Impianto Esistente e Funzionante
#58Se l'intervento insiste su un immobile con impianto esistente ma disattivato, l'accesso all'incentivo è consentito?
Sì, ma con limitazioni. Il requisito fondamentale è che l'edificio sia dotato di un impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante. Tuttavia, le fonti chiariscono come gestire i casi di guasto o fermo impianto.
- Deroga per Manutenzione e Messa in Sicurezza. Sebbene la regola generale richieda un impianto "attivo e funzionante", è ammissibile un impianto che risulti temporaneamente non funzionante qualora tale stato sia dovuto a:
- Interventi di manutenzione (ordinaria o straordinaria) in corso o necessari per ripristinarne la funzione.
- Interventi di messa in sicurezza dell'impianto stesso. In questi casi, la non funzionalità è considerata una condizione transitoria e non pregiudica l'accesso agli incentivi, purché l'impianto sia fisicamente presente e collegato.
- Requisiti per la Dimostrazione. Perché la riattivazione sia ammessa, è necessario dimostrare che non si tratti di un impianto dismesso o abbandonato (es. "rudere"). L'impianto deve:
- Essere connesso e dotato di tutti i raccordi (non deve essere stato già rimosso o scollegato da tempo).
- Non essere in uno stato di disuso sistematico e continuativo da anni (situazione che potrebbe configurare l'edificio come privo di impianto funzionante e quindi non incentivabile).
In sintesi, se il vostro impianto è guasto ma esiste ed è riparabile tramite manutenzione, l'intervento di sostituzione è incentivabile. Se l'impianto è un "rudere" o è stato dismesso/scollegato in passato senza essere più utilizzato, l'accesso non è consentito.
Fonti: Webinar 26/01/2026, Minuto 44 circa e FAQ; D.M. 7 agosto 2025, Art. 10 comma 2; Regole Applicative, Paragrafo 12.7
#59Una caldaia installata ma non registrata al catasto impianti è considerabile come caldaia già esistente?
Sì. Sebbene l'edificio debba essere necessariamente dotato di un impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante per poter accedere agli incentivi, la normativa non richiede esplicitamente che il vecchio generatore (quello da sostituire) sia già registrato al catasto impianti regionale al momento della domanda.
È necessario però fare una distinzione fondamentale tra la situazione ante-operam e quella post-operam:
- Impianto Esistente (Ante-Operam): La mancata registrazione pregressa non è ostativa, purché sia possibile dimostrare che l'impianto esiste ed è funzionante (ad esempio tramite libretto di impianto, fatture di manutenzione o prove fotografiche che attestino i collegamenti).
- Impianto Installato (Post-Operam): È invece obbligatorio che il nuovo impianto installato venga regolarmente registrato presso i pertinenti catasti regionali, ove presenti, a conclusione dell'intervento. La documentazione attestante tale iscrizione deve essere conservata dal Soggetto Responsabile.
Fonti: Webinar 3 febbraio 2026; Webinar 26 gennaio 2026; Decreto 7 agosto 2025, Allegato 1, Paragrafo 2; Regole Applicative, Paragrafo 9.1
#60È obbligatorio allegare il libretto per un impianto esistente in fase di richiesta?
No, non è obbligatorio caricarlo sul portale, ma è necessario averlo. Durante i webinar è stato chiarito che il libretto di impianto ante-operam non figura tra i documenti da caricare obbligatoriamente in fase di richiesta, ma è un documento che si consiglia vivamente di conservare per eventuali controlli. La sua presenza è fondamentale per attestare la data di installazione (necessaria ad esempio per le pompe di calore "add-on" che richiedono caldaie con meno di 5 anni) e la corretta manutenzione.
Fonti: Webinar 26/01/2026, FAQ Libretto ante operam; Webinar "Focus Efficienza Energetica", Minuto 20 circa
#61In assenza di libretto impianto si può comunque considerare l'impianto esistente?
