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#173Per interventi di nuova costruzione per impianti fotovoltaici si può usufruire del CT 3.0?

No, non per gli edifici di vera nuova costruzione. Il Conto Termico 3.0 incentiva la riqualificazione di edifici esistenti, quindi il fotovoltaico (intervento II.H) è ammesso solo se trainato dalla sostituzione di un impianto di climatizzazione esistente con una pompa di calore elettrica. L'aggettivo "nuovo" riferito al fotovoltaico riguarda i materiali, non l'edificio.

Conto Termico 3.0: fotovoltaico su edificio esistente, non ammesso per la nuova costruzione

Perché serve un edificio esistente?

Il Conto Termico è un meccanismo "edificio-centrico", pensato per riqualificare il patrimonio immobiliare già esistente. Le regole impongono che gli interventi siano realizzati su edifici o unità immobiliari già esistenti, iscritti al catasto (esclusa la categoria F "in costruzione") e già dotati di un impianto di climatizzazione invernale funzionante al momento della domanda. Le costruzioni da zero non sono finanziate. È lo stesso principio per cui l'impianto deve essere esistente e funzionante.

Il fotovoltaico da solo su una nuova costruzione?

No. L'intervento II.H non è mai incentivabile come intervento a sé stante: è trainato dalla sostituzione di un vecchio impianto termico con una pompa di calore puramente elettrica (intervento III.A). Senza edificio esistente e senza il vecchio impianto da sostituire, manca il requisito che sblocca l'incentivo. Resta invece possibile aggiungere una nuova sezione fotovoltaica su un edificio che ne ha già una.

Cosa significa allora "nuovo impianto fotovoltaico"?

L'aggettivo "nuovo" si riferisce ai materiali, non all'edificio: moduli e inverter devono essere di nuova costruzione, con marcatura CE e garanzie decennali di rendimento (vedi i requisiti completi dell'impianto fotovoltaico). Sono vietati pannelli usati o ricondizionati e le operazioni di revamping o potenziamento di impianti esistenti.

Ci sono eccezioni per la nuova costruzione?

Sulla nuova costruzione vige una preclusione: il D.Lgs. 199/2021 e i Decreti Requisiti Minimi già impongono di integrare le rinnovabili nei nuovi edifici, e quegli impianti non accedono al Conto Termico. L'unica deroga che sfiora il concetto riguarda la trasformazione in edificio nZEB (intervento II.D), riservata alla Pubblica Amministrazione: è ammessa la demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico preesistente (con ampliamento di volumetria fino al 25%). Resta comunque un iter che parte dalla demolizione di un immobile esistente.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 5 comma 1 e Art. 8 comma 1; Regole Applicative, Paragrafi 9.8.1, 12.9 e 12.10; Webinar GSE 16/04/2026

Vedi tutte le FAQ di "INTERVENTI TITOLO II (Efficienza Energetica)"
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