdC riscaldi l'intero edificio (o le utenze servite precedentemente).
  2. Impianto Fotovoltaico (Intervento II.H): NON AMMISSIBILE
    1. Inammissibilità: L'installazione di impianti fotovoltaici rientra nel Titolo II (Interventi di efficienza energetica). Il Conto Termico 3.0 limita l'accesso agli interventi del Titolo II esclusivamente agli edifici ricadenti nell'ambito terziario (es. uffici, alberghi, commerciale) o alla Pubblica Amministrazione.
    2. Motivazione: Come chiarito esplicitamente nei webinar, i soggetti privati (inclusi condomini e persone fisiche) non possono accedere agli incentivi per il fotovoltaico se l'edificio è accatastato come residenziale (Gruppo A, esclusi A10).
    3. Conseguenza: Il condomino potrà richiedere l'incentivo del Conto Termico solo per la Pompa di Calore. Per il fotovoltaico dovrà rivolgersi ad altri strumenti (es. Detrazioni Fiscali/Bonus Casa), poiché il CT 3.0 per il FV è precluso al residenziale.

In sintesi:

  • SR: Condomino (chi paga).
  • Incentivo: Ammesso solo per la Pompa di Calore (III.A). Negato per il Fotovoltaico (II.H) in quanto l'edificio è residenziale.

Fonti: Webinar 26/01/2026 (Esclusione residenziale dal Titolo II, Esempio "Signora Maria Rossi"); Regole Applicative, Tabella 4 (Soggetti ammessi per Titolo II limitati a PA e Privati su edifici Terziari)

#404Caso: tre edifici comunicanti, due con stesso foglio/particella e impianto centralizzato (oggetto intervento), terzo con foglio/particella diversi e impianto autonomo (non oggetto). È sostituzione parziale? Serve diagnosi?

Sostituzione parziale: Se l'intervento riguarda la sostituzione integrale della centrale termica che serve i due edifici collegati, e l'impianto del terzo edificio (autonomo) non viene toccato, si tratta di una sostituzione integrale dell'impianto al servizio di quel "super-condominio" o complesso di due edifici. Non è "parziale" nel senso tecnico del termine (che si riferisce alla sostituzione di solo alcuni generatori di una stessa centrale), ma è un intervento circoscritto ai soli edifici serviti dall'impianto oggetto di lavori.

Diagnosi: L'obbligo di Diagnosi Energetica scatta se la somma delle potenze nominali dei generatori dell'impianto oggetto di intervento (quello dei due edifici) è maggiore o uguale a 200 kW. Il terzo edificio, essendo autonomo e non oggetto di intervento, non rientra nel calcolo della potenza per l'obbligo di diagnosi (a meno che non si tratti di un unico sistema edificio-impianto complesso, ma la descrizione suggerisce indipendenza).

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.16 (Obbligo Diagnosi) e Paragrafo 9.9 (Sostituzione impianto)

#405Caso: intervento III.A parziale su impianto che serve intero edificio con 1 UI. Nel post l'edificio viene frazionato in 2 UI servite ciascuna dalle nuove PdC e dalle caldaie esistenti. È incentivabile? Come fare confronto APE ante/post per la riduzione?

Incentivabilità: Il frazionamento dell'edificio e dell'impianto è ammesso, purché l'intervento comporti la sostituzione del generatore esistente con pompe di calore che coprano il fabbisogno delle nuove unità. Se l'intervento è "parziale" (rimangono caldaie esistenti), è necessario verificare che le nuove PdC coprano il fabbisogno prioritario o che il sistema ibrido risultante (se integrato) rispetti i requisiti. Se si creano due impianti autonomi (PdC + caldaia esistente per ogni UI), si configura come installazione di sistemi ibridi o PdC su impianti separati.

Confronto APE: Se l'intervento è richiesto da un'impresa (Titolo II) o è sopra i 200 kW, serve il confronto APE. In caso di frazionamento, si deve confrontare l'APE ante-operam dell'intero edificio (unica UI) con la somma pesata o l'insieme degli APE post-operam delle singole unità immobiliari derivate. L'obiettivo è dimostrare il miglioramento della prestazione energetica complessiva dell'involucro/impianto originario.

Fonti: Webinar 3 febbraio 2026 (riferimento a APE convenzionale/post in caso di frazionamento); Regole Applicative, Paragrafo 12.10

#406Caso: immobile di tintoria con potenza iniziale 70 kW, cambio destinazione d'uso con necessità di aumento potenza. Posso avere incentivo per la PdC con potenza necessaria o solo per la potenza attualmente in essere?

È possibile ottenere l'incentivo per la potenza necessaria nella configurazione post-operam (potenziata), a condizione che il potenziamento (superiore al 10% della potenza ante-operam) sia adeguatamente giustificato nella relazione tecnica asseverata. Il cambio di destinazione d'uso o la modifica delle esigenze produttive/termiche dell'edificio costituiscono una valida giustificazione tecnica per l'aumento della potenza installata rispetto a quella sostituita.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.9.4 (Documentazione tecnica, punto 3 - Asseverazione per potenziamenti > 10%) e Paragrafo 12.6

#407Caso: azienda con rete di teleriscaldamento privata > 2 MW a gas, da sostituire con rete fredda di quinta generazione con PdC acqua/acqua da 300 kW per edificio. Possono usufruire del CT? Come ripartire il costo della rete fredda per ogni PdC?

Ammissibilità: L'intervento descritto si configura come installazione di pompe di calore (Intervento III.A, PdC acqua/acqua). Se l'azienda sostituisce la centrale a gas esistente con pompe di calore distribuite o centralizzate, l'intervento è ammissibile al Conto Termico per i generatori (PdC).

