Cumulabilità
#351È possibile utilizzare il conto termico per infissi e pompa di calore ed il bonus ristrutturazione per altri lavori?
Sì, a condizione che gli incentivi riguardino spese e interventi distinti. Il Conto Termico non è cumulabile con le detrazioni fiscali (come il bonus ristrutturazioni) per le medesime spese sostenute. Tuttavia, se vengono realizzati interventi diversi (es. infissi con Conto Termico e altri lavori di ristrutturazione con Bonus Casa) e i costi sono tenuti distinti, la cumulabilità è fattibile in quanto non si verifica il doppio finanziamento sulla stessa voce di costo.
Fonti: Webinar 26/01/2026, Slide; Regole Applicative, Paragrafo 4.5
#352Il CT 3.0 è cumulabile con ZES per le aziende?
No. Il Conto Termico 3.0 non è cumulabile con altri incentivi di natura statale, salvo specifiche eccezioni previste dalla norma. La ZES (Zona Economica Speciale) si configura generalmente come aiuto di Stato o credito d'imposta statale, rientrando quindi nelle cause di esclusione dal cumulo previste per le imprese.
Fonti: Webinar 26/01/2026, Slide; D.M. 7 agosto 2025, Art. 12
#353È possibile la cumulabilità tra Conto termico 3.0 e il nuovo iper-ammortamento 2026?
No. Durante il webinar è stato specificato che il Conto Termico non è cumulabile con gli incentivi del piano "Transizione 5.0" (che ha sostituito/evoluto i precedenti meccanismi di iper/super-ammortamento per l'efficienza energetica). Tali misure, essendo incentivi statali volti allo stesso fine (efficientamento), non sono cumulabili.
Fonti: Webinar 26/01/2026, Slide
#354È possibile presentare domanda CT 3.0 per le domande già presentate sul bando CACER < 50.000 abitanti ancora in fase di valutazione?
Il Conto Termico è cumulabile con gli incentivi per la condivisione dell'energia (CER), ma con limitazioni specifiche: non si applica alla potenza installata finanziata oltre il 40% in conto capitale (come nel caso dei bandi PNRR per i piccoli comuni). Sebbene sia tecnicamente possibile presentare domanda, l'ottenimento di un contributo in conto capitale PNRR per la realizzazione dell'impianto (Bando CACER) potrebbe rendere incompatibile o ridurre drasticamente l'accesso al Conto Termico per le stesse spese di investimento, dovendo rispettare il divieto di doppio finanziamento per la stessa voce di spesa oltre i limiti consentiti.
Fonti: Webinar 26/01/2026, Slide; Regole Applicative, Paragrafo 4.5
#355Spiegate la pagina della cumulabilità richiesta anche per interventi piccolissimi come una stufa.
La sezione "Cumulabilità" presente nel nuovo Portaltermico (che digitalizza il precedente "Modello 1X") è una scheda obbligatoria per tutte le richieste, indipendentemente dalla dimensione dell'intervento. La sua funzione è duplice:
- Definire il quadro economico completo: Il sistema richiede di inserire non solo le spese ammissibili (su cui calcola l'incentivo), ma anche gli eventuali "costi non ammissibili", per determinare il costo totale dell'investimento.
- Verificare le coperture: È necessario dichiarare come viene coperta la spesa residua (es. "Risorse proprie", "Altri finanziamenti"). Anche per interventi piccoli (es. una stufa a biomassa o una piccola pompa di calore), la compilazione serve a garantire formalmente il rispetto del divieto di sovracompensazione e, per i soggetti privati, a confermare l'assenza di altri incentivi statali non cumulabili (come le detrazioni fiscali). Per le Pubbliche Amministrazioni, invece, è fondamentale per verificare che la somma degli incentivi (es. CT + POR FESR o PNRR) non superi il 100% delle spese ammissibili. In caso di incongruenze (es. copertura > 100%), il portale segnala un alert o ricalcola l'incentivo spettante.
Fonti: Webinar 3 febbraio 2026
#356Con quali altri incentivi è cumulabile il CT 3.0?
Le regole di cumulabilità variano in base alla natura del Soggetto Responsabile (Art. 17 del Decreto):
- Pubbliche Amministrazioni (PA): Il Conto Termico è cumulabile con qualsiasi altro incentivo in conto capitale, anche statale (es. fondi PNRR, FESR, contributi regionali), fino a coprire un massimo del 100% delle spese ammissibili.
