Impianto Esistente e Funzionante
#58Se l'intervento insiste su un immobile con impianto esistente ma disattivato, l'accesso all'incentivo è consentito?
Sì, ma con limitazioni. Il requisito fondamentale è che l'edificio sia dotato di un impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante. Tuttavia, le fonti chiariscono come gestire i casi di guasto o fermo impianto. Deroga per Manutenzione e Messa in Sicurezza. Sebbene la regola generale richieda un impianto "attivo e funzionante", è ammissibile un impianto…
Leggi la risposta completaFonti: Webinar 26/01/2026, Minuto 44 circa e FAQ; D.M. 7 agosto 2025, Art. 10 comma 2; Regole Applicative, Paragrafo 12.7
#59Una caldaia installata ma non registrata al catasto impianti è considerabile come caldaia già esistente?
Sì. Sebbene l'edificio debba essere necessariamente dotato di un impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante per poter accedere agli incentivi, la normativa non richiede esplicitamente che il vecchio generatore (quello da sostituire) sia già registrato al catasto impianti regionale al momento della domanda. È necessario però fare una distinzione fondamentale tra la situazione ante-operam…
Leggi la risposta completaFonti: Webinar 3 febbraio 2026; Webinar 26 gennaio 2026; Decreto 7 agosto 2025, Allegato 1, Paragrafo 2; Regole Applicative, Paragrafo 9.1
#60È obbligatorio allegare il libretto per un impianto esistente in fase di richiesta?
No, non è obbligatorio caricarlo sul portale, ma è necessario averlo. Durante i webinar è stato chiarito che il libretto di impianto ante-operam non figura tra i documenti da caricare obbligatoriamente in fase di richiesta, ma è un documento che si consiglia vivamente di conservare per eventuali controlli. La sua presenza è fondamentale per attestare la data di installazione (necessaria ad esempio per le pompe di calore "add-on" che richiedono caldaie con meno di 5 anni) e la corretta manutenzione.
Fonti: Webinar 26/01/2026, FAQ Libretto ante operam; Webinar "Focus Efficienza Energetica", Minuto 20 circa
#61In assenza di libretto impianto si può comunque considerare l'impianto esistente?
Sì, se l'esistenza è dimostrabile altrimenti. Poiché il libretto non va caricato obbligatoriamente, l'esistenza dell'impianto può essere verificata attraverso altri elementi probatori in sede di controllo o richiesta integrazioni. È fondamentale produrre una documentazione fotografica chiara che mostri il generatore installato e collegato alla rete di distribuzione (raccordi idraulici, elettrici, adduzione combustibile) e la foto della targa identificativa.
N.B.: Durante i webinar del GSE è stato chiarito che il libretto di impianto ante-operam non figura tra i documenti da caricare obbligatoriamente durante la richiesta, ma è un documento che si consiglia vivamente di conservare per eventuali controlli. Vedi FAQ #60.
Fonti: Webinar 26/01/2026, FAQ Libretto ante operam; Regole Applicative, Paragrafo 9.11.4 e note correlate
#62Se l'impianto di climatizzazione è già realizzato con pompa di calore elettrica, è possibile installare FTV, contabilizzatori e altri interventi?
Dipende dall'intervento.
- Fotovoltaico (Titolo II.H): No. L'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo è incentivabile esclusivamente se realizzata congiuntamente alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione esistente con un impianto dotato di nuove pompe di calore elettriche. Non è ammesso l'abbinamento se la pompa di calore è già esistente (es. revamping) o se inserita in un sistema ibrido.
- Building Automation (Titolo II.F): Sì, per PA e soggetti del terziario, l'intervento di building automation è incentivabile come intervento autonomo di efficienza energetica su impianti esistenti.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 5 comma 1 lett. h); Webinar 26/01/2026, FAQ Fotovoltaico e Revamping; Regole Applicative, Paragrafo 9.8
#63Come dimostrare che l'impianto è esistente?