Costi Rete Fredda: Le spese ammissibili per l'intervento III.A includono lo "smontaggio e dismissione dell'impianto esistente" e la "fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche". Tuttavia, la realizzazione di una nuova infrastruttura di rete (rete fredda/anello d'acqua) è un'opera complessa. Di norma, sono ammissibili le opere idrauliche e murarie necessarie all'installazione del generatore. Se la rete fredda è assimilabile al circuito di captazione/scambio (come le sonde geotermiche o il circuito di acqua di falda), i relativi costi possono rientrare nelle spese ammissibili, spesso ripartiti pro-quota in base alla potenza delle PdC servite, nel rispetto dei massimali di costo unitario specifici per le PdC acqua/acqua.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 8; Regole Applicative, Paragrafo 9.9.2 (Spese ammissibili)

#408La produzione e l'utilizzo di idrogeno è presa in considerazione dal CT 3.0? Se sì come?

No. Al momento, il Decreto Ministeriale 7 agosto 2025 e le relative Regole Applicative non includono le tecnologie per la produzione o l'utilizzo di idrogeno (es. caldaie a idrogeno o celle a combustibile non assimilate a microcogenerazione ad alto rendimento specificata) tra gli interventi ammessi agli incentivi del Conto Termico 3.0. Gli interventi ammessi sono tassativamente quelli elencati agli Articoli 5 e 8.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 5 e Art. 8 (Elenco interventi ammissibili); Webinar 3 febbraio 2026

#409Caso FV + cella elettrolitica + caldaia a idrogeno: è possibile accedere al CT visto che è energia rinnovabile?

No. Come specificato per la domanda precedente, la caldaia a idrogeno e la cella elettrolitica non rientrano tra le tecnologie incentivate dal Conto Termico 3.0. L'impianto Fotovoltaico (FV) è incentivabile (Titolo II) solo se abbinato alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione con pompe di calore elettriche (III.A). L'abbinamento con caldaia a idrogeno non soddisfa questo requisito trainante.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 5 comma 1 lettera h) e Art. 8

#410Un'impresa (Media Impresa) realizza un multi-intervento su un proprio edificio a uso ufficio (categoria catastale A/10, ambito terziario). Il progetto prevede l'isolamento termico dell'involucro (Intervento II.A) e la contestuale sostituzione della vecchia caldaia con una pompa di calore elettrica (Intervento III.A). Quale percentuale minima di risparmio energetico deve dimostrare l'impresa e come vengono gestiti i massimali di incentivo (Titolo V) tra queste due diverse tipologie di intervento?
Nuova

Questo caso particolare unisce un intervento di efficienza energetica (Titolo II) e un intervento di produzione da fonti rinnovabili (Titolo III) realizzati da un'impresa, il che comporta l'applicazione di regole specifiche sia per i requisiti d'accesso che per il calcolo dei limiti di incentivazione.

Ecco come si configura l'intervento:

1. Requisito del Risparmio Energetico (APE ante e post-operam). Poiché l'impresa sta realizzando un intervento del Titolo II (isolamento termico) su un edificio dell'ambito terziario, è obbligata a dimostrare un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio. Nello specifico caso del multi-intervento (ovvero la realizzazione contestuale di più interventi progettati come un unico progetto), l'impresa deve dimostrare una riduzione della domanda di energia primaria (indice EPgl,nren) di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento. Se si fosse trattato di un intervento singolo sull'involucro, la soglia richiesta sarebbe stata del 10%.

2. Gestione dei Massimali di Spesa (Aiuti di Stato - Titolo V). I massimali per le imprese non si sommano in un unico calderone, ma vengono gestiti separatamente applicando le rispettive intensità massime di aiuto in base alla tipologia di intervento e alla dimensione aziendale (in questo caso, Media Impresa):

  1. Per la Pompa di Calore (Titolo III): L'intensità massima dell'aiuto per una Media Impresa è pari al 55% dei costi ammissibili.
  2. Per l'Isolamento Termico (Titolo II): Essendo l'intervento sull'involucro realizzato all'interno di una configurazione "multi-intervento", la percentuale base massima spettante subisce un incremento. Per una Media Impresa, il limite sale al 40% dei costi ammissibili, rispetto al 35% che le spetterebbe se avesse realizzato solo il cappotto termico.
  3. Nota sulle premialità: Se con questo multi-intervento l'impresa riuscisse a raggiungere una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 40%, le percentuali massime del Titolo II riceverebbero un ulteriore incremento del +15% (fermo restando il limite invalicabile del 65% totale).

3. Presentazione della Pratica sul Portaltermico. A livello operativo, il Soggetto Responsabile (l'impresa) deve presentare al GSE una sola scheda-domanda identificata come "multi-intervento". All'interno della pratica e della fatturazione, i costi di ciascun impianto e intervento (isolamento e pompa di calore) devono essere tenuti rigidamente ed evidenziati separatamente, proprio perché il portale dovrà calcolare gli incentivi e applicare i due massimali (40% e 55%) in maniera distinta. Inoltre, trattandosi di un'impresa, è fatto salvo l'obbligo di inviare la richiesta preliminare prima dell'avvio dei lavori.

Fonti: Webinar 12/01/2026; Webinar 3 febbraio 2026; Regole Applicative, Paragrafo 8, Paragrafo 12.4; Decreto 7 agosto 2025, Art. 27, commi 3 e 4

#411Per il CT 3.0 le spese tecniche (RUP e supporto al RUP) sono incentivabili?

Sì. Le spese professionali connesse alla realizzazione degli interventi (progettazione, direzione lavori, collaudo, certificazione energetica, diagnosi) sono incentivabili. Per le Pubbliche Amministrazioni, rientrano tra le spese tecniche ammissibili anche quelle per il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o per il supporto al RUP, purché debitamente documentate, imputabili specificamente all'intervento incentivato e rientranti nei massimali percentuali previsti per le spese tecniche (generalmente incluse nei massimali di costo unitario dell'intervento o calcolate secondo percentuali indicate per la PA).