Sì, se l'esistenza è dimostrabile altrimenti. Poiché il libretto non va caricato obbligatoriamente, l'esistenza dell'impianto può essere verificata attraverso altri elementi probatori in sede di controllo o richiesta integrazioni. È fondamentale produrre una documentazione fotografica chiara che mostri il generatore installato e collegato alla rete di distribuzione (raccordi idraulici, elettrici, adduzione combustibile) e la foto della targa identificativa.
N.B.: Durante i webinar del GSE è stato chiarito che il libretto di impianto ante-operam non figura tra i documenti da caricare obbligatoriamente durante la richiesta, ma è un documento che si consiglia vivamente di conservare per eventuali controlli. Vedi FAQ #60.
Fonti: Webinar 26/01/2026, FAQ Libretto ante operam; Regole Applicative, Paragrafo 9.11.4 e note correlate
#62Se l'impianto di climatizzazione è già realizzato con pompa di calore elettrica, è possibile installare FTV, contabilizzatori e altri interventi?
Dipende dall'intervento.
- Fotovoltaico (Titolo II.H): No. L'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo è incentivabile esclusivamente se realizzata congiuntamente alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione esistente con un impianto dotato di nuove pompe di calore elettriche. Non è ammesso l'abbinamento se la pompa di calore è già esistente (es. revamping) o se inserita in un sistema ibrido.
- Building Automation (Titolo II.F): Sì, per PA e soggetti del terziario, l'intervento di building automation è incentivabile come intervento autonomo di efficienza energetica su impianti esistenti.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 5 comma 1 lett. h); Webinar 26/01/2026, FAQ Fotovoltaico e Revamping; Regole Applicative, Paragrafo 9.8
#63Come dimostrare che l'impianto è esistente?
La dimostrazione avviene principalmente tramite la documentazione fotografica ante-operam. Le foto devono ritrarre:
- Il generatore è installato nel suo locale tecnico.
- La targa del generatore (o una prova equivalente se la targa è illeggibile/assente per vecchi apparecchi).
- I collegamenti idraulici ed elettrici che provano che l'impianto è allacciato e non semplicemente "appoggiato". In aggiunta, l'asseverazione del tecnico attesta formalmente la presenza e la funzionalità dell'impianto.
Leggi anche la FAQ 476 su entro quale data un impianto debba essere esistente
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.11.4; Webinar 26/01/2026, FAQ Funzionalità impianto
#64Nel caso di camini aperti e stufe come si procede?
Gli apparecchi come stufe e termocamini sono assimilati agli impianti termici esistenti se sono fissi e la somma delle potenze nominali del focolare è maggiore o uguale a 5 kWt.
Per i camini aperti: In luogo del certificato di smaltimento (spesso impossibile da ottenere), è necessario chiudere in via definitiva la canna fumaria (o la sezione di essa collegata al camino) tramite appositi sistemi permanenti e documentare l'operazione con foto post-operam.
Fonti: Allegato 1 del Decreto, Definizione n. 22; Regole Applicative, Nota 30 e Paragrafo 12.7
#65Un edificio dotato di impianto di climatizzazione funzionante ma non in funzione da 6 mesi può accedere al contributo?
Sì. Un disuso temporaneo non pregiudica l'ammissibilità, purché l'impianto sia tecnicamente "funzionante" e sia presente/collegato al momento dell'intervento. La normativa richiede che l'edificio sia "dotato di impianto", il che implica che l'impianto non sia stato rimosso o scollegato permanentemente (es. contatore rimosso da anni, impianto cannibalizzato).
Fonti: Webinar 26/01/2026, FAQ Funzionalità impianto
#66Se l'edificio ha un impianto ma non c'è contatore perché non utilizzato da anni, nel momento in cui viene rimesso in funzione poi si può far richiesta per cambio generatore?
