#478E’ corretto considerare l'impianto esistente alla data del 25 dicembre 2025 e funzionante alla data di presentazione della richiesta di accesso al conto termico?
No, non è corretto formulare la regola in questo modo, specialmente per quanto riguarda la dicitura "alla data di presentazione della richiesta".
Per essere tecnicamente ineccepibili e in linea con la normativa, la formulazione corretta è: l'impianto deve essere esistente alla data del 25 dicembre 2025 e deve risultare funzionante prima dell'inizio dei lavori (nella fase ante-operam).

Ecco nel dettaglio perché la tua sintesi va corretta, distinguendo le due fasi:
- Esistente al 25 dicembre 2025 (Corretto). Questa parte della tua affermazione è esatta. Il D.M. 7 agosto 2025 (art. 10, comma 2) stabilisce esplicitamente che gli interventi sono ammissibili solo se realizzati su edifici che risultavano dotati di un impianto di climatizzazione invernale esistente alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero il 25 dicembre 2025. Questo è lo sbarramento temporale introdotto per evitare che vengano installati vecchi generatori fittizi oggi, al solo scopo di poter accedere al Conto Termico in futuro.
- Funzionante alla data di presentazione della richiesta (Sbagliato). Affermare che l'impianto debba essere funzionante nel giorno esatto in cui si preme il tasto "invia" sul Portaltermico è un errore logico per la stragrande maggioranza delle pratiche. La dimostrazione del funzionamento deve essere riferita alla fase precedente all'inizio dei lavori di smantellamento.
Questo si spiega analizzando le due diverse modalità di accesso al meccanismo:
- Il paradosso per l'Accesso Diretto (Privati, Imprese, PA a fine lavori): La procedura di Accesso Diretto prevede che la richiesta di incentivo venga inviata sul portale entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori. Al momento della trasmissione della pratica, i lavori sono finiti, il nuovo generatore è installato e il vecchio impianto è già stato smontato, dismesso e conferito in discarica. È fisicamente impossibile, quindi, che il vecchio generatore sia "funzionante" nel momento in cui si presenta la richiesta al GSE. Il GSE richiede infatti che venga data evidenza (ad esempio tramite documentazione fotografica ante-operam) che il vecchio generatore fosse installato, allacciato, dotato di tutti i raccordi e funzionante prima di essere rimosso per far posto a quello nuovo. "Non inviate istanze con generatori già rimossi" riferendovi a foto scattate a cantiere iniziato, ha precisato il GSE.
- L'unica eccezione concettuale (La Prenotazione per PA ed ETS): L'unica casistica in cui la tua frase potrebbe avere un senso logico è quella dell'accesso tramite Prenotazione. Questa modalità è riservata esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti del Terzo Settore e permette di richiedere l'incentivo per lavori ancora da avviare o appena assegnati. Solo in questo specifico caso, nel giorno in cui l'ente presenta la pratica di prenotazione al GSE, l'edificio possiede ancora il vecchio impianto fisicamente attaccato al muro e funzionante.
In sintesi, la regola aurea che copre tutte le casistiche e non genera malintesi è: l'edificio doveva essere dotato di un impianto esistente al 25 dicembre 2025 e tale impianto doveva essere connesso e funzionante nella fase ante-operam, prima che il cantiere avesse inizio.
Fonti: Decreto 7 agosto 2025, Articolo 10, comma 2; Webinar 12 gennaio 2026; Webinar 19 gennaio 2026; Webinar 3 febbraio 2026
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