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 6; Modello 10 e Modello 9 (Dichiarazione spese sostenute, voce "prestazioni professionali"); Regole Applicative, Paragrafo 6.1

#412I requisiti delle regole tecniche per le fonti rinnovabili (PdC, ibridi, solare, biomassa) coincidono con i requisiti dell'allegato IV del D.Lgs n.5/2026?

Sì, i requisiti tecnici coincidono sostanzialmente. Dall'analisi del D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 (Attuazione della direttiva UE 2023/2413 "RED III"), emerge che le specifiche tecniche per gli impianti a fonti rinnovabili inserite nel decreto di recepimento sono allineate con quelle richieste dal D.M. 7 agosto 2025 (Conto Termico 3.0). Il Conto Termico 3.0 è stato redatto in coerenza con gli obiettivi e gli standard della Direttiva RED III, anticipandone di fatto i contenuti tecnici nazionali poi formalizzati nel D.Lgs. 5/2026.

Nello specifico, il confronto tra le fonti evidenzia:

  1. Pompe di Calore: I valori di efficienza stagionale minima (ηs) e di SPER indicati nelle tabelle del D.Lgs. 5/2026 (che modifica l'Allegato IV del D.Lgs. 199/2021) sono identici a quelli richiesti dal Conto Termico 3.0.
    1. Esempio Aria/Aria: Entrambi richiedono ηs ≥ 130% e SPER ≥ 1,33.
    2. Esempio Aria/Acqua: Entrambi richiedono ηs ≥ 110% e SPER ≥ 1,13.
  2. Biomassa: Il D.Lgs. 5/2026 aggiorna i requisiti citando la conformità alla norma UNI EN 16510:2023 per stufe e termocamini e l'obbligo di certificazione del combustibile (es. UNI EN 17225-5 per la legna), requisiti già presenti e richiesti nel D.M. 7 agosto 2025 per l'accesso agli incentivi.
  • Pertanto, il rispetto dei requisiti tecnici per l'accesso al Conto Termico 3.0 garantisce, di massima, anche la conformità ai nuovi standard minimi definiti dal decreto legislativo di recepimento della RED III.

Fonti: D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 (Tabella requisiti ecodesign ed Estratti su biomasse); D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1; Regole Applicative, Tabella 5 (confronto valori tecnici)

#413Con il recepimento della RED III: obblighi FER nelle riqualificazioni, invio relazioni ex-Legge 10 al GSE, aumento costi pratiche e riduzione incentivi. Imprese e privati non percepiranno convenienza. Ne convenite?

Il recepimento della Direttiva RED III (avvenuto con il D.Lgs. 199/2021 e successivi decreti attuativi come il D.Lgs. 5/2026) introduce obiettivi vincolanti di decarbonizzazione che il Conto Termico 3.0 mira a supportare. Sebbene l'introduzione di requisiti tecnici più stringenti (es. conformità Ecodesign, invio relazioni tecniche ex-Legge 10, certificazioni per biomasse) possa comportare un aumento della complessità documentale, il meccanismo prevede incentivi significativi (fino al 65% per i privati e fino al 100% per le PA su scuole/ospedali o nei piccoli comuni) proprio per rendere sostenibili tali investimenti. Le Regole Applicative sono state aggiornate per allinearsi a questo quadro normativo europeo, garantendo che gli interventi incentivati contribuiscano effettivamente agli obiettivi nazionali di efficienza e rinnovabili.

Fonti: D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 (Recepimento RED III); Regole Applicative, Premessa e Paragrafo 2 (Inquadramento normativo)

#414Un privato, per effettuare direttamente interventi del Titolo II e III su edifici pubblici (scuole, palestre): deve proporre lavori sotto la soglia dei 150.000 € oppure l'importo può essere maggiore?

Un soggetto privato che intende realizzare interventi su edifici pubblici assumendo il ruolo di Soggetto Responsabile deve operare nell'ambito di un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP), come previsto dall'art. 13 comma 1 lettera c) del Decreto. In questo contesto, non si applicano i limiti di importo per l'affidamento diretto (es. 150.000 €) previsti per la PA che agisce in proprio, ma si applicano le procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) per l'affidamento dei contratti di PPP (che possono avere importi ben superiori). L'elemento qualificante non è la soglia economica dei lavori, ma la tipologia contrattuale (PPP) che trasferisce il rischio operativo al privato e rispetta i requisiti normativi per l'accesso agli incentivi (tra cui la certificazione delle spese sostenute dalla PA o la loro inclusione nel piano economico-finanziario).

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 13 comma 1 lettera c); Regole Applicative, Paragrafo 3.5.3 (Soggetto privato in PPP)

#415Il singolo privato proprietario di un'abitazione può presentare richiesta per il CT 3.0?

, ma con limitazioni sugli interventi ammissibili. Il soggetto privato (persona fisica) proprietario di un'abitazione (ambito residenziale) può accedere esclusivamente agli interventi del Titolo III (Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili), ovvero:

  • Pompe di calore (III.A)
  • Sistemi ibridi (III.B)
  • Caldaie e stufe a biomassa (III.C)
  • Solare termico (III.D)
  • Scaldacqua a pompa di calore (III.E)
  • Allaccio a teleriscaldamento (III.F)

Non può accedere agli interventi del Titolo II (efficienza energetica, come isolamento termico, infissi, building automation o fotovoltaico), che sono riservati ai privati solo se intervengono su edifici dell'ambito terziario.

Fonti: Regole Applicative, Tabella 4 (Soggetti ammessi); Webinar 26/01/2026

#416Il calcolo dell'autoconsumo per le imprese: si utilizza il metodo applicato per Transizione 5.0?

