#127I massimali a m² per APE e Diagnosi energetica sono considerati cumulativamente per entrambi i documenti oppure ogni documento ha un contributo a fondo perduto distinto?
Il plafond è unico per entrambi i documenti. La Tabella 21 dell'Allegato 2 fissa un costo unitario a metro quadro e un valore massimo erogabile per la voce complessiva "diagnosi energetica ante intervento e certificazione energetica". Diagnosi e APE condividono quindi lo stesso tetto e non esistono due contributi a fondo perduto separati da sommare.
Una voce di spesa sola, non due
Quando prepari il preventivo per un cliente viene spontaneo trattare la diagnosi e l'APE come due incarichi distinti, ognuno col suo compenso. Il decreto ragiona al contrario: per il GSE le due prestazioni professionali sono un'unica voce di spesa incentivabile, con un solo costo unitario massimo in euro al metro quadro e un solo valore massimo erogabile in valore assoluto.
La dicitura della tabella non lascia margini interpretativi, perché nomina insieme la diagnosi ante intervento e la certificazione energetica nella stessa riga di spesa. Nei fatti il GSE riceve le due parcelle, le somma e tratta il risultato come un'unica cifra da confrontare con il tetto.
Questa impostazione cambia il modo giusto di fare i conti. Non ti chiedi quanto ti rimborsano della diagnosi e poi quanto dell'APE. Sommi le due parcelle, confronti il totale con il tetto della Tabella 21 e tutto ciò che sfora resta a carico del soggetto. Il meccanismo generale, con le percentuali per tipo di beneficiario, è descritto nella scheda sul contributo limitato dai massimali.
Chi deve firmare la diagnosi perché venga pagata
Il plafond unico copre solo documenti redatti a regola d'arte. Le Regole Applicative chiedono che la diagnosi sia conforme al pacchetto di norme UNI CEI EN 16247 e ai criteri minimi dell'Allegato 2 al D.Lgs. 102/2014, con la firma di un EGE certificato secondo la UNI CEI 11339 oppure di una ESCo certificata UNI CEI 11352.
Vale la pena controllare questo requisito prima di affidare l'incarico, perché una diagnosi firmata da un tecnico privo di certificazione resta valida come studio, ma non passa la valutazione del GSE ai fini del contributo. Restano fuori dal contributo anche le grandi imprese, per le quali la diagnosi è già un obbligo di legge e il decreto non rimborsa un adempimento dovuto.
Come si legge la Tabella 21?
La tabella incrocia la destinazione d'uso dell'edificio con la sua superficie utile. Per ogni combinazione trovi il costo unitario massimo e il tetto assoluto:
| Edificio | Costo unitario | Valore massimo erogabile |
|---|---|---|
| E.1 residenziale fino a 1.600 m² | 1,50 €/m² | 10.000 € |
| E.1 residenziale oltre 1.600 m² | 1,00 €/m² | |
| E.3 ospedali e case di cura | 3,50 €/m² | 18.000 € |
| Altri edifici fino a 2.500 m² | 2,50 €/m² | 13.000 € |
| Altri edifici oltre 2.500 m² | 2,00 €/m² |
La spesa ammissibile è il minore tra la spesa realmente sostenuta per diagnosi più APE e il prodotto tra superficie utile e costo unitario della riga giusta. Su quella cifra si applica la percentuale spettante: il 100% per pubbliche amministrazioni, ETS non economici ed ESCo che operano per loro conto, il 50% per privati e cooperative, sempre entro il valore massimo erogabile.
Se vuoi vedere la meccanica riga per riga su un caso numerico, la trovi nell'esempio guidato di lettura della tabella.
Il plafond non erode l'incentivo dei lavori
C'è un aspetto che rende questa voce cumulativa più generosa di quanto sembri. L'articolo 15, comma 12 del decreto stabilisce che l'incentivo per diagnosi e APE non concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile: in altre parole viaggia su un binario separato rispetto all'Imax dell'intervento principale.
Per te significa che il contributo per i documenti professionali si aggiunge a quello del cappotto o della pompa di calore, senza consumare il budget destinato al cantiere. È un dettaglio che nei quadri economici degli enti pubblici fa comodo evidenziare, perché rende la diagnosi di fatto un costo coperto a parte. Il quadro completo dei documenti richiesti prima e dopo i lavori è nel pillar su diagnosi e APE ante e post-operam.
Lo stesso comma regola anche il caso opposto. Quando diagnosi e APE non sono obbligatori per l'intervento che realizzi, il plafond della Tabella 21 non si attiva, ma le spese professionali sostenute possono rientrare tra le spese ammissibili degli articoli 6 e 9: vengono cioè assorbite nel conteggio dell'intervento principale, dove concorrono al suo massimale come ogni altra spesa tecnica.
Acconto, saldo e limiti sulle richieste
Il contributo per diagnosi e APE ha una gestione sua anche nei tempi. Per la pubblica amministrazione l'articolo 15 prevede un anticipo del 50% del valore della Tabella 21 già dopo la valutazione della richiesta, con il saldo erogato insieme all'incentivo del primo intervento realizzato.
Le Regole Applicative organizzano il percorso in tre fasi. Nella prima presenti il preventivo e il GSE fissa il massimale sulla base della Tabella 21, poi eroga l'acconto. Nella seconda hai 12 mesi per trasmettere la diagnosi redatta, pena la decadenza con recupero dell'acconto. Nella terza arriva il saldo, calcolato sulla spesa consuntivata, ma mai oltre il massimale fissato all'inizio.
Attenzione poi ai contatori delle richieste:
- 1 richiesta per edificio, quindi sullo stesso immobile il contributo diagnosi si chiede una volta sola.
- 3 richieste all'anno per soggetto, che salgono a 5 per comuni sopra i 30.000 abitanti, province, regioni e amministrazioni centrali.
Sono limiti facili da dimenticare quando un ente programma le diagnosi su un intero patrimonio edilizio. Conviene scegliere a inizio anno su quali edifici concentrare le richieste, tenendo il plafond cumulativo come criterio di priorità. Dove caricare i giustificativi di spesa a portale è spiegato nella FAQ sul costo dell'APE nel Conto Termico.
Un esempio pratico
Un Comune affida per una scuola di 1.800 m² la diagnosi energetica a 3.200 euro e l'APE post-operam a 1.800 euro, per una spesa complessiva di 5.000 euro.
La scuola ricade tra gli "altri edifici" fino a 2.500 m², quindi il tetto vale 1.800 × 2,50 = 4.500 euro e si applica alla somma delle due prestazioni, non a ciascuna. La spesa ammissibile è 4.500 euro, non 9.000: al 100% l'ente incassa 4.500 euro e i 500 eccedenti restano a suo carico.
Se il plafond fosse distinto per documento, ogni parcella passerebbe intera sotto il suo tetto e il rimborso coprirebbe tutti i 5.000 euro. È esattamente il fraintendimento che la voce cumulativa della Tabella 21 vuole evitare: nel preventivo al cliente conviene dichiarare subito quale quota resterà fuori.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 15 commi 5, 6, 7 e 12 e Allegato 2, Tabella 21; Regole Applicative, Paragrafi 9.16.1 e 9.16.2
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