La dimostrazione avviene principalmente tramite la documentazione fotografica ante-operam. Le foto devono ritrarre:
- Il generatore è installato nel suo locale tecnico.
- La targa del generatore (o una prova equivalente se la targa è illeggibile/assente per vecchi apparecchi).
- I collegamenti idraulici ed elettrici che provano che l'impianto è allacciato e non semplicemente "appoggiato". In aggiunta, l'asseverazione del tecnico attesta formalmente la presenza e la funzionalità dell'impianto.
Leggi anche la FAQ 476 su entro quale data un impianto debba essere esistente
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.11.4; Webinar 26/01/2026, FAQ Funzionalità impianto
#64Nel caso di camini aperti e stufe come si procede?
Gli apparecchi come stufe e termocamini sono assimilati agli impianti termici esistenti se sono fissi e la somma delle potenze nominali del focolare è maggiore o uguale a 5 kWt.
Per i camini aperti: In luogo del certificato di smaltimento (spesso impossibile da ottenere), è necessario chiudere in via definitiva la canna fumaria (o la sezione di essa collegata al camino) tramite appositi sistemi permanenti e documentare l'operazione con foto post-operam.
Fonti: Allegato 1 del Decreto, Definizione n. 22; Regole Applicative, Nota 30 e Paragrafo 12.7
#65Un edificio dotato di impianto di climatizzazione funzionante ma non in funzione da 6 mesi può accedere al contributo?
Sì. Un disuso temporaneo non pregiudica l'ammissibilità, purché l'impianto sia tecnicamente "funzionante" e sia presente/collegato al momento dell'intervento. La normativa richiede che l'edificio sia "dotato di impianto", il che implica che l'impianto non sia stato rimosso o scollegato permanentemente (es. contatore rimosso da anni, impianto cannibalizzato).
Fonti: Webinar 26/01/2026, FAQ Funzionalità impianto
#66Se l'edificio ha un impianto ma non c'è contatore perché non utilizzato da anni, nel momento in cui viene rimesso in funzione poi si può far richiesta per cambio generatore?
È una criticità. Se l'impianto è privo di contatore (utenza cessata) e non utilizzato da anni, il GSE potrebbe considerarlo come edificio non funzionante o "rudere", escludendolo dagli incentivi. Tuttavia, se l'impianto viene riattivato (riallaccio utenze, manutenzione che ne attesti la funzionalità) prima di avviare la pratica di sostituzione e i lavori incentivati, potrebbe rientrare nei requisiti. Per il dimensionamento del fotovoltaico o per la diagnosi energetica, in assenza di bollette storiche (consumi azzerati), sarà necessario produrre relazioni tecniche specifiche o asseverazioni per stimare i fabbisogni energetici dell'edificio.
Fonti: Webinar 26/01/2026, FAQ Edifici non utilizzati da anni e assenza bollette; Regole Applicative, Paragrafo 9.8.4
#67In caso di sostituzione di caldaia con pompa di calore, viene richiesto se bassa o media temperatura. Si riferisce alla temperatura di mandata dell'impianto? Come si dimostra se PdC asservisce radiante o termosifoni? Se i termosifoni funzionano a basse temperature, come lo si dimostra?
La distinzione tra bassa e media temperatura si riferisce alle condizioni standard di riferimento definite dai Regolamenti europei (Ecodesign) per la pompa di calore: bassa temperatura corrisponde a una temperatura di mandata di 35°C, mentre media temperatura corrisponde a 55°C. La scelta sul portale deve riflettere la tipologia di pompa di calore installata e le…
Leggi la risposta completaFonti: Webinar 3 febbraio 2026; Regole Applicative, Paragrafo 9.9.1
#68Con "impianto di climatizzazione invernale" si intende solo il generatore o tutto il sistema (generatore + distribuzione + terminali)?