No. Il Conto Termico 3.0 e il piano Transizione 5.0 sono due misure distinte e non cumulabili. Per l'intervento di installazione di impianto fotovoltaico (II.H) nel Conto Termico, il requisito richiesto è che l'impianto sia configurato in assetto di autoconsumo (o nell'ambito di una CER/autoconsumo diffuso). Il dimensionamento deve essere effettuato sulla base del fabbisogno energetico complessivo dell'edificio (elettrico + termico equivalente) al fine di evitare il sovradimensionamento. Non viene richiamata la metodologia di calcolo specifica di "Transizione 5.0" (es. risparmio energetico dei processi), ma i criteri di dimensionamento propri del Conto Termico indicati nelle Regole Applicative (confronto tra producibilità attesa e consumi dell'utenza).

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.8 (Fotovoltaico); Webinar 26/01/2026 (dimensionamento basato sui fabbisogni)

#417Una persona fisica con affitto a titolo gratuito di immobile residenziale è soggetto ammesso al CT 3.0 Titolo III?

Sì. Tra i Soggetti Ammessi rientrano i soggetti privati che, pur non essendo proprietari, hanno la disponibilità dell'immobile (es. locatari, comodatari) e sostengono le spese per la realizzazione degli interventi. In caso di affitto a titolo gratuito (generalmente inquadrato come comodato d'uso), il soggetto può presentare richiesta (solo per interventi Titolo III su residenziale) a condizione che:

  1. Il contratto di comodato sia regolarmente registrato;
  2. Vi sia l'autorizzazione del proprietario (tramite firma del Modello 18 o atto equivalente) alla realizzazione dei lavori.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 3.1 e Modello 18 (Autorizzazione del proprietario)

#418Mantenimento requisiti: Se il SR vende parte o totalità dell'edificio NZEB durante gli anni di erogazione o i successivi, cosa succede all'incentivo?

Il Soggetto Responsabile è tenuto a mantenere i requisiti dell'intervento e la disponibilità dell'immobile per 5 anni dalla data di conclusione dell'intervento (o dall'erogazione dell'ultima rata, a seconda delle specifiche contrattuali di durata, ma generalmente il vincolo è quinquennale). In caso di alienazione (vendita) dell'immobile incentivato durante questo periodo:

  1. È necessario comunicare la variazione al GSE.
  2. È possibile richiedere il subentro del nuovo proprietario nella titolarità del contratto e degli obblighi (incluso il mantenimento dei requisiti nZEB).
  3. Se il subentro non avviene o non viene accettato, il GSE può procedere alla decadenza e al recupero degli incentivi erogati per il mancato rispetto del periodo minimo di mantenimento.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 10 comma 5; Regole Applicative, Paragrafo 12.12.3

#419Per la caldaia sostituita: l'età si basa sull'anno di installazione/iscrizione al catasto impianti o sull'anno di produzione? È possibile la sostituzione di una caldaia non registrata al catasto con pompe di calore? L'obbligatorietà del libretto di impianto per la sostituzione del generatore?

Età: Generalmente non è un criterio di accesso, salvo per specifici casi (es. caldaia esistente da integrare in sistema ibrido "add-on", dove deve avere meno di 5 anni). In quel caso fa fede la data di installazione/collaudo.

Registrazione Catasto (Vecchio): Come chiarito nelle FAQ, il DM richiede che l'edificio sia dotato di impianto di climatizzazione esistente e funzionante, ma non richiede esplicitamente che il vecchio generatore fosse già registrato al catasto regionale prima della sostituzione (anche perché non tutti i catasti regionali sono attivi da tempo o per tutte le potenze). È invece obbligatorio registrare il nuovo impianto post-operam.

Libretto: Il libretto di impianto (o documentazione equivalente per impianti dismessi) è fondamentale per provare l'esistenza, la tipologia e la potenza dell'impianto sostituito.

Fonti: Webinar 3 febbraio 2026 (FAQ "È obbligatorio che il vecchio generatore sia già registrato...?"); Regole Applicative, Paragrafo 9.9.4

#420Per un impianto esistente con PdC elettrica (sistema idronico) e terminali termosifoni: è possibile richiedere l'incentivo per la sostituzione dei soli terminali con unità motoventilanti?

No. Il Conto Termico incentiva la produzione di energia termica (sostituzione del generatore) e l'efficienza dell'involucro. La sostituzione dei soli terminali di emissione (es. da termosifoni a ventilconvettori) non costituisce un intervento autonomo incentivabile. Tale spesa è ammissibile solo se accessoria e contestuale a un intervento trainante, come la sostituzione del generatore di calore (III.A) o interventi sull'involucro che richiedano l'adeguamento dell'impianto.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 8 (Elenco interventi); Regole Applicative, Paragrafo 9.9.2 (Spese ammissibili: "fornitura e posa in opera di... terminali di emissione")

#421Un edificio: Caso intervento sostituzione impianto termico. Nel post operam prevede il frazionamento dell'edificio. Posso utilizzare APE convenzionale post e mantenere l'APE sull'intero edificio?

In caso di frazionamento dell'edificio a seguito dell'intervento:

  • Verifica Prestazioni: Se è richiesto il confronto APE (es. per imprese o grandi impianti), si deve confrontare l'APE ante-operam dell'intero edificio (situazione di partenza) con gli APE post-operam delle singole unità immobiliari derivate.
  • APE Convenzionale: Il concetto di "APE convenzionale" è tipico del Superbonus. Per il Conto Termico si richiedono gli APE ufficiali redatti e depositati secondo la normativa nazionale/regionale vigente. L'obiettivo è dimostrare che l'intervento impiantistico (es. sostituzione del generatore centralizzato con autonomi o nuovo centralizzato) abbia garantito il miglioramento energetico richiesto rispetto allo stato iniziale.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 12.10 (Frazionamento); Webinar 3 febbraio 2026

#422Interventi di piccole dimensioni: superficie minore di 2.500 m²: utile, netta, lorda o riscaldata?

