#477Come mai il GSE, in una FAQ sul conto termico 3.0 del 19 febbraio 2026 parla di impianto funzionante alla data di trasmissione della richiesta di accesso all'incentivo e non del 25 dicembre 2025, data di entrata in vigore del DM 7 agosto 2025?
Hai fatto un'osservazione eccellente e hai perfettamente ragione a sollevare il dubbio. La risposta riportata in quella specifica FAQ del GSE contiene un'evidente inesattezza (molto probabilmente un "refuso" o un copia-incolla non aggiornato dalle vecchie FAQ del Conto Termico 2.0) e si pone in diretta contraddizione sia con il testo di legge, sia con la logica stessa del meccanismo.
Ecco perché la dicitura "funzionante alla data di trasmissione della richiesta" è sbagliata e qual è la regola reale basata sulle fonti normative ufficiali del Conto Termico 3.0:
- Il testo di legge smentisce la FAQ (La regola del 25 dicembre 2025). Il D.M. 7 agosto 2025 parla chiaro. All'Articolo 10, comma 2, stabilisce testualmente che gli interventi sono ammissibili "solo se realizzati su edifici o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto". Questa data (il 25 dicembre 2025) rappresenta uno spartiacque normativo inserito dal legislatore con un preciso intento "anti-elusivo": serve a impedire che qualcuno installi oggi una stufetta fittizia in un immobile non riscaldato al solo scopo di poter chiedere l'incentivo domani. Durante i webinar ufficiali, il GSE ha ribadito questo divieto assoluto confermando che se l'impianto non c'era all'entrata in vigore del decreto, la pratica verrà respinta.
- L'impossibilità logica per le pratiche in Accesso Diretto. Affermare che il vecchio impianto debba essere funzionante "alla data di trasmissione della richiesta" è un paradosso tecnico per la stragrande maggioranza delle pratiche. Nel meccanismo di Accesso Diretto (obbligatorio per i privati e opzionale per la PA), la richiesta di incentivo deve essere trasmessa sul portale entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Al momento dell'invio della pratica, il vecchio generatore è già stato smontato, rimosso e conferito in discarica (con tanto di obbligo di certificato di smaltimento da conservare). È fisicamente impossibile che il vecchio impianto sia "funzionante" nel giorno in cui si trasmette la richiesta al GSE. L'impianto doveva essere funzionante prima dell'inizio dei lavori (fase ante-operam) e immortalato tramite documentazione fotografica.
- La dichiarazione vincolante sul Portaltermico. A conferma definitiva dell'errore materiale contenuto in quella FAQ, c'è la procedura informatica stessa del GSE. Durante la fase di caricamento della richiesta sul nuovo Portaltermico, prima dell'invio finale, il sistema obbliga il Soggetto Responsabile a spuntare una serie di dichiarazioni vincolanti. Tra queste, la piattaforma richiede di dichiarare esplicitamente che gli interventi vengono realizzati su edifici dotati di "impianti di climatizzazione invernale esistenti alle data di entrata in vigore del presente decreto".
Il GSE ha commesso un errore di stesura in quella specifica risposta. La regola corretta, e legalmente vincolante, è che l'edificio deve essere dotato di un impianto termico (anche fosse un termocamino o una stufa) che risulti esistente alla data del 25 dicembre 2025 e funzionante prima dell'inizio dei lavori di sostituzione.
Fonti: Decreto 7 agosto 2025, Art. 10, comma 2; Webinar 03/02/2026; Webinar 19/01/2026; Regole Applicative, Par. 12.7 e 9.14.4
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