#41Per le aziende agricole è concessa, oltre alla sostituzione, anche la nuova installazione di impianto di riscaldamento?
Sì, ma solo per gli impianti a biomassa. L'art. 25 comma 4 del Decreto ammette per le sole aziende agricole e le imprese forestali la nuova installazione, oltre alla sostituzione, di impianti a biomassa per serre e fabbricati rurali esistenti. La nuova installazione richiede un generatore certificato in classe di qualità 5 stelle.
Cosa consente l'art. 25 comma 4
Il Decreto riserva a questi due tipi di impresa un'eccezione alla regola generale, che per tutti gli altri soggetti impone la sostituzione di un impianto esistente. Per le aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è incentivata, oltre alla sostituzione, l'installazione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento a biomassa al servizio di serre, fabbricati rurali e processi produttivi, anche in assenza di un generatore preesistente.
L'eccezione copre la sola biomassa (interventi di tipo III.C), compresi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore. Per impianti oltre i 200 kW è richiesta anche l'installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore.
Serve la certificazione 5 stelle?
Sì, è la condizione che spesso viene trascurata. Nel caso di nuova installazione, l'accesso agli incentivi è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale di qualità pari a 5 stelle o superiore, la classe più alta prevista dal D.M. 186/2017 per le emissioni dei generatori a biomassa. Il generatore deve quindi rientrare nella fascia più virtuosa per polveri e rendimento, altrimenti la nuova installazione non è incentivabile.
Per le sole aree non metanizzate resta poi ammessa anche la sostituzione di generatori a GPL con biomassa, con un coefficiente premiante dedicato alle emissioni di polveri.
Solo la biomassa, non le altre tecnologie
L'apertura alla nuova installazione non si estende alle pompe di calore o al resto del Titolo III per le imprese ordinarie. Per gli altri interventi e per gli altri soggetti resta la regola della sostituzione dell'impianto esistente. Restano ferme, inoltre, le facoltà delle Regioni di limitare l'uso della biomassa nelle zone più critiche per la qualità dell'aria.
Un esempio pratico
Un'azienda agricola vuole riscaldare per la prima volta una serra oggi priva di impianto.
| Requisito | Nel caso descritto |
|---|---|
| Soggetto | azienda agricola: eccezione ammessa |
| Tecnologia | caldaia a biomassa (III.C): ammessa |
| Impianto preesistente | non necessario (nuova installazione) |
| Certificazione generatore | classe 5 stelle obbligatoria |
La serra può essere dotata ex novo di una caldaia a biomassa a 5 stelle e l'intervento è incentivabile. Se la stessa azienda volesse installare da zero una pompa di calore, invece, l'eccezione non varrebbe: per quella tecnologia servirebbe un impianto da sostituire. Prima di impostare la pratica conviene poi verificare quali investimenti sono agevolati per una società agricola.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 4, Art. 8 comma 1 lettera c; D.M. 186/2017 (classi di qualità biomassa); Regole Applicative, Paragrafo 3.2
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