- Soggetti Privati (Imprese e Persone Fisiche): Il Conto Termico NON è cumulabile con altri incentivi statali (intesi come aiuti concessi da Amministrazioni Centrali o gestiti centralmente, es. Detrazioni Fiscali, Transizione 5.0, Certificati Bianchi). È invece cumulabile con incentivi di natura non statale (es. bandi regionali, provinciali o locali), nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti (es. per le imprese limiti del Titolo V).
- Tutti i soggetti: È sempre ammessa la cumulabilità con fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interessi.
- CER e Autoconsumo: Il Conto Termico è cumulabile con la tariffa premio per l'energia condivisa (DM CACER), tranne che per la quota di potenza installata per obblighi di legge o se l'impianto ha ricevuto finanziamenti in conto capitale superiori al 40% (es. PNRR o CT al 100% per PA).
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 4.5; D.M. 7 agosto 2025, Art. 17 e Art. 27; Webinar 12/01/2026
#357Il Conto Termico 3.0 è cumulabile con il bando Studentato del PNRR?
Dipende dalla natura del soggetto beneficiario:
- Se il beneficiario è una Pubblica Amministrazione: Sì, poiché per le PA vige la deroga generale che consente il cumulo con altri incentivi pubblici (inclusi quelli PNRR come la misura M7-I17 o simili) fino al 100% della spesa.
- Se il beneficiario è un Soggetto Privato: No, in quanto i fondi PNRR sono qualificati come incentivi statali/pubblici e l'Art. 17 del Decreto vieta ai privati il cumulo con altri incentivi statali per lo stesso intervento.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 4.5 (principio generale PA vs Privati); D.M. 7 agosto 2025, Art. 17 comma 1 e 2; Webinar 12/01/2026
#358Per i privati il CT 3.0 quando può essere utilizzato solo per riqualificazione?
I soggetti privati (persone fisiche, condomini, imprese) possono accedere agli incentivi del Titolo II (Interventi di efficienza energetica/riqualificazione, come isolamento termico, infissi, schermature, building automation) esclusivamente se gli interventi sono realizzati su edifici o unità immobiliari ricadenti nell'ambito terziario (ovvero accatastati nelle categorie A/10, B, C, D, E, escluso residenziale). Se l'edificio è residenziale, i privati possono accedere solo agli interventi del Titolo III (Impianti a fonti rinnovabili: pompe di calore, biomassa, solare termico).
Fonti: Regole Applicative, Tabella 4 e Paragrafo 3.4; Webinar 26/01/2026; Webinar 12/01/2026
#485Una società (due sorelle, locanda) vuole cumulare il CT 3.0 con il Bando Turismo e Gusto della Regione Basilicata (contributi fino al 50%, max 700.000 €, quota 25% senza sostegno pubblico). È possibile?
Una società formata da due sorelle che gestiscono una locanda vorrebbero sfruttare il Conto Termico 3.0 per riqualificare energeticamente il loro locale rendendolo un edificio nZEB.
La Regione Basilicata ha pubblicato un bando per contributi fino al 50% con un massimo di 700.000 euro per le strutture ricettive e le attività di ristorazione con il Bando Turismo e Gusto della Regione Basilicata, agevolazioni concesse per avvio di nuove attività, ampliamento, riqualificazione o riattivazione di attività esistenti.
L’impresa deve garantire che almeno una quota del 25% dell’investimento candidato deve essere priva di qualsiasi forma di sostegno pubblico. Le due possono essere cumulabili? Ricordati di inserire le fonti.

Sì, i due incentivi sono cumulabili.
Sia la normativa del Conto Termico 3.0 sia l'Avviso Pubblico "Turismo e Gusto" della Regione Basilicata permettono esplicitamente il cumulo, a patto di rispettare precisi tetti massimi di agevolazione. Inoltre, i limiti fisiologici imposti dal Conto Termico porteranno la società a soddisfare automaticamente anche la clausola del 25% richiesta dal bando regionale.
Ecco nel dettaglio come funziona la cumulabilità in questo specifico caso e a cosa le due sorelle devono prestare attenzione.
