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Aggiornata

#121Come vanno registrati e depositati gli APE ante e post nel Conto Termico?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Nel Conto Termico gli APE ante e post devono essere attestati ufficiali, registrati ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e depositati presso il catasto energetico della Regione competente. Non valgono simulazioni o attestati convenzionali: il GSE accetta solo documenti definitivi e protocollati, redatti secondo l'Allegato I del decreto e le disposizioni nazionali o regionali vigenti.

Conto Termico 3.0: l'APE va registrato e depositato al catasto energetico regionale con codice di protocollo, non basta una simulazione convenzionale

Perché l'APE non può essere "convenzionale"

Tutto nasce dalla natura del documento che il decreto pretende. Per le imprese e gli ETS economici l'art. 25, comma 1 chiede l'APE "di cui all'art. 6 del D.Lgs. 192/2005", cioè un attestato regolarmente registrato e rilasciato nella forma della dichiarazione asseverata. Conta perché solo un attestato depositato acquista valore legale e diventa opponibile nei controlli del GSE. Senza deposito, l'attestato non esiste.

Su questo terreno il Conto Termico si distacca da alcuni bonus edilizi più permissivi. Nel Superbonus si ammette un APE "convenzionale", una simulazione che confronta stati progettuali senza passare dal catasto. Il Conto Termico non segue quella strada: una simulazione priva di protocollo regionale non soddisfa il requisito, né per l'ante né per il post. Servono attestati veri, con codice identificativo e data di registrazione. La logica della coppia ante/post e i casi in cui l'ante è obbligatorio sono spiegati in APE ante-operam prima dei lavori.

Dove si deposita l'APE: il catasto energetico regionale

La registrazione dell'APE non avviene sul Portaltermico del GSE, ma presso il catasto energetico della Regione o Provincia autonoma dove si trova l'edificio. È lì che il tecnico abilitato trasmette l'attestato con il software di calcolo certificato per quel territorio, ottenendo un codice di protocollo e una data ufficiale. Solo a quel punto l'APE esiste ai fini di legge e può essere caricato a portale. Prima è solo una bozza di calcolo.

Il sistema telematico su cui si deposita l'attestato cambia da una Regione all'altra. La Lombardia usa il CENED, altre Regioni hanno cataloghi propri, mentre dove non esiste un catasto regionale operativo si applicano le procedure nazionali. Al GSE si trasmette poi la copia di questo attestato definitivo, quello che riporta protocollo e data.

Il codice e la data non sono un orpello: sono l'aggancio che permette al GSE di incrociare l'attestato con le altre informazioni della pratica. I controlli previsti dall'art. 18 del decreto verificano proprio la coerenza tra la data di registrazione dell'APE e le date di avvio e conclusione dei lavori dichiarate. Le date devono combaciare. Un ante datato dopo l'inizio del cantiere, o un post caricato come bozza, fanno saltare questo incrocio e mettono a rischio l'incentivo.

Normativa nazionale o regionale: quale si applica?

Nazionale e regionale non si escludono, convivono secondo un ordine di applicazione preciso. L'art. 15, comma 3 del decreto stabilisce che la diagnosi e l'APE sono redatti "secondo quanto specificato all'Allegato I e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti". La cornice nazionale resta il D.Lgs. 192/2005 con i suoi decreti attuativi, a partire dal D.M. 26 giugno 2015 sulle Linee guida per la certificazione energetica.

Le Regioni che hanno legiferato in materia aggiungono le proprie regole di calcolo, i software di riferimento e il catasto dove depositare l'attestato, così il tecnico finisce per applicare il metodo nazionale integrato dalle specificità regionali del territorio in cui opera. Dove la Regione non ha disciplinato nulla, ci si attiene direttamente alle Linee guida nazionali. È lo stesso principio che regge la validità di un APE preesistente riusato come ante, che deve essere stato redatto secondo le metodologie in vigore al momento del rilascio.

Quando serve l'APE post definitivo e quando basta una stima

Il grado di definitività richiesto dipende dalla modalità di accesso all'incentivo. In accesso diretto, cioè con la richiesta trasmessa a lavori conclusi, l'APE post-operam deve essere subito quello definitivo e registrato, senza bozze o attestati provvisori.

Il discorso cambia nella prenotazione, la modalità riservata alle pubbliche amministrazioni e agli ETS non economici. Al momento della domanda i lavori non sono ancora partiti, quindi un APE post reale non può esistere. Si carica allora una simulazione progettuale che dichiara la classe e l'indice di prestazione attesi a fine intervento, per esempio lo standard nZEB. A saldo, terminati i lavori, quella stima va sostituita dall'APE post definitivo, registrato al catasto, che conferma i valori dichiarati. La mappa completa di quali documenti servono nelle due fasi è in diagnosi e APE ante e post.

FaseAPE post richiesto
Accesso diretto (a lavori conclusi)Definitivo, registrato al catasto
Prenotazione, domanda (PA ed ETS non economici)Simulazione della prestazione attesa
Prenotazione, saldoDefinitivo, registrato al catasto

Chi può redigere e firmare l'APE

L'APE va rilasciato da un tecnico abilitato, qualificato e indipendente ai sensi del D.P.R. 75/2013: un professionista iscritto all'ordine o collegio, abilitato alla progettazione di edifici e impianti, senza legami di interesse con i fornitori dei materiali dell'intervento. La firma avviene in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la responsabilità che ne consegue. Lo stesso professionista può firmare diagnosi e APE ante e post, purché mantenga i requisiti di indipendenza: il quadro completo delle compatibilità è in chi firma diagnosi e APE.

Un esempio pratico

Un Comune trasforma una palestra scolastica in edificio nZEB e sceglie la prenotazione per impegnare subito i fondi. All'atto della domanda il tecnico carica una simulazione dell'APE post, che attesta la classe nZEB di progetto. I lavori partono e, a cantiere chiuso, il professionista redige l'APE post reale, lo deposita al catasto energetico regionale e ottiene protocollo e data. La simulazione iniziale, da sola, non chiude la pratica. Solo quella copia definitiva, caricata a portale, sblocca il saldo dell'incentivo.

Un'impresa del terziario, invece, va in accesso diretto dopo aver riqualificato i propri uffici. Qui non c'è una fase intermedia: al momento della richiesta servono già l'APE ante e l'APE post, entrambi registrati e asseverati, perché è sul loro EPgl,nren che si misura la riduzione di energia primaria. I costi dei due attestati rientrano tra le spese ammissibili, nei limiti dei massimali cumulativi di diagnosi e APE.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 15 comma 3, Art. 25 comma 1, Allegato I; Regole Applicative, Paragrafi 9.16.1 e 12.5; D.Lgs. 192/2005, Art. 6; D.P.R. 75/2013; Webinar 26/01/2026

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