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38 FAQ totali

Categoria Catastale e Destinazione D’uso

#74La categoria catastale di riferimento è solo quella ante intervento o può essere quella post-intervento?

È quella ante-operam per il Titolo II. Per l'ammissibilità dei Soggetti Privati (incluse imprese ed ETS economici) agli interventi del Titolo II (Efficienza Energetica, es. isolamento, infissi, building automation), il requisito fondamentale è che l'edificio ricada nell'ambito terziario (es. categorie A/10, B, C/1, D, E). I soggetti privati possono accedere a tali incentivi esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all'ambito terziario. Se l'edificio è residenziale (Gruppo A eccetto A/10) nello stato di fatto, l'impresa è esclusa dagli interventi del Titolo II, anche se l'obiettivo è il cambio di destinazione d'uso, poiché la verifica si basa sulla categoria catastale di partenza.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 4 comma 1 lett. b); Webinar "Focus Interventi Efficienza", Minuto 1:19; Regole Applicative, Tabella 4

#75La data di costituzione dell'immobile resta sempre nel 2012?

No. Il vincolo temporale del 2012, presente nella precedente normativa (Conto Termico 2.0), è stato superato. La definizione di "edificio esistente" nel nuovo decreto richiede che l'immobile sia iscritto al catasto edilizio urbano (o che sia stata presentata domanda di accatastamento) alla data di presentazione della richiesta di incentivazione.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lett. i); Regole Applicative, Paragrafo 4.1 punto 3

#76Anche accatastati oltre il 2012?

Sì. Come specificato nella risposta precedente, l'unico vincolo è che l'edificio sia esistente e regolarmente accatastato al momento della presentazione della domanda. Sono esclusi dagli incentivi solo gli edifici in costruzione censiti nella categoria catastale F/3.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lett. i); Regole Applicative, Paragrafo 4.1 punto 3

#437Riportate nelle FAQ la non rilevanza della data del 2012, mentre nelle regole applicative tra la Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile viene specificato: nel caso di intervento in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento, che accede agli incentivi del Decreto per richieste il cui titolo edilizio sia presentato tra il 31 maggio 2012 e fino al 13 giugno 2022. Mi pare che le due informazioni siano discordanti.
Nuova

Hai sollevato un ottimo punto: a una prima lettura, la semplificazione riportata nelle prime due FAQ e la rigorosa prescrizione documentale delle Regole Applicative possono sembrare in contraddizione. In realtà, non c'è discordanza, ma si tratta della gestione di due regimi normativi diversi legati alla data in cui è stato richiesto il titolo edilizio per l'intervento.

Il nodo cruciale per comprendere questa differenza è lo spartiacque normativo del 13 giugno 2022, data in cui è entrato in vigore l'obbligo del nuovo D.Lgs. 199/2021 che ha abrogato e sostituito il vecchio D.Lgs. 28/2011.

Ecco la spiegazione dettagliata del perché le Regole Applicative richiedono ancora quella specifica relazione e come si applica la norma:

  1. Il regime per i titoli edilizi richiesti DOPO il 13 giugno 2022 (La regola generale attuale).

Il D.Lgs. 199/2021 ha introdotto una novità molto favorevole per il Conto Termico. L'art. 26, comma 6 stabilisce che, nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi del Conto Termico per la totalità dell’incentivo previsto, anche se quegli impianti sono installati per assolvere a un obbligo di legge. Di conseguenza, per tutti i progetti recenti (con titolo edilizio posteriore al 13 giugno 2022), non è più necessario "scorporare" la quota d'obbligo: l'intero impianto prende l'incentivo. Ecco perché, in termini generali e nelle FAQ, si tende a dire che il vecchio calcolo delle quote non rileva più.

  1. Il regime per i titoli edilizi richiesti PRIMA del 13 giugno 2022 (L'eccezione delle Regole Applicative).

Poiché in edilizia esistono iter molto lunghi, è possibile che un Soggetto Responsabile richieda oggi il Conto Termico 3.0 per la fine lavori di un cantiere il cui titolo edilizio originario era stato presentato anni fa, ricadendo sotto la vecchia normativa (art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11). Sotto il vecchio D.Lgs. 28/2011 (valido per le richieste di titolo presentate tra il 31 maggio 2012 e il 13 giugno 2022), la regola era molto più restrittiva: la quota di impianto installata per coprire l'obbligo di legge non era incentivabile. Poteva prendere l'incentivo solo l'eventuale parte di impianto che "eccedeva" tale obbligo.