Il riferimento ai 2.500 m² (limite per alcuni massimali o requisiti, es. per le diagnosi semplificate o massimali APE) si intende relativo alla superficie utile climatizzata (o superficie utile energetica) dell'edificio, in coerenza con i dati riportati nell'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 2 (Tabelle massimali); Regole Applicative, Paragrafo 4.2.1

#423Si può tenere la caldaia a GPL solo per l'ACS?

L'intervento III.A (Pompe di calore) richiede la sostituzione dell'impianto di climatizzazione esistente. Se l'impianto preesistente (caldaia GPL) serviva sia riscaldamento che ACS:

  • La sostituzione deve riguardare la funzione principale (climatizzazione).
  • Mantenere la vecchia caldaia solo per l'ACS configura una situazione ibrida non standard. Tecnicamente, se la caldaia viene scollegata dal riscaldamento e dedicata solo all'ACS, si potrebbe configurare come una "sostituzione parziale" del sistema termico, ma il Conto Termico richiede generalmente la dismissione del generatore sostituito (con certificato di smaltimento).
  • Se la caldaia rimane integrata nell'impianto di riscaldamento (anche come backup o integrazione), si ricade nella definizione di sistema ibrido (III.B) o impianto bivalente, che però per il Conto Termico 3.0 ha requisiti specifici (e per le imprese vieta l'uso del gas). In linea generale, per accedere al III.A (PdC), il vecchio generatore va rimosso e smaltito. Conservarlo solo per ACS richiederebbe di considerarlo come un impianto separato (produttore ACS a gas) non oggetto di intervento, ma la "sostituzione" deve essere effettiva.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.9 (Requisito di sostituzione e smaltimento); D.M. 7 agosto 2025, Art. 8

#424È possibile accedere anche per gli enti pubblici alla sostituzione di caldaie a gas? O con il 3.0 non possono più?

In linea generale, con il Conto Termico 3.0, l'installazione di caldaie a condensazione a gas (ex Intervento 1.C del CT 2.0) non è più prevista tra gli interventi incentivabili indicati agli articoli 5 e 8 del Decreto (che puntano su rinnovabili e sistemi ibridi). Tuttavia, è prevista una deroga transitoria specifica per le Pubbliche Amministrazioni. Le PA possono ancora richiedere l'incentivo per la sostituzione con caldaie a condensazione (utilizzando il Portaltermico 2.0 fino al 25 dicembre 2026\) esclusivamente se sono in possesso di:

  1. Un contratto di prestazione energetica (EPC);
  2. Oppure un contratto per l’approvvigionamento dei generatori; stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2025 a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica o tramite centrali di committenza. In assenza di tali contratti preesistenti, l'intervento non è più ammesso.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 29 comma 3 lettera b) (Disposizioni transitorie); Webinar 12/01/2026

#425Un edificio scolastico con caldaia di back-up a gas funzionante ma non utilizzata, calore da teleriscaldamento. Considerata la FAQ GSE, l'intervento non è ammissibile?

L'intervento potrebbe risultare non ammissibile come sostituzione dell'impianto di climatizzazione (Intervento III.A) per due motivi principali legati alla definizione di "impianto esistente e funzionante" e "sostituzione":

  1. Impianto Principale: L'edificio è riscaldato da teleriscaldamento. Il Conto Termico incentiva la sostituzione dell'impianto di climatizzazione attivo. Se si interviene sul back-up (gas) mantenendo il teleriscaldamento, non si sta sostituendo il sistema che effettivamente climatizza l'edificio.
  2. Funzionalità e Utilizzo: Come chiarito nelle FAQ, per essere ammissibile, l'impianto sostituito deve essere funzionante. Sebbene la caldaia di back-up possa essere tecnicamente accendibile, il suo "non utilizzo" sistematico (poiché il calore arriva dalla rete) rende difficile dimostrare i consumi storici necessari per il dimensionamento del nuovo impianto e giustificare la sostituzione ai fini dell'efficientamento energetico. Inoltre, sostituire una caldaia a gas di back-up con un'altra a gas non è ammesso nel CT 3.0 (salvo transitorio). Sostituirla con una pompa di calore richiederebbe che questa diventi il generatore principale o lavori in assetto ibrido, ma la presenza del teleriscaldamento come fonte primaria complica il rispetto del requisito di "sostituzione dell'impianto di climatizzazione".

Fonti: Webinar 12/01/2026, Slide 327 (requisiti impianto esistente); Webinar 3 febbraio 2026 (FAQ su impianto non utilizzato)

#426Un soggetto che acquista un edificio con l'intenzione di effettuare interventi. Se la vendita e la sostituzione avvengono prima della registrazione definitiva dell'immobile, ci sono problematiche?

Per accedere agli incentivi (in particolare in Accesso Diretto), il soggetto richiedente deve possedere la disponibilità dell'immobile (titolo reale o personale di godimento) al momento della presentazione della richiesta o, in alcuni casi, all'avvio dei lavori. Se la vendita (atto definitivo di compravendita) non è ancora registrata al momento dell'intervento:

  • Il soggetto acquirente può agire come Soggetto Responsabile se ha la disponibilità dell'immobile tramite un contratto preliminare di compravendita registrato che preveda l'immissione in possesso.
  • È necessaria in tal caso l'autorizzazione del proprietario attuale (il venditore) all'esecuzione dei lavori, formalizzata tramite il Modello 18. Se non vi è alcun titolo registrato (né preliminare né definitivo) al momento dei lavori/richiesta, il soggetto non ha titolo per richiedere l'incentivo.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 3.1 e Modello 18

#427Un'impresa SRL proprietaria di un'azienda agricola (categoria catastale D): è possibile usufruire dell'incentivo per sistema ibrido (PdC + caldaia) o vale l'esclusione dei combustibili fossili?