- Le regole di cumulo del Conto Termico 3.0 (Il limite del 65%). Per i soggetti che agiscono in qualità di "Impresa", l'Articolo 27 del Conto Termico stabilisce che gli incentivi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato (come il contributo a fondo perduto erogato dalla Regione) in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti. Tuttavia, il Conto Termico impone un limite ("Cap") all'intensità totale degli aiuti che non può mai essere superato. Nel caso di trasformazione di un edificio in nZEB (Intervento II.D):
- L'intervento è considerato un "multi-intervento" e parte da una percentuale base del 30%.
- Essendo presumibilmente una "piccola impresa", la società ha diritto a una maggiorazione del +20%.
- Essendo l'immobile in Basilicata (zona assistita del Mezzogiorno), spetta un ulteriore bonus del +15%. In ogni caso, la normativa stabilisce un limite massimo invalicabile: la somma totale di tutti gli incentivi pubblici ricevuti non può superare il 65% dei costi ammissibili.
- Le regole di cumulo del Bando della Regione Basilicata. L'Articolo 17 dell'Avviso Pubblico "Turismo e Gusto" conferma questa possibilità, stabilendo che gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato solo qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore ai massimali previsti dalla normativa.
- Il rispetto del vincolo regionale (la quota privata del 25%). L'Articolo 9 del bando regionale richiede che almeno il 25% dell'investimento sia privo di qualsiasi forma di sostegno pubblico. Questa condizione è pienamente e automaticamente soddisfatta dai vincoli del Conto Termico: bloccando per legge i contributi pubblici complessivi al 65%, la vostra impresa dovrà sostenere inevitabilmente di tasca propria (o tramite normali finanziamenti bancari o mezzi propri) il restante 35% dei costi, superando così la soglia minima del 25% richiesta dalla Regione.
Come funziona all'atto pratico: se l'investimento ammesso fosse, ad esempio, di 100.000 € e il bando della Regione Basilicata coprisse il 50% (50.000 €), le due sorelle potrebbero richiedere il Conto Termico 3.0 per la parte restante. L'algoritmo del Conto Termico interverrà aggiungendo il restante 15% (15.000 €), portando l'agevolazione pubblica totale esattamente al 65%.
Attenzione ai requisiti obbligatori del Conto Termico: per non incorrere nella decadenza degli incentivi nazionali, la società dovrà fare molta attenzione a rispettare in fase di progetto questi stringenti vincoli:
- Richiesta Preliminare: le imprese sono obbligate a inviare al GSE la "Richiesta preliminare di accesso agli incentivi" prima dell'avvio dei lavori, a pena di inammissibilità.
- Destinazione d'uso: l'edificio della locanda deve essere catastalmente inserito nell'ambito terziario (es. D/2) e dovrà disporre già in partenza di un impianto di climatizzazione invernale funzionante. Non sono ammessi edifici in costruzione o privi di riscaldamento.
- Nessun apparecchio a gas: nel progetto nZEB non potranno essere installate caldaie a gas o pompe di calore a gas naturale, pena il rigetto della pratica; le pompe di calore dovranno essere elettriche.
- Diagnosi e APE: sarà obbligatorio redigere l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante-operam e post-operam per certificare il raggiungimento della condizione di nZEB e una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20%. A differenza della Pubblica Amministrazione, l'impresa non avrà le spese della Diagnosi Energetica rimborsate al 100%.
Fonti: Decreto 7 agosto 2025, Art. 25, 27; Regole Applicative, Paragrafo 4.2.1, 4.5; Turismo e gusto avviso pubblico, Articolo 9, 17; Webinar 12 gennaio 2026; Webinar 3 febbraio 2026
#494Il divieto di cumulabilità tra CT 3.0 e iper ammortamento è stato deciso dal GSE, in una FAQ, ma la Legge di Bilancio invece dice ben altro. Chi ha ragione? Inoltre: una impresa può fare un intervento e prendere una % di incentivo con il CT. Le restanti spese le può mettere in preammortamento?
L'apparente contraddizione che hai notato è un tema centrale e molto dibattuto, ma dal punto di vista prettamente giuridico e normativo non c'è alcun conflitto tra la Legge di Bilancio e il GSE, e il divieto di cumulo rimane assoluto.
Il motivo per cui si genera questa confusione risiede nel modo in cui "dialogano" le norme fiscali (Legge di Bilancio) e le norme energetiche (Decreto Conto Termico).