È una criticità. Se l'impianto è privo di contatore (utenza cessata) e non utilizzato da anni, il GSE potrebbe considerarlo come edificio non funzionante o "rudere", escludendolo dagli incentivi. Tuttavia, se l'impianto viene riattivato (riallaccio utenze, manutenzione che ne attesti la funzionalità) prima di avviare la pratica di sostituzione e i lavori incentivati, potrebbe rientrare nei requisiti. Per il dimensionamento del fotovoltaico o per la diagnosi energetica, in assenza di bollette storiche (consumi azzerati), sarà necessario produrre relazioni tecniche specifiche o asseverazioni per stimare i fabbisogni energetici dell'edificio.
Fonti: Webinar 26/01/2026, FAQ Edifici non utilizzati da anni e assenza bollette; Regole Applicative, Paragrafo 9.8.4
#67In caso di sostituzione di caldaia con pompa di calore, viene richiesto se bassa o media temperatura. Si riferisce alla temperatura di mandata dell'impianto? Come si dimostra se PdC asservisce radiante o termosifoni? Se i termosifoni funzionano a basse temperature, come lo si dimostra?
La distinzione tra bassa e media temperatura si riferisce alle condizioni standard di riferimento definite dai Regolamenti europei (Ecodesign) per la pompa di calore: bassa temperatura corrisponde a una temperatura di mandata di 35°C, mentre media temperatura corrisponde a 55°C. La scelta sul portale deve riflettere la tipologia di pompa di calore installata e le condizioni di progetto dell'impianto di distribuzione. Se l'impianto utilizza termosifoni (generalmente media/alta temperatura) ma viene fatto funzionare a bassa temperatura (es. involucro molto isolato o radiatori sovradimensionati), ciò deve essere giustificato e dimostrato nella Relazione Tecnica di progetto o nell'asseverazione del tecnico abilitato, confermando che il sistema di emissione è in grado di soddisfare il fabbisogno termico con temperature di mandata ridotte (35°C).
Fonti: Webinar 3 febbraio 2026; Regole Applicative, Paragrafo 9.9.1
#68Con "impianto di climatizzazione invernale" si intende solo il generatore o tutto il sistema (generatore + distribuzione + terminali)?
La definizione normativa di "impianto termico" o "impianto di climatizzazione invernale" comprende il sistema integrato costituito da generatore, sistemi di distribuzione e sistemi di emissione (terminali). Tuttavia, ai fini dell'accesso agli incentivi per la "sostituzione", l'intervento principale riguarda la rimozione del vecchio generatore e l'installazione del nuovo. Il requisito di ammissibilità ("edificio dotato di impianto") richiede che l'edificio sia servito da un sistema funzionante capace di climatizzare gli ambienti; se mancano i terminali o la distribuzione, l'edificio potrebbe non essere considerato "dotato di impianto" ai fini dell'incentivo.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lett. l) e Allegato 1; Regole Applicative, Paragrafo 9.1
#69Il libretto d'impianto deve avere data antecedente al 26/09/2025?
Non vi è una data di "scadenza" specifica come il 26/09/2025 citata esplicitamente nelle fonti per il libretto. Il requisito fondamentale è che l'impianto sia esistente alla data di presentazione della richiesta (o alla data di entrata in vigore del Decreto per certi aspetti). Il libretto di impianto (o di centrale) è il documento necessario per provare l'esistenza e la configurazione dell'impianto ante-operam. Esso deve essere regolarmente compilato e aggiornato, dimostrando che l'impianto era presente prima dell'intervento di sostituzione.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.9.4 e 12.5; D.M. 7 agosto 2025, Art. 4 comma 2
#70Lo smaltimento del generatore funzionante avvenuto prima di aver presentato la richiesta (per necessità strutturali): si può rientrare nell'incentivo?
È rischioso. Le Regole Applicative e i webinar sottolineano che non bisogna inviare istanze con generatori già rimossi se non è stata adeguatamente documentata la situazione ante-operam. È fondamentale disporre della documentazione fotografica che attesti la presenza del generatore installato e collegato (ante-operam) e del libretto di impianto. Se il generatore è stato rimosso per cause di forza maggiore (es. rottura improvvisa, necessità strutturali) prima della richiesta, è essenziale aver conservato tutta la documentazione probatoria (foto, libretto, certificato di smaltimento) che dimostri l'esistenza e la funzionalità dell'impianto immediatamente prima della rimozione. Senza la prova dell'esistente ("ante"), la richiesta viene rigettata.