Le Regole Applicative devono coprire tutte le casistiche legali, incluse quelle "ereditate" dal passato. Pertanto, la richiesta di quella specifica documentazione non è un refuso, ma si applica esclusivamente a una casistica ben precisa:

  • Se stai realizzando una ristrutturazione rilevante e hai presentato la pratica edilizia in Comune dopo il 13 giugno 2022: la data del 2012 non ti riguarda, prendi l'incentivo su tutto l'impianto e non devi allegare la relazione di scorporo delle quote.
  • Se stai chiedendo il Conto Termico per una ristrutturazione rilevante il cui titolo edilizio originario è stato presentato in Comune tra il 31 maggio 2012 e il 13 giugno 2022: sei soggetto al vecchio regime. Devi obbligatoriamente far redigere al tecnico abilitato la relazione che attesta quanta parte dell'impianto serve per l'obbligo (non incentivata) e quanta accede all'incentivo.

Nota: Come specificato dalle Regole Applicative, questa agevolazione per le ristrutturazioni rilevanti non si applica agli edifici di "nuova costruzione", i quali continuano a non poter accedere al Conto Termico per coprire gli obblighi di legge sulle rinnovabili, fatta eccezione per il caso specifico della trasformazione in NZEB.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafi inerenti la documentazione da conservare (es. Paragrafo 9.10.4); D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, Articolo 11, comma 4; D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, Articolo 26, comma 6

#77Se a seguito di intervento cambia la classe catastale da residenziale a terziario, è possibile accedere agli incentivi in qualità di impresa?

Dipende dal Titolo dell'intervento.

  • Per il Titolo II (Efficienza energetica): No. Le imprese possono accedere agli incentivi per l'efficienza energetica (es. cappotto, infissi) esclusivamente su edifici che sono già terziari nello stato ante-operam. Se l'edificio di partenza è residenziale, l'impresa non è un soggetto ammesso per il Titolo II, indipendentemente dalla destinazione futura.
  • Per il Titolo III (Fonti Rinnovabili): Sì. Le imprese possono accedere al Titolo III (es. solare termico, pompe di calore) anche su edifici residenziali, purché rispettino i vincoli specifici (es. divieto di installare apparecchi a gas).

Fonti: Webinar "Focus Interventi Efficienza", Minuto 1:19; Slide "Conto Termico 3.0: Principi, Calcoli e Massimali"; Regole Applicative, Tabella 4

#78Un edificio con categoria catastale relativa a uffici è di proprietà di 3 soggetti privati: uno di loro può essere Soggetto Responsabile?

Sì. Il Soggetto Ammesso è colui che ha la disponibilità dell'edificio (proprietario o titolare di altro diritto reale). In caso di comproprietà, uno dei comproprietari può agire come Soggetto Responsabile, sostenendo le spese e presentando la domanda. È necessario che egli abbia la disponibilità dell'immobile e l'autorizzazione degli altri comproprietari, in quanto l'edificio deve essere nella disponibilità di un unico soggetto responsabile per l'intervento.

Fonti: Slide "Area Clienti e informazioni preliminari"; D.M. 7 agosto 2025, Art. 10 comma 3 lett. b); Slide "Guida Tecnica e Normativa"

#79Un ufficio A/10 ad uso professionale rientra negli interventi del titolo II?

Sì. La categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati) è esplicitamente inclusa nella definizione di Ambito Terziario ammissibile agli interventi del Titolo II per i soggetti privati (insieme ai gruppi B, C/1, D, E). Pertanto, un soggetto privato (impresa o professionista) che interviene su un immobile A/10 può accedere a tutti gli interventi del Titolo II (come isolamento, infissi, building automation).

Fonti: Slide "Guida Tecnica e Albero Decisionale"; Slide "Privati per il Conto Termico 3.0"

#80Come vengono trattati gli edifici con destinazioni d'uso miste (residenziale/terziario)?

Le Regole Applicative dedicano una sezione specifica agli interventi realizzati su edifici "misti". Generalmente, in caso di edifici con destinazioni d'uso promiscuo, l'ammissibilità e la tipologia di interventi accessibili (in particolare per il Titolo II riservato al terziario) vengono valutate in base alla prevalenza della destinazione d'uso o alla possibilità di intervenire su parti funzionalmente autonome.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 12.10.3

#81Nell'Anagrafica edificio, per "SUPERFICIE UTILE" si intende la riscaldata o la utile da regolamento edilizio?