- Perché la Legge di Bilancio non "salva" il cumulo con il Conto Termico. È assolutamente vero che le Leggi di Bilancio (compresa la L. 199/2025) e le norme istitutive dei crediti d'imposta per le imprese (come l'iperammortamento, Transizione 4.0 o Transizione 5.0) prevedono una clausola generale di cumulabilità. Le norme fiscali stabiliscono infatti che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Tuttavia, questa è una "porta aperta" solo dal lato del fisco. Il problema si verifica quando andiamo a bussare alla "porta" del Conto Termico 3.0. L'articolo 17, comma 1, del D.M. 7 agosto 2025 stabilisce testualmente: "Gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse".
In termini giuridici, la norma fiscale ti dice "puoi sommare il credito d'imposta ad altri incentivi", ma la norma del Conto Termico ti dice "se prendi incentivi statali (come un credito d'imposta statale), non hai i requisiti per accedere al mio fondo". Poiché l'accesso al Conto Termico è subordinato al rispetto del D.M. 7 agosto 2025, il blocco "in ingresso" prevale.
Il GSE non ha quindi stabilito nulla di nuovo tramite una FAQ, ma sta applicando alla lettera l'Articolo 17 del Decreto, ribadendo ufficialmente che il Conto Termico 3.0 non è cumulabile con Transizione 5.0, né con i certificati bianchi, né con le detrazioni fiscali, in quanto tutte queste misure sono "incentivi statali" erogati dall'amministrazione centrale.
- Un'impresa può chiedere il CT 3.0 su una percentuale delle spese e mandare le spese restanti in iper ammortamento? Assolutamente no, non è possibile "spaccare" le spese dell'investimento.
Il divieto normativo non si applica alla singola "fattura" o alla "quota parte" del costo, ma si applica all'intero intervento. Il testo della legge è inequivocabile: l'esclusione scatta per "gli interventi per la cui realizzazione" siano concessi altri incentivi statali. Di conseguenza, se un'azienda decide di fruire dell'iper ammortamento/Transizione 5.0 anche solo per coprire i costi che superano il massimale erogato dal Conto Termico, l'intero intervento perde i requisiti di ammissibilità al portale GSE, con conseguente decadenza dal diritto o recupero delle somme erogate.
L'impresa è quindi obbligata a fare una valutazione di convenienza preventiva (business plan) e scegliere un'unica strada: o finanzia l'intero impianto con il Conto Termico 3.0, oppure rinuncia al GSE e inserisce l'intero progetto in iper ammortamento/Transizione 5.0.
L'unica eccezione di cumulo per le Imprese: Il D.M. 7 agosto 2025 (Art. 27, comma 6) permette alle imprese di cumulare il Conto Termico con altri "aiuti di Stato" sugli stessi costi. Tuttavia, le Regole Applicative specificano chiaramente che questo è possibile solo se tali aiuti non sono di origine statale. All'atto pratico, l'impresa può sommare al Conto Termico 3.0 esclusivamente i bandi a fondo perduto erogati da enti territoriali (come Regioni o Province), rimanendo sempre entro i limiti di intensità massima previsti dal regime di Aiuti di Stato a cui l'impresa è soggetta.
Leggi anche la FAQ #353 — cumulabilità tra Conto Termico 3.0 e il nuovo iper-ammortamento 2026 e la FAQ #356 — quali altri incentivi è cumulabile il CT 3.0.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Articolo 17, commi 1 e 2, Articolo 27; Regole Applicative, disposizioni sulla cumulabilità per le imprese; Webinar 12/01/2026; Legge 30 dicembre 2024, n. 199 (Legge di Bilancio 2025)
#495Cumulabilità conto termico 3.0 su edifici pubblici già parzialmente efficientati con fondi regionali. Deve passare un tot numero di anni?
Dobbiamo fare degli interventi di efficientamento su edifici pubblici con il conto termico 3.0, alcuni di essi sono stati già efficientati in parte in passato con altri fondi. Mi chiedo: esiste una incompatibilità con strutture che hanno avuto già agevolazioni (tipo fondi regionali per efficientamento)? Deve passare un tot numero di anni?
Non esiste alcuna incompatibilità generale: gli edifici pubblici che sono stati già parzialmente efficientati in passato (ad esempio con fondi regionali) possono assolutamente accedere al Conto Termico 3.0 per realizzare nuovi interventi.

