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#79Un ufficio A/10 ad uso professionale rientra negli interventi del titolo II?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Sì. La categoria A/10, uffici e studi privati, appartiene all'ambito terziario, l'unico che apre gli interventi del Titolo II ai soggetti privati e alle imprese. Insieme ad A/10 rientrano nel terziario tutto il gruppo B, il gruppo C tranne C/6 e C/7, il gruppo D tranne D/9 e il gruppo E tranne E/2, E/4 ed E/6.

Le categorie catastali dell'ambito terziario ammesse al Titolo II del Conto Termico e le esclusioni C/6, C/7, D/9

Quali categorie catastali formano l'ambito terziario

Il Titolo II finanzia l'efficienza energetica dell'involucro e degli impianti ausiliari: isolamento e cappotto, infissi, schermature solari, illuminazione, building automation. I soggetti privati e le imprese vi accedono solo su edifici dell'ambito terziario, definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto. L'elenco è tassativo, senza spazio per interpretazioni analogiche o assimilazioni di comodo.

Gruppo catastaleRientra nel terziarioEsclusioni
Gruppo A (abitazioni)Solo A/10, uffici e studi privatiIl resto del gruppo A è residenziale
Gruppo B (collegi, scuole, ospedali, caserme)Sì, per interoNessuna
Gruppo C (commerciale e depositi)Sì: C/1, C/2, C/3, C/4, C/5Escluse C/6 (box e autorimesse) e C/7 (tettoie)
Gruppo D (opifici, alberghi, teatri, banche)Sì, per interoEsclusa D/9
Gruppo E (stazioni, fari, destinazioni particolari)Escluse E/2, E/4 ed E/6

Un magazzino o deposito C/2 rientra quindi nel terziario e accede al Titolo II, così come un capannone del gruppo D o un negozio C/1. È la stessa lettura che vale per l'ufficio A/10 del quesito.

Nota bene: conta solo la classificazione catastale, non il codice ATECO né l'attività che si svolge dentro. Un professionista senza partita IVA e una società di capitali leggono la stessa tabella.

Il gruppo B merita un'osservazione in più, perché contiene scuole, ospedali e caserme. Per quegli edifici, quando pubblici, la categoria apre anche la porta delle maggiorazioni dedicate, fino al 100% dell'articolo 48-ter per destinazioni scolastiche e sanitarie. La verifica della categoria si fa alla data di presentazione dell'istanza, sulla visura aggiornata dell'immobile.

Che cosa resta fuori dall'ambito terziario

L'ambito residenziale è definito a specchio dalla lettera a) dello stesso articolo: il gruppo A per intero, escluse A/8, A/9 e A/10. Sugli immobili residenziali il privato non accede al Titolo II, nemmeno se vi svolge un'attività con partita IVA. Fa fede la categoria catastale, non l'attività economica, come nel caso dell'affittacamere su immobile residenziale.

Due categorie del gruppo A restano fuori da entrambi gli ambiti: A/8 (le ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio). Per quegli immobili il privato non ha accesso né al Titolo II né al Titolo III. Dal terziario sono escluse anche C/6 e C/7, la D/9 e le E/2, E/4 ed E/6, categorie particolari come i ponti a pedaggio, i recinti chiusi e i fari, dove un intervento di climatizzazione non avrebbe oggetto.

Discorso a parte per i fabbricati rurali, che il decreto tratta come categoria propria di edifici esistenti: le aziende agricole trovano nel Titolo III un binario dedicato per serre e fabbricati rurali, indipendente dalla tabella del terziario.

Titolo II e Titolo III seguono due regole diverse

Qui sta il punto che genera più confusione, perché il decreto disciplina i soggetti ammessi in due articoli gemelli. L'articolo 4 governa il Titolo II e apre ai privati il solo ambito terziario. L'articolo 7 governa il Titolo III e ai privati apre sia il terziario sia il residenziale.