Fonti: Webinar 26/01/2026; Regole Applicative, Paragrafo 9.9.4
#71È possibile sostituire un sistema a PdC obsoleto con una nuova PdC elettrica abbinata al FV per un edificio pubblico?
Sì. L'intervento incentivabile (III.A) riguarda la "sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti", senza vincoli sulla tecnologia del generatore sostituito (che può essere anche una vecchia pompa di calore). Se l'intervento prevede l'installazione di una nuova pompa di calore elettrica che sostituisce l'impianto esistente, è possibile accedere all'incentivo trainante (III.A) e abbinare l'installazione dell'impianto fotovoltaico (II.H).
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 8 comma 1 lett. a) e Art. 5 comma 1 lett. h); Regole Applicative, Paragrafo 9.8 e 9.9
#72Dobbiamo controllare il vecchio accatastamento degli impianti sostituiti?
No. Come chiarito nelle FAQ del webinar, la norma stabilisce che l'edificio debba essere dotato di impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante, ma non richiede esplicitamente la registrazione del vecchio generatore (quello da sostituire) presso il catasto impianti regionale al momento dell'entrata in vigore del decreto. È invece obbligatorio che l'impianto installato nella configurazione post-operam sia registrato presso i pertinenti catasti regionali, ove presenti.
Fonti: Webinar 3 febbraio 2026, FAQ Requisiti tecnici; Regole Applicative, Paragrafo 8 punto 4
#73Se un impianto ha già usufruito del CT 2.0 più di 5 anni fa, è possibile sostituire lo stesso componente con il CT 3.0? Le regole dicono "non sono ammissibili più richieste sullo stesso componente per cui sia già stato riconosciuto l'incentivo": come si applica nel caso di sostituzione dopo il termine del precedente incentivo?
Sì, è possibile. Il divieto di richiedere incentivi per lo stesso componente si riferisce al cumulo o alla doppia incentivazione per il medesimo intervento ancora in corso di incentivazione. Tuttavia, le Regole Applicative specificano che il mantenimento dei requisiti deve essere garantito per 5 anni dall'erogazione dell'incentivo. Decorsi i 5 anni (periodo di vita utile normativa dell'intervento ai fini del Conto Termico), l'obbligo decade. Pertanto, se un impianto incentivato col CT 2.0 ha terminato il suo periodo di vincolo (5 anni), può essere sostituito con un nuovo intervento incentivabile col CT 3.0, purché si tratti di una nuova sostituzione che rispetti i requisiti attuali (es. miglioramento efficienza).
Fonti: Webinar 3 febbraio 2026; Regole Applicative, Paragrafo 8
#476Un impianto può essere sostituito con il conto termico 3.0 se è esistente entro quale data?Nuova
Per poter essere sostituito accedendo agli incentivi del Conto Termico 3.0, l'impianto di climatizzazione invernale preesistente deve risultare esistente e funzionante alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, ovvero il 25 dicembre 2025.
La normativa stabilisce infatti come regola generale che gli interventi (sia di efficienza energetica del Titolo II, sia di impiantistica del Titolo III) sono ammissibili solo se realizzati su edifici o unità immobiliari che, a tale data, erano già provvisti di un impianto di riscaldamento.
Ecco i dettagli tecnici precisati dal GSE su cosa si intende per "esistente e funzionante":
- Connesso e utilizzato: L'impianto termico deve esistere fisicamente, deve essere allacciato e attivo. Non sono assolutamente ammesse istanze per edifici in cui i generatori sono già stati rimossi prima dell'invio della pratica, né per edifici al grezzo, in costruzione o ruderi sprovvisti di climatizzazione.
- Deroghe sulla non funzionalità: Un impianto può essere considerato ammissibile anche se temporaneamente non funzionante, ma solo per ragioni specifiche e contingenti (ad esempio, per una straordinaria messa in sicurezza dell'impianto stesso). Al contrario, un inutilizzo sistematico e continuativo da molti anni rappresenta una criticità e una causa di esclusione.