La normativa prevede regole molto flessibili per le Pubbliche Amministrazioni, ma è necessario fare una distinzione tra il tipo di fondi ricevuti in passato e il tipo di intervento che si intende realizzare oggi.
- La questione dei precedenti "Fondi Regionali" (Cumulabilità). Se l'edificio ha ricevuto in passato dei fondi regionali per realizzare interventi diversi da quelli che state per fare oggi (es. 5 anni fa avete fatto il cappotto con fondi regionali, oggi volete cambiare la caldaia con pompe di calore), non c'è alcun problema o conflitto. Ancora più vantaggioso è il caso in cui stiate utilizzando fondi regionali per co-finanziare l'intervento attuale.
Il Conto Termico 3.0 prevede infatti che, esclusivamente per gli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione e da essa utilizzati, l'incentivo del GSE sia pienamente cumulabile con altri incentivi in conto capitale, siano essi statali o non statali (come fondi regionali, FESR, PNRR, ecc.), fino alla concorrenza del 100% delle spese ammissibili.
- Deve passare un tot numero di anni? (La regola della "Reiterazione"). Per quanto riguarda i tempi da attendere tra un intervento e l'altro, il D.M. 7 agosto 2025 e le Regole Applicative fanno una distinzione netta a seconda che i nuovi lavori riguardino l'involucro (Titolo II) o gli impianti (Titolo III):
- Per gli interventi sull'involucro edilizio e l'efficienza (Titolo II): non c'è alcun limite di tempo. Le regole stabiliscono che il Soggetto Responsabile può presentare in momenti diversi più richieste di incentivo per lo stesso edificio, anche per la stessa tipologia di intervento (ad esempio, se in passato avete sostituito gli infissi del piano terra, oggi potete sostituire quelli del primo piano), purché non vengano superati i massimali di spesa complessiva previsti dal decreto per quella specifica categoria.
- Per gli interventi sugli impianti termici a fonti rinnovabili (Titolo III): in questo caso esiste un vincolo temporale, ma solo se volete ripetere esattamente lo stesso tipo di intervento incentivato in precedenza. Il Decreto stabilisce che non sono incentivabili ulteriori interventi della medesima tipologia (inclusi i potenziamenti dell'impianto) realizzati nello stesso edificio, se non è trascorso almeno 1 anno dalla data di stipula del contratto con il GSE relativo al precedente intervento. Inoltre, è logicamente vietato chiedere un nuovo incentivo per lo stesso identico componente o generatore che è già stato oggetto di un precedente incentivo del Conto Termico.
In sintesi per il tuo caso: se i nuovi lavori riguardano interventi mai realizzati prima su quell'edificio (o porzioni di involucro non ancora toccate), potete procedere immediatamente senza dover attendere alcun lasso di tempo. Se invece intendete, ad esempio, aggiungere una nuova pompa di calore a una già incentivata dal GSE in precedenza, dovrà essere trascorso almeno un anno dal precedente contratto. I fondi regionali passati non rappresentano in alcun modo un ostacolo.
Leggi anche la FAQ #484 — regole di cumulabilità del Conto Termico 3.0 in base alla tipologia di soggetto ammesso e la FAQ #357 — Conto Termico 3.0 è cumulabile con il bando Studentato del PNRR.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 10 comma 7 e Art. 17 comma 2; Regole Applicative, Paragrafi 4.5 e 9.1; Webinar GSE 12/01/2026
#496Ho una scuola che ha già avuto fondi per cappotto e pompa di calore: posso impostare un ipotesi progettuale nzeb? E se sì, posso cambiare il cappotto e la pompa di calore? Oppure mi conviene non toccarli?
Sì, puoi assolutamente impostare un'ipotesi progettuale nZEB per una scuola che ha già subìto interventi parziali in passato. Questa è un'ottima strategia, specialmente considerando che gli interventi sulle scuole pubbliche beneficiano dell'incentivo fino al 100% delle spese ammissibili.
Il dubbio se "toccare o non toccare" l'esistente si risolve analizzando come la normativa valuta l'intervento nZEB (Intervento II.D) e le regole sulle spese ammissibili.