Vale l'esclusione. L'Art. 25 comma 2 del Decreto stabilisce chiaramente che, per le imprese (inclusa una SRL agricola) e gli ETS economici, non sono ammessi gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale. Poiché il sistema ibrido (III.B) o bivalente standard prevede l'abbinamento di una pompa di calore con una caldaia a condensazione a gas, tale intervento non è incentivabile per un'impresa. L'unica eccezione potrebbe essere un sistema ibrido composto da Pompa di Calore + Caldaia a Biomassa (ammesso che rispetti i requisiti tecnici dei sistemi bivalenti), in quanto la biomassa è fonte rinnovabile e non fossile.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 2; Webinar 26/01/2026

#428Impianto preesistente con caldaia a gas e termocamino a legna sullo stesso circuito: posso sostituire caldaia con PDC e termocamino con biomassa in multi-intervento (IIIA + IIIC)? O serve un sistema ibrido?

Se i due nuovi generatori (PdC e Biomassa) lavorano sullo stesso circuito a servizio dello stesso edificio, l'intervento si configura tecnicamente come un sistema bivalente (o ibrido factory made se acquistato come pacchetto unico). Le Regole Applicative e il Decreto includono esplicitamente tra gli interventi ammissibili (es. nell'art. 8 comma 2 lett. b per la biomassa o lett. a per gli ibridi) i "sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore" costituiti da PdC e generatore a biomassa. Pertanto, è più corretto e spesso necessario inquadrare l'intervento come III.B (Sistema Ibrido/Bivalente) o come intervento sulla biomassa che include l'ibrido, piuttosto che come due interventi distinti (III.A + III.C), per garantire il rispetto dei requisiti di integrazione e regolazione richiesti per i sistemi combinati. Tuttavia, il portale potrebbe gestire la configurazione specifica; normativamente, l'abbinamento PdC+Biomassa è definito e incentivato come sistema bivalente.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lettera pp) (Definizione sistema bivalente: "può essere costituito anche dall'abbinamento di una pompa di calore con un generatore a biomassa"); Art. 8

#429Caso dell'intervento: un edificio con 2 PdC in cascata. Domanda sulle modalità di calcolo dell'incentivo e del numero di annualità.

Calcolo Incentivo: L'incentivo totale (Itot) è pari alla somma degli incentivi calcolati per le singole pompe di calore installate, oppure calcolato sulla potenza totale se configurate come unico sistema, secondo la formula Ei × Ci.

Annualità di erogazione: Il numero di anni in cui viene spalmato l'incentivo (2 o 5 anni) dipende dalla potenza termica nominale complessiva dell'intervento.

  • Se la potenza totale installata (somma delle 2 PdC) è ≤ 35 kW, l'erogazione avviene in 2 anni (o in un'unica soluzione se l'importo totale è ≤ 5.000 €).
  • Se la potenza totale installata è > 35 kW, l'erogazione avviene in 5 anni.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 2 (Tabelle Durata incentivo: si riferiscono alla potenza dell'impianto oggetto di intervento); Regole Applicative, Paragrafo 12.6

#430Un'azienda agricola (Piccola Impresa) intende installare un microcogeneratore alimentato a biomasse (Intervento III.G) per il riscaldamento delle proprie serre. Tuttavia, per motivi di sicurezza legati alla continuità del calore per le colture, vorrebbe mantenere la vecchia caldaia a gasolio esistente, utilizzandola esclusivamente in caso di emergenza o guasto (back-up). Il Conto Termico 3.0 ammette questa configurazione senza imporre l'obbligo di smaltimento del vecchio generatore? Se sì, la potenza della vecchia caldaia si somma al nuovo impianto ai fini del limite dei 2 MW? Come viene calcolato l'incentivo in questo caso specifico?
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Sì, questa configurazione è eccezionalmente ammessa dal Conto Termico 3.0.

Di regola, il meccanismo impone la rimozione e lo smaltimento del vecchio generatore. Tuttavia, il caso descritto unisce due specifiche deroghe previste dalla normativa che rendono l'intervento perfettamente ammissibile:

1. La Sostituzione Funzionale (Intervento III.G). L'installazione di unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili (Intervento III.G) è l'unico caso nel Conto Termico 3.0 in cui è esplicitamente prevista la "sostituzione funzionale". Questo significa che è consentito installare il nuovo generatore (il microcogeneratore) per alimentare le utenze, mantenendo fisicamente il generatore preesistente sul posto, purché quest'ultimo venga declassato e utilizzato esclusivamente come integrazione o back-up.

2. Il calcolo della potenza massima (Soglia dei 2 MW). Il Conto Termico finanzia interventi di piccole dimensioni (fino a 2 MW termici). Nel caso in cui si mantenga la vecchia caldaia a gasolio con sola funzione di back-up, la sua potenza non viene conteggiata nella potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto post-operam. Di conseguenza, per verificare il rispetto della soglia dei 2 MW, si guarderà esclusivamente alla potenza del nuovo microcogeneratore, a condizione che il tecnico asseveri che la caldaia a gasolio interverrà solo per subentro temporaneo (emergenza/malfunzionamento) e non per la normale copertura dei carichi termici.

3. Calcolo dell'incentivo e Obbligo di Misura (Regola per le Serre). Poiché l'intervento riguarda il riscaldamento di serre di un'azienda agricola e si mantiene un generatore a gasolio di back-up, scatta un obbligo normativo rigoroso:

  • Contabilizzazione: L'azienda agricola è obbligata a installare strumenti di misura dell'energia termica, certificati da un soggetto terzo e accessibili ai controlli.
  • Erogazione a consuntivo L'incentivo non verrà erogato semplicemente in base all'algoritmo teorico di targa, ma sarà calcolato ed erogato sulla base delle misure annuali reali della produzione termica ascrivibile unicamente alla fonte rinnovabile (il microcogeneratore).
  • Massimale e Limiti (Titolo V) L'incentivo annualmente riconosciuto tramite le letture non potrà comunque mai superare quello teorico previsto dall'algoritmo di calcolo standard. Inoltre, trattandosi di una Piccola Impresa, l'incentivo totale maturato nei 5 anni non potrà in nessun caso superare il limite del 65% delle spese ammissibili sostenute per l'intervento.

