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#478Entro quale data l'impianto deve essere esistente e funzionante per il Conto Termico 3.0? Conta il 25 dicembre 2025 o la data della richiesta?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

L'impianto di climatizzazione invernale deve esistere al 25 dicembre 2025 (data di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025, art. 10, comma 2) ed essere funzionante prima dell'inizio dei lavori, non alla data di invio della richiesta. La FAQ del GSE che cita la data di trasmissione è un refuso, smentito dalla legge e dalla dichiarazione obbligatoria sul portale.

Conto Termico 3.0: l'impianto deve essere esistente al 25 dicembre 2025 e funzionante nella fase ante-operam, prima dell'inizio dei lavori

La regola: esistente al 25 dicembre 2025

Il fondamento è l'articolo 10, comma 2, del decreto, che ammette gli interventi dei Titoli II e III solo su edifici o unità immobiliari dotati di un impianto di climatizzazione invernale già esistente alla data di entrata in vigore, cioè il 25 dicembre 2025. La stessa norma aggiunge che l'impianto è registrato presso i pertinenti catasti regionali, ove presenti.

È uno spartiacque temporale con una precisa funzione anti-elusiva: impedire che qualcuno installi oggi un vecchio generatore fittizio in un immobile non riscaldato, al solo scopo di chiedere l'incentivo in futuro. Nei webinar il GSE ha ribadito il divieto. Se l'impianto non c'era all'entrata in vigore del decreto, la pratica viene respinta. Il riferimento normativo è pubblicato nella sezione Conto Termico 3.0 del sito GSE. Per capire quando un impianto si considera preesistente conta la sua reale installazione, non la sola registrazione al catasto impianti.

"Funzionante" prima dei lavori, non alla data della richiesta

La seconda condizione riguarda il funzionamento e va riferita alla fase ante-operam, prima dell'avvio del cantiere, non al giorno in cui si invia la domanda. Formularla come "funzionante alla data di presentazione della richiesta" è un errore logico per la gran parte delle pratiche.

Il motivo sta nel meccanismo di Accesso Diretto, obbligatorio per i privati: la richiesta si trasmette entro 90 giorni dalla fine dei lavori. A quel punto il vecchio generatore è già stato smontato, rimosso e conferito in discarica, con tanto di certificato di smaltimento da conservare. È fisicamente impossibile che sia funzionante quando si invia la pratica. Per questo il GSE chiede evidenza che il vecchio generatore fosse installato, allacciato e funzionante prima di essere rimosso. Avverte anche di non inviare istanze con generatori già smantellati e foto scattate a lavori già iniziati.

L'unica eccezione concettuale è la Prenotazione, riservata a Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, che permette di chiedere l'incentivo per lavori ancora da avviare. Solo in quel caso, il giorno della prenotazione, l'edificio ha ancora il vecchio impianto attaccato al muro e funzionante.

Perché la FAQ GSE del 19 febbraio 2026 è un refuso

Una FAQ pubblicata dal GSE il 19 febbraio 2026 parla di impianto funzionante "alla data di trasmissione della richiesta". È un'inesattezza, con ogni probabilità un copia-incolla non aggiornato dalle vecchie FAQ del Conto Termico 2.0. La contraddizione emerge su tre fronti:

  • il testo di legge, perché l'art. 10, comma 2, fissa il riferimento all'entrata in vigore del decreto e non alla trasmissione della domanda;
  • la logica dell'Accesso Diretto, in cui a pratica inviata il vecchio impianto non esiste più;
  • la procedura del portale, che prima dell'invio obbliga il Soggetto Responsabile a dichiarare che l'intervento è realizzato su edifici dotati di impianti di climatizzazione invernale esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.

La dichiarazione vincolante del Portaltermico conferma quindi la regola corretta e smentisce il refuso.

Cosa vuol dire "esistente e funzionante" e come si dimostra

Esistente e funzionante significa che l'impianto è fisicamente presente, allacciato e attivo. Non sono ammesse istanze per edifici i cui generatori sono già stati rimossi prima dell'invio, né per edifici al grezzo, in costruzione o ruderi privi di climatizzazione. Un impianto temporaneamente non funzionante può essere ammesso solo per ragioni specifiche e contingenti, come una straordinaria messa in sicurezza, mentre un inutilizzo sistematico e prolungato da anni resta una causa di esclusione.

La prova principale è la documentazione fotografica ante-operam, che ritrae la centrale termica o il locale con il vecchio generatore ancora presente e allacciato, prima dei lavori. Il libretto di impianto ante-operam non è un allegato strettamente obbligatorio, ma la sua conservazione è fortemente consigliata: è utile, per esempio, quando ci si chiede se in assenza di libretto si possa comunque considerare l'impianto esistente.

Un esempio pratico

Una famiglia sostituisce la vecchia caldaia a gasolio della villetta con una pompa di calore, in Accesso Diretto. La caldaia era installata e funzionante da anni, ben prima del 25 dicembre 2025. Prima di iniziare i lavori il tecnico scatta le foto della caldaia allacciata in centrale termica, poi la fa smontare e smaltire, conservando il certificato. La domanda parte 40 giorni dopo la fine del cantiere. Il vecchio generatore non esiste più, ma la pratica è pienamente regolare, perché l'impianto esisteva alla data giusta ed era funzionante prima dei lavori, come provano le foto ante-operam.

Diverso è il caso di un capannone mai riscaldato, dove al 25 dicembre 2025 non c'era alcun impianto. Installare oggi una stufa e poi chiedere l'incentivo per una pompa di calore non è ammesso, perché manca il requisito dell'impianto preesistente.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 10, comma 2 (e Art. 8); Regole Applicative CT 3.0, Paragrafo 2; Webinar GSE 12/01/2026, 19/01/2026 e 3 febbraio 2026

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