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#430Un'azienda agricola (Piccola Impresa) intende installare un microcogeneratore alimentato a biomasse (Intervento III.G) per il riscaldamento delle proprie serre. Tuttavia, per motivi di sicurezza legati alla continuità del calore per le colture, vorrebbe mantenere la vecchia caldaia a gasolio esistente, utilizzandola esclusivamente in caso di emergenza o guasto (back-up). Il Conto Termico 3.0 ammette questa configurazione senza imporre l'obbligo di smaltimento del vecchio generatore? Se sì, la potenza della vecchia caldaia si somma al nuovo impianto ai fini del limite dei 2 MW? Come viene calcolato l'incentivo in questo caso specifico?

Sì, questa configurazione è eccezionalmente ammessa dal Conto Termico 3.0.

Di regola, il meccanismo impone la rimozione e lo smaltimento del vecchio generatore. Tuttavia, il caso descritto unisce due specifiche deroghe previste dalla normativa che rendono l'intervento perfettamente ammissibile:

1. La Sostituzione Funzionale (Intervento III.G). L'installazione di unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili (Intervento III.G) è l'unico caso nel Conto Termico 3.0 in cui è esplicitamente prevista la "sostituzione funzionale". Questo significa che è consentito installare il nuovo generatore (il microcogeneratore) per alimentare le utenze, mantenendo fisicamente il generatore preesistente sul posto, purché quest'ultimo venga declassato e utilizzato esclusivamente come integrazione o back-up.

2. Il calcolo della potenza massima (Soglia dei 2 MW). Il Conto Termico finanzia interventi di piccole dimensioni (fino a 2 MW termici). Nel caso in cui si mantenga la vecchia caldaia a gasolio con sola funzione di back-up, la sua potenza non viene conteggiata nella potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto post-operam. Di conseguenza, per verificare il rispetto della soglia dei 2 MW, si guarderà esclusivamente alla potenza del nuovo microcogeneratore, a condizione che il tecnico asseveri che la caldaia a gasolio interverrà solo per subentro temporaneo (emergenza/malfunzionamento) e non per la normale copertura dei carichi termici.

3. Calcolo dell'incentivo e Obbligo di Misura (Regola per le Serre). Poiché l'intervento riguarda il riscaldamento di serre di un'azienda agricola e si mantiene un generatore a gasolio di back-up, scatta un obbligo normativo rigoroso:

  • Contabilizzazione: L'azienda agricola è obbligata a installare strumenti di misura dell'energia termica, certificati da un soggetto terzo e accessibili ai controlli.
  • Erogazione a consuntivo L'incentivo non verrà erogato semplicemente in base all'algoritmo teorico di targa, ma sarà calcolato ed erogato sulla base delle misure annuali reali della produzione termica ascrivibile unicamente alla fonte rinnovabile (il microcogeneratore).
  • Massimale e Limiti (Titolo V) L'incentivo annualmente riconosciuto tramite le letture non potrà comunque mai superare quello teorico previsto dall'algoritmo di calcolo standard. Inoltre, trattandosi di una Piccola Impresa, l'incentivo totale maturato nei 5 anni non potrà in nessun caso superare il limite del 65% delle spese ammissibili sostenute per l'intervento.

Fonti: Webinar 03/02/2026; Regole Applicative, Paragrafo 12.7, Paragrafo 9.11.1; Decreto 7 agosto 2025, Allegato 2, Paragrafo 2; Contratto tipo Conto termico - Accesso diretto, Art. 7.11

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