Ecco come devi ragionare dal punto di vista tecnico e normativo:
- L'nZEB valuta il risultato finale (l'intero edificio). L'intervento di trasformazione in "edificio a energia quasi zero" (nZEB) non guarda al singolo componente, ma al raggiungimento dei severi parametri di prestazione energetica globale previsti dal D.M. 26 giugno 2015 sull'intero immobile. Al termine dei lavori, l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-operam dovrà semplicemente certificare che l'edificio, nel suo complesso, ha raggiunto la classificazione nZEB.
- Cosa fare con il cappotto e la pompa di calore esistenti? Hai due strade, e la scelta dipende esclusivamente dai calcoli del tuo termotecnico durante la stesura della Diagnosi Energetica:
- Opzione A: Non toccarli (Scelta consigliata se sono già performanti). Se il cappotto e la pompa di calore installati anni fa con fondi regionali hanno prestazioni sufficientemente elevate, ti conviene mantenerli.
Nel tuo progetto nZEB andrai ad agire solo su ciò che manca per far compiere all'edificio l'ultimo "salto" verso il target nZEB (ad esempio: sostituire gli infissi vecchi, coibentare la copertura, installare la ventilazione meccanica e il fotovoltaico obbligatorio).
Cosa succede all'incentivo? Ovviamente non potrai chiedere incentivi per il cappotto e la pompa di calore vecchi (perché non li stai pagando oggi), ma tutte le nuove opere che realizzerai rientreranno nel massimale di spesa complessivo dell'intervento nZEB, che per le zone E ed F arriva fino a 1.300 €/m2.
- Opzione B: Sostituirli (Scelta obbligata se sono obsoleti). Se il tecnico verifica che il vecchio cappotto ha uno spessore insufficiente o la vecchia pompa di calore non ha le efficienze stagionali richieste dal D.M. Requisiti Minimi per gli nZEB, sei autorizzato a rimuoverli e sostituirli con tecnologie più performanti.
Cosa succede all'incentivo? In questo caso, le spese per la demolizione e lo smaltimento del vecchio involucro/impianto e i costi per la fornitura e posa dei nuovi materiali super-efficienti sono tutte spese ammissibili coperte dall'incentivo nZEB del Conto Termico.
- Il vincolo di "Reiterazione" (Cosa non puoi fare). Ricollegandoci al discorso affrontato in precedenza, non c'è incompatibilità con i vecchi fondi regionali. Tuttavia, devi prestare attenzione a una regola fondamentale del Conto Termico:
- Se decidi di mantenere la vecchia pompa di calore o il vecchio cappotto, non puoi assolutamente inserire il loro costo nella pratica GSE attuale, poiché non sono spese nuove e non puoi incentivare due volte lo stesso identico bene fisico.
- Se decidi di sostituire la vecchia pompa di calore e questa per caso fosse stata incentivata in passato proprio con il Conto Termico (e non con fondi regionali), ricorda che deve essere passato almeno 1 anno dalla stipula del vecchio contratto GSE prima di poterne installare e incentivare una nuova.
Il consiglio operativo per la pratica: l'intervento nZEB (II.D) sul Portaltermico è un intervento "onnicomprensivo". Non dovrai caricare una pratica multi-intervento selezionando separatamente infissi (II.B), tetto (II.A) o impianti. Selezionerai esclusivamente la voce "Trasformazione in nZEB (II.D)".
Affinché la pratica vada a buon fine per la scuola, assicurati di includere nel progetto l'installazione dell'impianto fotovoltaico (che per gli nZEB è un obbligo di legge inderogabile), la redazione della Diagnosi Energetica pre-intervento che giustifichi le scelte fatte e l'APE post-operam finale con la spunta ufficiale su "Edificio a energia quasi zero".
Leggi anche la FAQ #479 — progetto nZEB promosso da una Pubblica Amministrazione con copertura incentivi al 100% e la FAQ #151 — massimali da rispettare in nZEB: i 1.300 o i 3 milioni.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Articolo 5, comma 1, lettera d) (Intervento II.D), Articolo 6, comma 1, lettera d), Articolo 10, comma 7 (Regola della reiterazione), Articolo 11, comma 2 (Incentivo al 100% per scuole); Regole Applicative, Par. 9.4.1, 9.4.2, 4.5; D.M. 26 giugno 2015, Paragrafo 3.4; D.Lgs. 199/2021, Articolo 26, comma 1 (Obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili)
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