- Dimostrazione: Per dimostrare l'esistenza dell'impianto ante-operam, il GSE richiede obbligatoriamente un'adeguata documentazione fotografica che ritragga la centrale termica o il locale di installazione con il vecchio generatore ancora presente e allacciato prima dei lavori. Il libretto di impianto ante-operam non è un documento strettamente obbligatorio da caricare sul portale, ma ne è fortemente consigliata la conservazione.
In sintesi, se un edificio era privo di riscaldamento al 25 dicembre 2025 (o se vi è stato installato un impianto fittizio o temporaneo dopo tale data), non è possibile accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0 per l'installazione di nuovi generatori come pompe di calore o caldaie a biomassa.
Fonti: Slide Webinar 12 gennaio 2026; Decreto 7 agosto 2025, Art. 8; Regole Applicative, Paragrafo 2
#477Come mai il GSE, in una FAQ sul conto termico 3.0 del 19 febbraio 2026 parla di impianto funzionante alla data di trasmissione della richiesta di accesso all'incentivo e non del 25 dicembre 2025, data di entrata in vigore del DM 7 agosto 2025?Nuova
Hai fatto un'osservazione eccellente e hai perfettamente ragione a sollevare il dubbio. La risposta riportata in quella specifica FAQ del GSE contiene un'evidente inesattezza (molto probabilmente un "refuso" o un copia-incolla non aggiornato dalle vecchie FAQ del Conto Termico 2.0) e si pone in diretta contraddizione sia con il testo di legge, sia con la logica stessa del meccanismo.
Ecco perché la dicitura "funzionante alla data di trasmissione della richiesta" è sbagliata e qual è la regola reale basata sulle fonti normative ufficiali del Conto Termico 3.0:
- Il testo di legge smentisce la FAQ (La regola del 25 dicembre 2025). Il D.M. 7 agosto 2025 parla chiaro. All'Articolo 10, comma 2, stabilisce testualmente che gli interventi sono ammissibili "solo se realizzati su edifici o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto". Questa data (il 25 dicembre 2025) rappresenta uno spartiacque normativo inserito dal legislatore con un preciso intento "anti-elusivo": serve a impedire che qualcuno installi oggi una stufetta fittizia in un immobile non riscaldato al solo scopo di poter chiedere l'incentivo domani. Durante i webinar ufficiali, il GSE ha ribadito questo divieto assoluto confermando che se l'impianto non c'era all'entrata in vigore del decreto, la pratica verrà respinta.
- L'impossibilità logica per le pratiche in Accesso Diretto. Affermare che il vecchio impianto debba essere funzionante "alla data di trasmissione della richiesta" è un paradosso tecnico per la stragrande maggioranza delle pratiche. Nel meccanismo di Accesso Diretto (obbligatorio per i privati e opzionale per la PA), la richiesta di incentivo deve essere trasmessa sul portale entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Al momento dell'invio della pratica, il vecchio generatore è già stato smontato, rimosso e conferito in discarica (con tanto di obbligo di certificato di smaltimento da conservare). È fisicamente impossibile che il vecchio impianto sia "funzionante" nel giorno in cui si trasmette la richiesta al GSE. L'impianto doveva essere funzionante prima dell'inizio dei lavori (fase ante-operam) e immortalato tramite documentazione fotografica.
- La dichiarazione vincolante sul Portaltermico. A conferma definitiva dell'errore materiale contenuto in quella FAQ, c'è la procedura informatica stessa del GSE. Durante la fase di caricamento della richiesta sul nuovo Portaltermico, prima dell'invio finale, il sistema obbliga il Soggetto Responsabile a spuntare una serie di dichiarazioni vincolanti. Tra queste, la piattaforma richiede di dichiarare esplicitamente che gli interventi vengono realizzati su edifici dotati di "impianti di climatizzazione invernale esistenti alle data di entrata in vigore del presente decreto".