Nel contesto del Conto Termico, la superficie utile (Sed) fa generalmente riferimento alla superficie utile calpestabile dell'edificio o dell'unità immobiliare oggetto di intervento (al netto di tramezzi e murature), che delimita il volume climatizzato. Ad esempio, per gli interventi di illuminazione (II.E) e building automation (II.F), i modelli di asseverazione richiedono esplicitamente la "Superficie utile calpestabile dell’immobile".

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 2 Paragrafo 1.2; Regole Applicative, Allegato 2 - Modello 8 Asseverazione

#82Un C2 è considerato terziario?

Sì. Secondo i criteri di ammissibilità del Decreto, l'ambito terziario comprende il Gruppo C con la sola esclusione delle categorie C/6 (box/autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). Pertanto, la categoria C/2 (Magazzini e locali di deposito) rientra nell'ambito terziario, permettendo l'accesso agli interventi del Titolo II (efficienza energetica) anche alle imprese.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1 - Tabella 1; Webinar 26/01/2026

#83I B&B gestiti da un'impresa su edificio residenziale: come bisogna modificare la categoria catastale per usufruire degli incentivi terziario?

Le imprese possono accedere agli incentivi per interventi di efficienza energetica (Titolo II) esclusivamente su edifici appartenenti all'ambito terziario. Se il B&B è accatastato in una categoria del Gruppo A (es. A/2, A/3, A/7), risulta "ambito residenziale" e quindi l'impresa non può accedere al Titolo II (ma solo al Titolo III per le rinnovabili). Per usufruire degli incentivi del Titolo II, sarebbe necessario che l'immobile avesse una categoria catastale rientrante nel terziario (ad esempio D/2 - Alberghi e pensioni, o A/10 - Uffici), a seguito di un cambio di destinazione d'uso, fermo restando che il driver di ammissibilità è il dato catastale e non l'attività svolta.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 4 comma 1 lett. b) e Allegato 1; Webinar 3 febbraio 2026

#84L'edificio oggetto di intervento deve essere esistente, accatastato e climatizzato. Deve avere anche la conformità urbanistica?

Il rispetto della normativa vigente nazionale e locale è un prerequisito generale. Le Regole Applicative richiedono esplicitamente, tra la documentazione da conservare, il pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo (es. CILA, SCIA, Permesso di Costruire) ove previsto per la realizzazione dell'intervento. Il rilascio o la validità di tale titolo presuppone la conformità urbanistica dell'immobile su cui si interviene.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.1.4, 9.2.4 e seguenti; Webinar 26/01/2026

#85Nella compilazione del "nuovo edificio" c'è una voce "indicare il numero di scale": cosa si intende per numero di scale?

Si intende il numero di corpi scala (o vani scala) che servono l'edificio o il complesso immobiliare oggetto della richiesta. Questo dato aiuta a identificare la struttura dell'edificio, specialmente nel caso di fabbricati residenziali costituiti da più alloggi serviti da un unico corpo scala o complessi con più scale.

Fonti: Webinar 3 febbraio 2026; D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1 Definizioni punto 12

#86Se l'immobile accatastato non ha sub ma solo foglio e particella, come procedere nella compilazione? 0 dà errore.

Le definizioni allegate al Decreto specificano che, qualora il fabbricato sia costituito da un'unica unità immobiliare, il subalterno potrebbe essere assente. Nella pratica di compilazione sul portale, è necessario seguire le indicazioni della guida utente; se il campo è obbligatorio e "0" non è accettato, potrebbe essere richiesto di inserire un valore convenzionale o verificare se esiste un subalterno "implicitamente" assegnato (spesso sub. 1 o assenza di campo se non pertinente). Tuttavia, normativamente, l'assenza di subalterno è una casistica riconosciuta per unità singole su una particella.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1 Definizioni punto 49; Guida all'utilizzo del Portale CT 3.0

#87"DATA DI ACCATASTAMENTO" nel Portaltermico: a cosa corrisponde esattamente? Dove reperire il dato? Non è presente su visure catastali.

