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#432La "Dichiarazione" del costruttore di un apparecchio: in riferimento alla definizione di impianto termico come modificata dal D.Lgs 48/2020 (anche <5 kW), l'impatto sulle seconde case estive prive di impianti.

La modifica della definizione di "impianto termico" (D.Lgs 48/2020) ha incluso anche le stufe, i caminetti e gli apparecchi fissi di potenza inferiore a 5 kW. Questo ha un impatto positivo per l'accesso al Conto Termico per le seconde case o edifici che in precedenza potevano essere considerati "privi di impianto" (e quindi esclusi). Ora, la presenza di una stufa a legna o un caminetto esistente rende l'edificio tecnicamente "dotato di impianto di climatizzazione invernale", permettendo quindi di accedere agli incentivi per la sua sostituzione (es. con una nuova stufa a pellet, una PdC o una caldaia a biomassa). Se invece l'edificio è totalmente privo di qualsiasi apparecchio (né caldaia, né stufa/camino), rimane "privo di impianto" e quindi non può accedere agli incentivi per la nuova installazione (salvo per il solare termico).

Fonti: D.Lgs 48/2020 (Definizione impianto termico); Regole Applicative, Paragrafo 8 (Requisito esistenza impianto)

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