Il GSE ha commesso un errore di stesura in quella specifica risposta. La regola corretta, e legalmente vincolante, è che l'edificio deve essere dotato di un impianto termico (anche fosse un termocamino o una stufa) che risulti esistente alla data del 25 dicembre 2025 e funzionante prima dell'inizio dei lavori di sostituzione.
Fonti: Decreto 7 agosto 2025, Art. 10, comma 2; Webinar 03/02/2026; Webinar 19/01/2026; Regole Applicative, Par. 12.7 e 9.14.4
#478E’ corretto considerare l'impianto esistente alla data del 25 dicembre 2025 e funzionante alla data di presentazione della richiesta di accesso al conto termico?Nuova
No, non è corretto formulare la regola in questo modo, specialmente per quanto riguarda la dicitura "alla data di presentazione della richiesta".
Per essere tecnicamente ineccepibili e in linea con la normativa, la formulazione corretta è: l'impianto deve essere esistente alla data del 25 dicembre 2025 e deve risultare funzionante prima dell'inizio dei lavori (nella fase ante-operam).

Ecco nel dettaglio perché la tua sintesi va corretta, distinguendo le due fasi:
- Esistente al 25 dicembre 2025 (Corretto). Questa parte della tua affermazione è esatta. Il D.M. 7 agosto 2025 (art. 10, comma 2) stabilisce esplicitamente che gli interventi sono ammissibili solo se realizzati su edifici che risultavano dotati di un impianto di climatizzazione invernale esistente alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero il 25 dicembre 2025. Questo è lo sbarramento temporale introdotto per evitare che vengano installati vecchi generatori fittizi oggi, al solo scopo di poter accedere al Conto Termico in futuro.
- Funzionante alla data di presentazione della richiesta (Sbagliato). Affermare che l'impianto debba essere funzionante nel giorno esatto in cui si preme il tasto "invia" sul Portaltermico è un errore logico per la stragrande maggioranza delle pratiche. La dimostrazione del funzionamento deve essere riferita alla fase precedente all'inizio dei lavori di smantellamento.
Questo si spiega analizzando le due diverse modalità di accesso al meccanismo:
- Il paradosso per l'Accesso Diretto (Privati, Imprese, PA a fine lavori): La procedura di Accesso Diretto prevede che la richiesta di incentivo venga inviata sul portale entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori. Al momento della trasmissione della pratica, i lavori sono finiti, il nuovo generatore è installato e il vecchio impianto è già stato smontato, dismesso e conferito in discarica. È fisicamente impossibile, quindi, che il vecchio generatore sia "funzionante" nel momento in cui si presenta la richiesta al GSE. Il GSE richiede infatti che venga data evidenza (ad esempio tramite documentazione fotografica ante-operam) che il vecchio generatore fosse installato, allacciato, dotato di tutti i raccordi e funzionante prima di essere rimosso per far posto a quello nuovo. "Non inviate istanze con generatori già rimossi" riferendovi a foto scattate a cantiere iniziato, ha precisato il GSE.
- L'unica eccezione concettuale (La Prenotazione per PA ed ETS): L'unica casistica in cui la tua frase potrebbe avere un senso logico è quella dell'accesso tramite Prenotazione. Questa modalità è riservata esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti del Terzo Settore e permette di richiedere l'incentivo per lavori ancora da avviare o appena assegnati. Solo in questo specifico caso, nel giorno in cui l'ente presenta la pratica di prenotazione al GSE, l'edificio possiede ancora il vecchio impianto fisicamente attaccato al muro e funzionante.
In sintesi, la regola aurea che copre tutte le casistiche e non genera malintesi è: l'edificio doveva essere dotato di un impianto esistente al 25 dicembre 2025 e tale impianto doveva essere connesso e funzionante nella fase ante-operam, prima che il cantiere avesse inizio.
Fonti: Decreto 7 agosto 2025, Articolo 10, comma 2; Webinar 12 gennaio 2026; Webinar 19 gennaio 2026; Webinar 3 febbraio 2026
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