#33Un capannone industriale rientrante nelle categorie catastali ammesse ma in cui si svolge attività di produzione industriale è ammissibile per interventi al Titolo II?
Sì, ma a due condizioni. L'edificio deve rientrare in una categoria catastale del terziario ammessa (l'intero gruppo D, esclusa la sola D/9) ed essere già dotato di un impianto di climatizzazione invernale funzionante. Il parametro che conta è il dato catastale dell'immobile, non l'attività produttiva svolta al suo interno né il codice ATECO dell'impresa.
Conta il catasto, non l'attività svolta
Il driver per l'ammissibilità al Titolo II è la classificazione catastale dell'immobile. Un'attività di produzione industriale non pregiudica di per sé l'accesso: se il capannone è accatastato in una categoria terziaria ammessa, gli interventi sull'involucro e sugli impianti restano incentivabili a prescindere dal ciclo produttivo ospitato.
Nel gruppo D, dove ricade la gran parte dei capannoni, sono ammesse tutte le categorie da D/1 a D/8 (opifici, alberghi, fabbricati industriali e commerciali, istituti di credito, esercizi sportivi), mentre resta esclusa la sola D/9. In sede di richiesta a saldo il GSE chiede la visura catastale aggiornata proprio per verificare la corrispondenza del dato con le categorie autorizzate.
| Categoria gruppo D | Titolo II |
|---|---|
| Da D/1 a D/8 (opifici, alberghi, industriali, commerciali, banche, sportivi) | ammesse |
| D/9 (destinazione speciale) | esclusa |
Serve un impianto di climatizzazione invernale preesistente
È il vincolo che ferma la maggior parte dei capannoni. Il Conto Termico incentiva la riqualificazione dell'esistente, quindi alla data di avvio l'edificio deve avere un impianto di climatizzazione invernale completo e funzionante. Un capannone non riscaldato, o dotato del solo raffrescamento estivo, non accede al Titolo II.
La conseguenza sul cantiere è diretta: nei webinar il GSE ha chiarito che, se il fabbricato non è riscaldato, coibentare pareti o copertura non è incentivabile, perché manca il presupposto fisico di un risparmio termico rispetto allo stato iniziale. L'impianto preesistente va inoltre rimosso solo contestualmente all'avvio del cantiere, non smontato prima.
Gli adempimenti in più per l'impresa
L'accesso al Titolo II passa per la disciplina degli aiuti di Stato del Titolo V. Due obblighi in particolare non vanno dimenticati. Il primo è la richiesta preliminare di accesso, da inviare prima di qualsiasi avvio dei lavori a pena di inammissibilità. Il secondo è la dimostrazione del risparmio di energia primaria: il progettista assevera una riduzione di almeno il 10% per un intervento singolo o del 20% per un multi-intervento, con APE ante-operam registrato prima dei lavori e APE post-operam a fine cantiere.
Un esempio pratico
Un'azienda meccanica possiede un capannone D/1 riscaldato da aerotermi e vuole coibentare la copertura.
| Verifica | Esito |
|---|---|
| Categoria catastale D/1 | ammessa (gruppo D, non D/9) |
| Impianto di riscaldamento preesistente | presente e funzionante: requisito ok |
| Risparmio energia primaria (singolo) | almeno 10%, da APE ante/post |
| Richiesta preliminare | obbligatoria prima dell'avvio |
L'intervento è ammissibile. Se lo stesso capannone fosse un deposito non riscaldato, invece, la coibentazione non sarebbe incentivabile: prima occorrerebbe dotarlo di un impianto termico. Sulla prova dell'impianto esistente aiuta il caso del capannone che deve dimostrare i consumi, mentre per il confine tra categorie resta utile la distinzione sul C/2 e l'ambito terziario.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lettera b, Art. 10 comma 2, Art. 25 commi 1-3; Regole Applicative, Paragrafo 3.3, Paragrafo 3.4, Paragrafo 12.10
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