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8 FAQ totali

Cumulabilità

#351È possibile utilizzare il conto termico per infissi e pompa di calore ed il bonus ristrutturazione per altri lavori?

, a condizione che gli incentivi riguardino spese e interventi distinti. Il Conto Termico non è cumulabile con le detrazioni fiscali (come il bonus ristrutturazioni) per le medesime spese sostenute. Tuttavia, se vengono realizzati interventi diversi (es. infissi con Conto Termico e altri lavori di ristrutturazione con Bonus Casa) e i costi sono tenuti distinti, la cumulabilità è fattibile in quanto non si verifica il doppio finanziamento sulla stessa voce di costo.

Fonti: Webinar 26/01/2026, Slide; Regole Applicative, Paragrafo 4.5

#352Il CT 3.0 è cumulabile con ZES per le aziende?

No. Il Conto Termico 3.0 non è cumulabile con altri incentivi di natura statale, salvo specifiche eccezioni previste dalla norma. La ZES (Zona Economica Speciale) si configura generalmente come aiuto di Stato o credito d'imposta statale, rientrando quindi nelle cause di esclusione dal cumulo previste per le imprese.

Fonti: Webinar 26/01/2026, Slide; D.M. 7 agosto 2025, Art. 12

#353È possibile la cumulabilità tra Conto termico 3.0 e il nuovo iper-ammortamento 2026?

No. Durante il webinar è stato specificato che il Conto Termico non è cumulabile con gli incentivi del piano "Transizione 5.0" (che ha sostituito/evoluto i precedenti meccanismi di iper/super-ammortamento per l'efficienza energetica). Tali misure, essendo incentivi statali volti allo stesso fine (efficientamento), non sono cumulabili.

Fonti: Webinar 26/01/2026, Slide

#354È possibile presentare domanda CT 3.0 per le domande già presentate sul bando CACER < 50.000 abitanti ancora in fase di valutazione?

Il Conto Termico è cumulabile con gli incentivi per la condivisione dell'energia (CER), ma con limitazioni specifiche: non si applica alla potenza installata finanziata oltre il 40% in conto capitale (come nel caso dei bandi PNRR per i piccoli comuni). Sebbene sia tecnicamente possibile presentare domanda, l'ottenimento di un contributo in conto capitale PNRR per la realizzazione dell'impianto (Bando CACER) potrebbe rendere incompatibile o ridurre drasticamente l'accesso al Conto Termico per le stesse spese di investimento, dovendo rispettare il divieto di doppio finanziamento per la stessa voce di spesa oltre i limiti consentiti.

Fonti: Webinar 26/01/2026, Slide; Regole Applicative, Paragrafo 4.5

#355Spiegate la pagina della cumulabilità richiesta anche per interventi piccolissimi come una stufa.

La sezione "Cumulabilità" presente nel nuovo Portaltermico (che digitalizza il precedente "Modello 1X") è una scheda obbligatoria per tutte le richieste, indipendentemente dalla dimensione dell'intervento. La sua funzione è duplice:

  1. Definire il quadro economico completo: Il sistema richiede di inserire non solo le spese ammissibili (su cui calcola l'incentivo), ma anche gli eventuali "costi non ammissibili", per determinare il costo totale dell'investimento.
  2. Verificare le coperture: È necessario dichiarare come viene coperta la spesa residua (es. "Risorse proprie", "Altri finanziamenti"). Anche per interventi piccoli (es. una stufa a biomassa o una piccola pompa di calore), la compilazione serve a garantire formalmente il rispetto del divieto di sovracompensazione e, per i soggetti privati, a confermare l'assenza di altri incentivi statali non cumulabili (come le detrazioni fiscali). Per le Pubbliche Amministrazioni, invece, è fondamentale per verificare che la somma degli incentivi (es. CT + POR FESR o PNRR) non superi il 100% delle spese ammissibili. In caso di incongruenze (es. copertura > 100%), il portale segnala un alert o ricalcola l'incentivo spettante.

Fonti: Webinar 3 febbraio 2026

#356Con quali altri incentivi è cumulabile il CT 3.0?

Le regole di cumulabilità variano in base alla natura del Soggetto Responsabile (Art. 17 del Decreto):

  • Pubbliche Amministrazioni (PA): Il Conto Termico è cumulabile con qualsiasi altro incentivo in conto capitale, anche statale (es. fondi PNRR, FESR, contributi regionali), fino a coprire un massimo del 100% delle spese ammissibili.
  • Soggetti Privati (Imprese e Persone Fisiche): Il Conto Termico NON è cumulabile con altri incentivi statali (intesi come aiuti concessi da Amministrazioni Centrali o gestiti centralmente, es. Detrazioni Fiscali, Transizione 5.0, Certificati Bianchi). È invece cumulabile con incentivi di natura non statale (es. bandi regionali, provinciali o locali), nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti (es. per le imprese limiti del Titolo V).
  • Tutti i soggetti: È sempre ammessa la cumulabilità con fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interessi.
  • CER e Autoconsumo: Il Conto Termico è cumulabile con la tariffa premio per l'energia condivisa (DM CACER), tranne che per la quota di potenza installata per obblighi di legge o se l'impianto ha ricevuto finanziamenti in conto capitale superiori al 40% (es. PNRR o CT al 100% per PA).

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 4.5; D.M. 7 agosto 2025, Art. 17 e Art. 27; Webinar 12/01/2026

#357Il Conto Termico 3.0 è cumulabile con il bando Studentato del PNRR?

Dipende dalla natura del soggetto beneficiario:

  • Se il beneficiario è una Pubblica Amministrazione: , poiché per le PA vige la deroga generale che consente il cumulo con altri incentivi pubblici (inclusi quelli PNRR come la misura M7-I17 o simili) fino al 100% della spesa.
  • Se il beneficiario è un Soggetto Privato: No, in quanto i fondi PNRR sono qualificati come incentivi statali/pubblici e l'Art. 17 del Decreto vieta ai privati il cumulo con altri incentivi statali per lo stesso intervento.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 4.5 (principio generale PA vs Privati); D.M. 7 agosto 2025, Art. 17 comma 1 e 2; Webinar 12/01/2026

#358Per i privati il CT 3.0 quando può essere utilizzato solo per riqualificazione?

I soggetti privati (persone fisiche, condomini, imprese) possono accedere agli incentivi del Titolo II (Interventi di efficienza energetica/riqualificazione, come isolamento termico, infissi, schermature, building automation) esclusivamente se gli interventi sono realizzati su edifici o unità immobiliari ricadenti nell'ambito terziario (ovvero accatastati nelle categorie A/10, B, C, D, E, escluso residenziale). Se l'edificio è residenziale, i privati possono accedere solo agli interventi del Titolo III (Impianti a fonti rinnovabili: pompe di calore, biomassa, solare termico).

Fonti: Regole Applicative, Tabella 4 e Paragrafo 3.4; Webinar 26/01/2026; Webinar 12/01/2026

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