Fonti: Webinar 03/02/2026; Regole Applicative, Paragrafo 12.7, Paragrafo 9.11.1; Decreto 7 agosto 2025, Allegato 2, Paragrafo 2; Contratto tipo Conto termico - Accesso diretto, Art. 7.11

#431Potenza massima 2.000 kW: si intende come somma di vari generatori (es. 5 da 400 kW)?

Sì. Il limite di potenza di 2.000 kW (2 MW) previsto per l'accesso agli incentivi per gli impianti di produzione di energia termica (es. PdC, Biomassa) si riferisce alla potenza termica nominale complessiva dell'impianto post-operam. Nel caso di installazione di più generatori (es. in cascata o a servizio dello stesso impianto), si considera la somma delle potenze dei singoli generatori. Se tale somma supera i 2.000 kW, l'intervento non è ammissibile come "intervento di piccole dimensioni" ai sensi del Decreto 7 agosto 2025.

Fonti: Regole Applicative, Nota a piè di pagina (es. nota 27 nel paragrafo 9.9) che definisce la potenza complessiva come somma delle potenze dei generatori

#432La "Dichiarazione" del costruttore di un apparecchio: in riferimento alla definizione di impianto termico come modificata dal D.Lgs 48/2020 (anche <5 kW), l'impatto sulle seconde case estive prive di impianti.

La modifica della definizione di "impianto termico" (D.Lgs 48/2020) ha incluso anche le stufe, i caminetti e gli apparecchi fissi di potenza inferiore a 5 kW. Questo ha un impatto positivo per l'accesso al Conto Termico per le seconde case o edifici che in precedenza potevano essere considerati "privi di impianto" (e quindi esclusi). Ora, la presenza di una stufa a legna o un caminetto esistente rende l'edificio tecnicamente "dotato di impianto di climatizzazione invernale", permettendo quindi di accedere agli incentivi per la sua sostituzione (es. con una nuova stufa a pellet, una PdC o una caldaia a biomassa). Se invece l'edificio è totalmente privo di qualsiasi apparecchio (né caldaia, né stufa/camino), rimane "privo di impianto" e quindi non può accedere agli incentivi per la nuova installazione (salvo per il solare termico).

Fonti: D.Lgs 48/2020 (Definizione impianto termico); Regole Applicative, Paragrafo 8 (Requisito esistenza impianto)

#433Come si definisce un sistema intelligente (per gli ibridi)?

Un sistema di regolazione "intelligente", richiesto per la definizione di sistema ibrido factory made (Art. 2 lett. qq), è un sistema di controllo fornito dal costruttore che gestisce in modo integrato il funzionamento dei diversi generatori (es. pompa di calore e caldaia). Tale sistema deve essere in grado di:

  1. Dialogare con entrambi i generatori.
  2. Gestire la priorità di funzionamento, privilegiando l'attivazione della tecnologia rinnovabile (PdC) e attivando la caldaia solo quando necessario (es. temperature esterne rigide o costo energia sfavorevole), ottimizzando l'efficienza complessiva dell'impianto. Per i sistemi assemblati in opera (bivalenti), la "intelligenza" è garantita dall'installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (es. Classe V, VI, VII o VIII) o gruppi di regolazione equivalenti che gestiscano temperatura di mandata/ritorno e temperatura esterna.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lettera qq); Regole Applicative, Paragrafo 9.10.1

#483Sostituzione impianto centralizzato in edificio misto: la pratica va intestata ai proprietari (persone fisiche) o alla società utilizzatrice? Se la società è anche l'esecutrice, l'autocertificazione dei costi del commercialista può sostituire validamente la fattura?
Nuova

Con la presente desidero sottoporre un quesito in merito alla corretta modalità di presentazione di una pratica relativa a un intero edificio composto da n. 4 subalterni così distinti:

  • n. 2 unità a destinazione residenziale (A/3);
  • n. 1 unità A/10;
  • n. 1 unità D/7.

Considerando esclusivamente le superfici riscaldate (in m²), le due unità residenziali e le due non residenziali risultano equivalenti. Diversamente, qualora si considerasse l’intero sub D/7, comprensivo della parte di capannone non riscaldata, la superficie non residenziale risulterebbe prevalente.

Tutti i subalterni sono cointestati ai sigg. P A e M A, che ne sono i proprietari. La società A Clima SNC ha invece sede legale e operativa presso l’immobile. L’intervento previsto consiste esclusivamente nella sostituzione dell’attuale caldaia centralizzata a condensazione, a servizio di tutti e 4 i subalterni, con un nuovo impianto in pompa di calore per riscaldamento e produzione di ACS.

Alla luce di quanto sopra, si richiedono i seguenti chiarimenti:

  • La pratica deve essere presentata a nome dei sigg. A M e A P (come accesso diretto), oppure a nome della A Clima SNC tramite richiesta preliminare? In alternativa, è possibile procedere indifferentemente con entrambe le modalità?
  • Qualora si optasse per la presentazione della pratica con A Clima SNC quale soggetto responsabile, considerato che la stessa società sarebbe anche soggetto mandatario/esecutore dell’intervento (in quanto installatrice del nuovo impianto), si evidenzia che non sarebbe possibile emettere fattura verso sé stessa. In tal caso, sarebbe sufficiente un’autocertificazione del commercialista nella quale vengano dettagliati beni e costi sostenuti, redatta con contenuti analoghi a quelli di una fattura?

Edificio misto privato azienda chi presenta pratica conto termico 3.0

In merito al quesito posto, la normativa del Conto Termico 3.0 offre un quadro delineato per gestire sia la natura mista dell'edificio sia i ruoli dei soggetti coinvolti.