La definizione normativa di "impianto termico" o "impianto di climatizzazione invernale" comprende il sistema integrato costituito da generatore, sistemi di distribuzione e sistemi di emissione (terminali). Tuttavia, ai fini dell'accesso agli incentivi per la "sostituzione", l'intervento principale riguarda la rimozione del vecchio generatore e l'installazione del nuovo. Il requisito di ammissibilità ("edificio dotato di impianto") richiede che l'edificio sia servito da un sistema funzionante capace di climatizzare gli ambienti; se mancano i terminali o la distribuzione, l'edificio potrebbe non essere considerato "dotato di impianto" ai fini dell'incentivo.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lett. l) e Allegato 1; Regole Applicative, Paragrafo 9.1
#69Il libretto d'impianto deve avere data antecedente al 26/09/2025?
Non vi è una data di "scadenza" specifica come il 26/09/2025 citata esplicitamente nelle fonti per il libretto. Il requisito fondamentale è che l'impianto sia esistente alla data di presentazione della richiesta (o alla data di entrata in vigore del Decreto per certi aspetti). Il libretto di impianto (o di centrale) è il documento necessario per provare l'esistenza e la configurazione dell'impianto ante-operam. Esso deve essere regolarmente compilato e aggiornato, dimostrando che l'impianto era presente prima dell'intervento di sostituzione.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.9.4 e 12.5; D.M. 7 agosto 2025, Art. 4 comma 2
#70Lo smaltimento del generatore funzionante avvenuto prima di aver presentato la richiesta (per necessità strutturali): si può rientrare nell'incentivo?
È rischioso. Le Regole Applicative e i webinar sottolineano che non bisogna inviare istanze con generatori già rimossi se non è stata adeguatamente documentata la situazione ante-operam. È fondamentale disporre della documentazione fotografica che attesti la presenza del generatore installato e collegato (ante-operam) e del libretto di impianto. Se il generatore è stato rimosso per cause di forza maggiore (es. rottura improvvisa, necessità strutturali) prima della richiesta, è essenziale aver conservato tutta la documentazione probatoria (foto, libretto, certificato di smaltimento) che dimostri l'esistenza e la funzionalità dell'impianto immediatamente prima della rimozione. Senza la prova dell'esistente ("ante"), la richiesta viene rigettata.
Fonti: Webinar 26/01/2026; Regole Applicative, Paragrafo 9.9.4
#71È possibile sostituire un sistema a PdC obsoleto con una nuova PdC elettrica abbinata al FV per un edificio pubblico?
Sì. L'intervento incentivabile (III.A) riguarda la "sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti", senza vincoli sulla tecnologia del generatore sostituito (che può essere anche una vecchia pompa di calore). Se l'intervento prevede l'installazione di una nuova pompa di calore elettrica che sostituisce l'impianto esistente, è possibile accedere all'incentivo trainante (III.A) e abbinare l'installazione dell'impianto fotovoltaico (II.H).
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 8 comma 1 lett. a) e Art. 5 comma 1 lett. h); Regole Applicative, Paragrafo 9.8 e 9.9
#72Dobbiamo controllare il vecchio accatastamento degli impianti sostituiti?
No. Come chiarito nelle FAQ del webinar, la norma stabilisce che l'edificio debba essere dotato di impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante, ma non richiede esplicitamente la registrazione del vecchio generatore (quello da sostituire) presso il catasto impianti regionale al momento dell'entrata in vigore del decreto. È invece obbligatorio che l'impianto installato nella configurazione post-operam sia registrato presso i pertinenti catasti regionali, ove presenti.
Fonti: Webinar 3 febbraio 2026, FAQ Requisiti tecnici; Regole Applicative, Paragrafo 8 punto 4
#73Se un impianto ha già usufruito del CT 2.0 più di 5 anni fa, è possibile sostituire lo stesso componente con il CT 3.0? Le regole dicono "non sono ammissibili più richieste sullo stesso componente per cui sia già stato riconosciuto l'incentivo": come si applica nel caso di sostituzione dopo il termine del precedente incentivo?