Nel Portaltermico va inserita la data in cui l'unità immobiliare è stata registrata al Catasto o la data dell'ultima variazione catastale rilevante che ha definito lo stato attuale dell'immobile. Sebbene non sempre etichettata come "data di accatastamento" sulla visura, si fa riferimento alla data di efficacia o di registrazione dell'atto di aggiornamento catastale (es. data di presentazione della planimetria o del DOCFA).

Fonti: Webinar 3 febbraio 2026; Guida all'utilizzo del Portale CT 3.0

#88Interventi sugli involucri edilizi (es. infissi, isolamento termico, cappotto). Sappiamo che sono Ammessi solo per il terziario (o PA), non per privati residenziali. Il cliente è un privato con partita IVA in quanto ha un'attività di affittacamere/case vacanze fiscalmente registrata. L'attività di affittacamere è ovviamente svolta su immobile residenziale. Quindi vi chiedo anche se l’immobile è residenziale, posso incentivare infissi o cappotto con CT 3 e inquadrando la pratica come terziario? Quindi: Soggetto responsabile = PF con partita IVA che gestisce l’attività in modo imprenditoriale, o società. Immobile, anche se residenziale, viene trattato dal GSE come terziario per gli interventi sull'involucro? Inoltre, se voglio fare sia impianto che involucro nello stesso immobile, devo fare due pratiche separate? Impianto → Pratica intestata a privato residenziale. Involucro → Pratica intestata come terziario o un’unica pratica come terziario (tutto incluso)?
Aggiornata

No, non è possibile incentivare gli interventi sull'involucro (Titolo II) se l'immobile risulta accatastato come residenziale, anche se il Soggetto Responsabile è una Partita IVA che vi svolge attività di affittacamere.

Ecco la spiegazione dettagliata basata sulle regole del Conto Termico 3.0:

  1. Il criterio di ammissibilità: Catasto vs Attività.
    Il fattore determinante per l'accesso agli incentivi del Titolo II (Efficienza Energetica: infissi, cappotto, isolamento) non è la natura giuridica del soggetto (Privato o Impresa/P.IVA) né il tipo di attività economica svolta (affittacamere), ma esclusivamente la Categoria Catastale dell'immobile.
    1. Ambito Terziario (Ammesso al Titolo II per i privati/imprese): Include le categorie A/10, Gruppo B, Gruppo C (esclusi C/6 e C/7), Gruppo D (esclusi D/9), Gruppo E (esclusi E/2, E/4, E/6).
    2. Ambito Residenziale (Escluso dal Titolo II per i privati/imprese): Include tutto il Gruppo A (esclusi A/10).

      I documenti ufficiali specificano chiaramente che il "driver" per l'ammissibilità non è il codice ATECO o l'attività svolta, ma il dato catastale dell'edificio. Se l'attività di affittacamere è svolta in un immobile accatastato come civile abitazione (es. A/2, A/3), per il GSE questo rimane Ambito Residenziale. Di conseguenza, i soggetti privati (incluse le imprese) non possono accedere agli incentivi per l'involucro su tali immobili.

  2. Gestione della Pratica (Impianto e Involucro).
    Nel caso specifico descritto (Soggetto con P.IVA su immobile residenziale):
    1. Intervento Impianto (Titolo III): È ammesso. Gli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (es. Pompa di Calore) sono accessibili anche ai privati su edifici residenziali.
    2. Intervento Involucro (Titolo II): È inammissibile.

      Come procedere con la richiesta: Non dovete fare due pratiche separate e nemmeno una pratica unica "tutto incluso". Dovete presentare un'unica pratica esclusivamente per l'impianto (Titolo III). Gli interventi sull'involucro (infissi/cappotto) dovranno essere scorporati e sostenuti senza l'incentivo del Conto Termico (eventualmente valutando le detrazioni fiscali come l'Ecobonus, se compatibili con il regime fiscale del soggetto), poiché inserirli nella pratica porterebbe al rigetto della parte relativa all'involucro o dell'intera istanza per mancanza dei requisiti di accesso (edificio non terziario).

Sintesi

  • Soggetto Responsabile: Persona fisica con Partita IVA (Impresa).
  • Immobile: Residenziale (es. A/2).
  • Intervento Involucro: NON AMMESSO (manca il requisito "Ambito Terziario").
  • Intervento Impianto: AMMESSO (Titolo III è aperto al residenziale).

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lett. b) e Allegato 1 Tabella 1; Webinar 26/01/2026

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