In pratica il proprietario di un'abitazione A/2 non può isolare la casa col Conto Termico, ma può sostituire la caldaia con una pompa di calore incentivata dal Titolo III. Lo stesso vale per il condominio residenziale.

Ambito dell'edificioTitolo II (efficienza)Titolo III (rinnovabili termiche)
Terziario (A/10, B, C, D, E con esclusioni)Sì (art. 4)Sì (art. 7)
Residenziale (gruppo A tranne A/8, A/9, A/10)NoSì (art. 7)
A/8 e A/9NoNo

La tabella si legge dal punto di vista dei soggetti privati. Per le amministrazioni pubbliche il vincolo d'ambito non esiste: accedono a entrambi i Titoli su qualunque categoria ammessa dal decreto.

Sul residenziale il Titolo III resta comunque una porta larga, perché copre tutte le tecnologie dell'articolo 8, dalla pompa di calore alla caldaia a biomassa, dal solare termico ai sistemi ibridi. Quello che il privato residenziale perde è solo il capitolo dell'involucro e dell'efficienza, riservato al terziario.

Conta la categoria ante-operam o post-operam?

Per il Titolo II fa fede la categoria ante-operam, quella dell'edificio prima dei lavori. Un fabbricato residenziale che cambia destinazione in terziario solo a valle dell'intervento non sblocca il Titolo II, perché il requisito deve esistere quando la pratica parte, non quando finisce il cantiere.

Il punto è approfondito in quale categoria conta, ante o post e nel cambio di classe da residenziale a terziario.

Privati e imprese seguono la stessa regola

La categoria ammessa è identica per un privato, un professionista e un'impresa: sempre e solo l'ambito terziario per il Titolo II. Cambia l'intensità dell'incentivo, perché le imprese e gli ETS economici ricadono nel Titolo V con le sue percentuali dedicate, in ogni caso dentro il tetto del 65% dei costi ammissibili.

Sul terziario le imprese incontrano anche un requisito prestazionale in più: gli interventi come i serramenti devono determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10%, che sale al 20% nei multi-interventi, dimostrata con APE ante e post operam.

Quando l'edificio ha categorie miste, residenziale e terziario insieme, l'ammissibilità si valuta sulla destinazione prevalente in millesimi, un criterio che sposta l'analisi dal singolo subalterno all'intero fabbricato.

Un esempio pratico

Uno studio tecnico occupa un immobile A/10 e vuole rifare cappotto e serramenti. La categoria è terziario, quindi il Titolo II è ammesso senza problemi. Se lo stesso professionista possedesse anche un box C/6 adiacente, quella porzione resterebbe fuori dall'incentivo, perché il gruppo C esclude proprio C/6 e C/7.

Sposta ora lo studio in un appartamento A/2 usato come ufficio senza variazione catastale. Il Titolo II si chiude, perché l'immobile resta residenziale agli occhi del catasto, qualunque sia l'uso reale. Resterebbe aperta la strada del Titolo III, per esempio con una pompa di calore al posto della vecchia caldaia.

Se l'uso da ufficio è stabile e documentabile, la mossa giusta è perfezionare la variazione catastale in A/10 prima di presentare l'istanza, così la categoria ante operam risulta già terziaria. Farla dopo i lavori non recupera l'incentivo.

Ultimo scenario, l'impresa che efficienta il proprio capannone D/1. La categoria è ammessa, ma da impresa dovrà rispettare le intensità del Titolo V e dimostrare il risparmio minimo di energia primaria con gli APE, un vincolo che il professionista in A/10 non ha.

ImmobileCategoriaTitolo II
Studio professionaleA/10Ammesso
Magazzino o depositoC/2Ammesso
Box o autorimessaC/6Escluso
AbitazioneA/2Escluso, solo Titolo III

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lett. a) e b), Art. 4, Art. 7, Allegato 1 Tabella 1; Regole Applicative, Paragrafo 3.1 e Tabella 6 delle categorie catastali; Webinar GSE 3 febbraio 2026

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