Sì, è possibile. Il divieto di richiedere incentivi per lo stesso componente si riferisce al cumulo o alla doppia incentivazione per il medesimo intervento ancora in corso di incentivazione. Tuttavia, le Regole Applicative specificano che il mantenimento dei requisiti deve essere garantito per 5 anni dall'erogazione dell'incentivo. Decorsi i 5 anni (periodo di vita utile normativa dell'intervento ai fini del Conto Termico), l'obbligo decade. Pertanto, se un impianto incentivato col CT 2.0 ha terminato il suo periodo di vincolo (5 anni), può essere sostituito con un nuovo intervento incentivabile col CT 3.0, purché si tratti di una nuova sostituzione che rispetti i requisiti attuali (es. miglioramento efficienza).
Fonti: Webinar 3 febbraio 2026; Regole Applicative, Paragrafo 8
#476Un impianto può essere sostituito con il conto termico 3.0 se è esistente entro quale data?
Per poter essere sostituito accedendo agli incentivi del Conto Termico 3.0, l'impianto di climatizzazione invernale preesistente deve risultare esistente e funzionante alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, ovvero il 25 dicembre 2025. La normativa stabilisce infatti come regola generale che gli interventi (sia di efficienza energetica del Titolo II, sia di impiantistica…
Leggi la risposta completaFonti: Slide Webinar 12 gennaio 2026; Decreto 7 agosto 2025, Art. 8; Regole Applicative, Paragrafo 2
#477Come mai il GSE, in una FAQ sul conto termico 3.0 del 19 febbraio 2026 parla di impianto funzionante alla data di trasmissione della richiesta di accesso all'incentivo e non del 25 dicembre 2025, data di entrata in vigore del DM 7 agosto 2025?
Hai fatto un'osservazione eccellente e hai perfettamente ragione a sollevare il dubbio. La risposta riportata in quella specifica FAQ del GSE contiene un'evidente inesattezza (molto probabilmente un "refuso" o un copia-incolla non aggiornato dalle vecchie FAQ del Conto Termico 2.0) e si pone in diretta contraddizione sia con il testo di legge, sia con la…
Leggi la risposta completaFonti: Decreto 7 agosto 2025, Art. 10, comma 2; Webinar 03/02/2026; Webinar 19/01/2026; Regole Applicative, Par. 12.7 e 9.14.4
#478E’ corretto considerare l'impianto esistente alla data del 25 dicembre 2025 e funzionante alla data di presentazione della richiesta di accesso al conto termico?
No, non è corretto formulare la regola in questo modo, specialmente per quanto riguarda la dicitura "alla data di presentazione della richiesta". Per essere tecnicamente ineccepibili e in linea con la normativa, la formulazione corretta è: l'impianto deve essere esistente alla data del 25 dicembre 2025 e deve risultare funzionante prima dell'inizio dei lavori (nella…
Leggi la risposta completaFonti: Decreto 7 agosto 2025, Articolo 10, comma 2; Webinar 12 gennaio 2026; Webinar 19 gennaio 2026; Webinar 3 febbraio 2026
#487Edificio vincolato con impianto mai collaudato (caldaie rimosse per abuso edilizio): si può ottenere l’incentivo del Conto Termico 3.0 riattivando l’impianto prima della richiesta preliminare?
Il caso riguarda un edificio vincolato. Nel 2007 è stato realizzato un impianto con caldaie per singolo appartamento e fancoil e predisposizione per gruppo frigorifero per ogni piano. A causa di una denuncia per abusi per collocamento apparecchiature su elementi non approvati dalla Soprintendenza viene fermato il cantiere nel 2008 e l’impresa viene pagata dei…
Leggi la risposta completaFonti: DM 7 agosto 2025, Articolo 10, comma 2; Regole Applicative, Paragrafo 4.2; Webinar 19 gennaio 2026; Webinar 26 gennaio 2026
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