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#437Riportate nelle FAQ la non rilevanza della data del 2012, mentre nelle regole applicative tra la Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile viene specificato: nel caso di intervento in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento, che accede agli incentivi del Decreto per richieste il cui titolo edilizio sia presentato tra il 31 maggio 2012 e fino al 13 giugno 2022. Mi pare che le due informazioni siano discordanti.

Hai sollevato un ottimo punto: a una prima lettura, la semplificazione riportata nelle prime due FAQ e la rigorosa prescrizione documentale delle Regole Applicative possono sembrare in contraddizione. In realtà, non c'è discordanza, ma si tratta della gestione di due regimi normativi diversi legati alla data in cui è stato richiesto il titolo edilizio per l'intervento.

Il nodo cruciale per comprendere questa differenza è lo spartiacque normativo del 13 giugno 2022, data in cui è entrato in vigore l'obbligo del nuovo D.Lgs. 199/2021 che ha abrogato e sostituito il vecchio D.Lgs. 28/2011.

Ecco la spiegazione dettagliata del perché le Regole Applicative richiedono ancora quella specifica relazione e come si applica la norma:

  1. Il regime per i titoli edilizi richiesti DOPO il 13 giugno 2022 (La regola generale attuale).

Il D.Lgs. 199/2021 ha introdotto una novità molto favorevole per il Conto Termico. L'art. 26, comma 6 stabilisce che, nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi del Conto Termico per la totalità dell’incentivo previsto, anche se quegli impianti sono installati per assolvere a un obbligo di legge. Di conseguenza, per tutti i progetti recenti (con titolo edilizio posteriore al 13 giugno 2022), non è più necessario "scorporare" la quota d'obbligo: l'intero impianto prende l'incentivo. Ecco perché, in termini generali e nelle FAQ, si tende a dire che il vecchio calcolo delle quote non rileva più.

  1. Il regime per i titoli edilizi richiesti PRIMA del 13 giugno 2022 (L'eccezione delle Regole Applicative).

Poiché in edilizia esistono iter molto lunghi, è possibile che un Soggetto Responsabile richieda oggi il Conto Termico 3.0 per la fine lavori di un cantiere il cui titolo edilizio originario era stato presentato anni fa, ricadendo sotto la vecchia normativa (art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11). Sotto il vecchio D.Lgs. 28/2011 (valido per le richieste di titolo presentate tra il 31 maggio 2012 e il 13 giugno 2022), la regola era molto più restrittiva: la quota di impianto installata per coprire l'obbligo di legge non era incentivabile. Poteva prendere l'incentivo solo l'eventuale parte di impianto che "eccedeva" tale obbligo.

Le Regole Applicative devono coprire tutte le casistiche legali, incluse quelle "ereditate" dal passato. Pertanto, la richiesta di quella specifica documentazione non è un refuso, ma si applica esclusivamente a una casistica ben precisa:

  • Se stai realizzando una ristrutturazione rilevante e hai presentato la pratica edilizia in Comune dopo il 13 giugno 2022: la data del 2012 non ti riguarda, prendi l'incentivo su tutto l'impianto e non devi allegare la relazione di scorporo delle quote.
  • Se stai chiedendo il Conto Termico per una ristrutturazione rilevante il cui titolo edilizio originario è stato presentato in Comune tra il 31 maggio 2012 e il 13 giugno 2022: sei soggetto al vecchio regime. Devi obbligatoriamente far redigere al tecnico abilitato la relazione che attesta quanta parte dell'impianto serve per l'obbligo (non incentivata) e quanta accede all'incentivo.

Nota: Come specificato dalle Regole Applicative, questa agevolazione per le ristrutturazioni rilevanti non si applica agli edifici di "nuova costruzione", i quali continuano a non poter accedere al Conto Termico per coprire gli obblighi di legge sulle rinnovabili, fatta eccezione per il caso specifico della trasformazione in NZEB.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafi inerenti la documentazione da conservare (es. Paragrafo 9.10.4); D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, Articolo 11, comma 4; D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, Articolo 26, comma 6

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