  1. Chi deve presentare la pratica (Proprietari o Impresa) e con quale modalità?

    La normativa non impone a priori chi debba presentare la pratica tra il proprietario e l'impresa utilizzatrice dell'immobile, rendendo teoricamente possibili entrambe le opzioni. La scelta determina però percorsi procedurali e limiti di incentivo profondamente diversi.

    Il principio cardine del meccanismo è che la pratica deve essere presentata dal Soggetto Responsabile (SR), ovvero colui che sostiene materialmente le spese per l'esecuzione degli interventi, ha diritto all'incentivo e stipula il contratto con il GSE. Entrambi i soggetti indicati nel quesito possiedono il requisito per essere "Soggetti Ammessi", in quanto i sigg. A.P. e A.M. ne hanno la proprietà, mentre la società A Clima SNC ne ha la disponibilità (presumibilmente tramite un contratto di locazione o comodato).

    A seconda di chi sosterrà fattualmente le spese, si configurano due scenari:

    Scenario A: Pratica a nome dei proprietari (Sigg. A.M. e A.P.). Se le spese per l'installazione della pompa di calore vengono sostenute dai due comproprietari (persone fisiche), essi agiranno come Soggetti Responsabili appartenenti alla macro-categoria dei Soggetti Privati.

    • Ammissibilità e Edificio Misto: L'intervento di installazione di una pompa di calore elettrica ricade nel Titolo III (Intervento III.A). Questo tipo di intervento è ammissibile per i Soggetti Privati indipendentemente dal fatto che l'edificio sia classificato in ambito residenziale o terziario. Ai fini della classificazione sul portale per un edificio intero con destinazioni d'uso miste, il GSE stabilisce che l'ambito catastale prevalente (residenziale o terziario) debba essere calcolato in base ai millesimi e non alla semplice superficie riscaldata.
    • Modalità di Accesso: I proprietari dovranno presentare l'istanza esclusivamente tramite Accesso Diretto entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori.
    • Richiesta Preliminare: Non è richiesta. I privati (persone fisiche) non sono soggetti all'obbligo della richiesta preliminare.

    Scenario B: Pratica a nome dell'impresa (A Clima SNC). Se le spese vengono sostenute dalla società A Clima SNC, essa agirà come Soggetto Responsabile appartenente alla categoria delle Imprese.

    • Modalità di Accesso e Obblighi (Titolo V): Optando per questa strada, la società è soggetta alle stringenti regole del Titolo V del Decreto per le Imprese. È obbligatorio, a pena di inammissibilità dell'incentivo, inviare al GSE la Richiesta preliminare di accesso agli incentivi prima dell'avvio dei lavori (ovvero prima dell'inizio delle opere o del primo fermo impegno economico). A fine lavori, la società presenterà poi la pratica definitiva in Accesso Diretto entro 90 giorni.
    • Limiti di Incentivo: L'incentivo per l'impresa sarà limitato ("cappato") dalle percentuali di intensità massima dettate dalla disciplina europea sugli Aiuti di Stato, che variano in funzione della dimensione aziendale (Piccola, Media o Grande Impresa).
  2. Autofatturazione e autocertificazione del commercialista per l'impresa installatrice

    Qualora si optasse per lo Scenario B (A Clima SNC come Soggetto Responsabile che funge anche da installatore per i propri locali), ci si scontrerebbe con un ostacolo documentale insuperabile secondo le attuali regole del GSE.

    Non è sufficiente e non è ammessa un'autocertificazione del commercialista in sostituzione delle fatture.

    La normativa del Conto Termico è perentoria: ai fini dell'ammissione all'incentivo è necessario e obbligatorio produrre copia delle fatture attestanti il costo sostenuto e la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate (bonifico ordinario, non per le detrazioni fiscali, con causale D.M. 7 agosto 2025).

    Le Regole Applicative prevedono delle esenzioni dall'obbligo di presentare fatture e bonifici esclusivamente per casistiche specifiche in cui sono coinvolte le ESCo (con contratti EPC o Servizio Energia) o contratti di Partenariato Pubblico Privato per la Pubblica Amministrazione. L'esecuzione dei lavori "in economia" (ovvero quando un'impresa esegue i lavori per sé stessa utilizzando proprio personale e materiali) non rientra tra i casi di esenzione previsti per la sostituzione degli impianti. L'unico caso di "auto fatturazione" menzionato dalle regole riguarda la produzione di biomasse legnose per l'alimentazione di generatori a legna/pellet (Titolo III.C), ma non si applica all'installazione di pompe di calore.

    Poiché il Conto Termico rimborsa esclusivamente i "costi sostenuti" (Spesa Ammissibile) comprovati da una transazione finanziaria tracciabile tra due soggetti distinti, la mancanza di una fattura quietanzata tramite bonifico renderebbe la spesa non rendicontabile e, di conseguenza, l'intervento non incentivabile.

Alla luce dei vincoli normativi, la via percorribile per garantire la regolarità della pratica e non perdere l'incentivo è procedere con lo Scenario A:

  1. I comproprietari (Sigg. P.A. e M.A.) si configurano come Soggetti Responsabili della pratica.
  2. La società A Clima SNC (in qualità di installatore terzo rispetto ai proprietari) esegue regolarmente i lavori ed emette fattura nei confronti dei proprietari.
  3. I proprietari saldano la fattura ad A Clima SNC tramite bonifico bancario ordinario riportante il riferimento al D.M. 7 agosto 2025.
  4. A lavori conclusi, i proprietari presentano la richiesta sul Portaltermico tramite Accesso Diretto entro 90 giorni, senza necessità di alcuna richiesta preliminare.

Fonti: Decreto 7 agosto 2025, Art. 2, 2, Allegato 1; Regole Applicative, Par. 3.5, 4.1.1, 4.2.1, 12.2, 12.10.3

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