Imprese
#30Ai fini dell'applicazione del Conto Termico 3.0 per le imprese, è ammissibile l'accesso per interventi su immobili classificabili come "bene merce"?
Sì, a patto che vengano rispettati i requisiti di mantenimento. Le imprese, incluse le società immobiliari, possono accedere agli incentivi se hanno la proprietà o la disponibilità dell'immobile. Tuttavia, è fondamentale che il requisito soggettivo (disponibilità/proprietà) e oggettivo (destinazione d'uso e accatastamento) venga mantenuto per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultima rata. Se l'immobile viene venduto prima di questo termine senza che il subentrante mantenga i requisiti e gli obblighi, si decade dall'incentivo.
Fonti: Webinar "Focus Efficienza Energetica e FAQ", Minuto 50 circa (risposta su società immobiliare); Regole Applicative, Paragrafo 3.5
#31Un'impresa che ha avviato i lavori a inizio gennaio può effettuare la comunicazione preliminare inviando una PEC?
Sì. Nelle more dell'entrata in esercizio del nuovo Portaltermico, le imprese che avviano i lavori (o li hanno avviati dopo il 25 dicembre 2025\) devono obbligatoriamente presentare la richiesta preliminare tramite PEC all'indirizzo preliminareimpreseCT3@pec.gse.it. La richiesta deve contenere i dati minimi previsti (nome impresa, descrizione progetto, date, costi, ubicazione, tipologia aiuto).
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 4.1; Webinar "Principali Novità", Slide Transizione dal CT 2.0 al CT 3.0
#32Come si fa a sapere se l'impresa è piccola, media o grande?
Per determinare la dimensione dell'impresa si applicano i criteri definiti dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6 maggio 2003 e dal D.M. 18 aprile 2005. I parametri principali sono il numero di occupati e le soglie finanziarie (fatturato o totale di bilancio), tenendo conto anche di eventuali relazioni con imprese associate o collegate. Il Soggetto Responsabile dovrà dichiarare il proprio dimensionamento, ai sensi del DPR 445/2000, in fase di richiesta.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 4.2.1; Webinar "Principali Novità", Slide Richiesta preliminare
#33Un capannone industriale rientrante nelle categorie catastali ammesse ma in cui si svolge attività di produzione industriale è ammissibile per interventi al Titolo II?
Sì, a condizione che l'edificio sia dotato di impianto di climatizzazione e rientri nelle categorie catastali dell'ambito terziario ammesse (es. Gruppo D, ad esclusione di D/9). Il "driver" per l'ammissibilità al Titolo II (efficienza energetica) è il dato catastale dell'immobile, non il settore di attività (codice ATECO) dell'impresa o l'attività produttiva svolta al suo interno.
Fonti: Webinar "Focus Efficienza Energetica e FAQ", Slide Specializzazione settore terziario; Allegato 1 del Decreto, Tabella 1
#34Villa/residence con 12 appartamenti A/2, proprietario è un'impresa SRL non iscritta al RUNTS. Si può accedere al CT 3.0 per il Titolo III? Confermate che il Titolo II è escluso?Aggiornata
Confermo in pieno la tua interpretazione: il Titolo II è escluso, mentre il Titolo III è ammissibile, ma con specifiche restrizioni dovute alla natura giuridica del proprietario.
Ecco il dettaglio normativo applicato al tuo caso specifico (impresa proprietaria di immobile residenziale):
- Conferma esclusione Titolo II (Efficienza Energetica). Il Titolo II (che comprende interventi come isolamento termico, sostituzione infissi, building automation e fotovoltaico) è precluso alla tua SRL. Il Conto Termico 3.0 ha introdotto una forte specializzazione: i soggetti privati, incluse le imprese, possono accedere al Titolo II esclusivamente se l'edificio oggetto di intervento appartiene all'ambito terziario (categorie catastali A/10, gruppi B, C, D, E con alcune esclusioni). Essendo il tuo residence composto da appartamenti in categoria A/2, l'edificio ricade nell'ambito residenziale. Di conseguenza, l'impresa non può rendicontare alcun intervento sull'involucro o installare il fotovoltaico trainato.
- Accesso al Titolo III (Rinnovabili Termiche). Sì, la SRL può accedere agli incentivi per gli interventi del Titolo III (sostituzione degli impianti di climatizzazione con pompe di calore, biomassa, solare termico, ecc.). A differenza del Titolo II, per il Titolo III non vi è preclusione catastale: i soggetti privati e le imprese possono intervenirvi anche su edifici di ambito residenziale. Inoltre, essendo l'intero stabile di proprietà di un unico soggetto (l'impresa), è pienamente ammissibile anche la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio dei 12 appartamenti.
Attenzione ai vincoli tassativi per le Imprese (Titolo V): Poiché il Soggetto Responsabile è un'impresa, l'accesso al Titolo III soggiace obbligatoriamente alle stringenti regole della disciplina per le imprese (Titolo V del Decreto). Per non perdere l'incentivo, la SRL dovrà rispettare tre requisiti fondamentali:
- Divieto assoluto del gas: L'impresa non può installare apparecchiature alimentate a combustibili fossili. Questo significa che, per climatizzare la struttura, non potrà utilizzare sistemi ibridi a gas o pompe di calore a gas, ma dovrà optare per pompe di calore 100% elettriche o sistemi a biomassa.
- Richiesta Preliminare Obbligatoria: Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa deve obbligatoriamente trasmettere al GSE la "Richiesta preliminare di accesso agli incentivi" tramite l'apposita sezione del Portaltermico. L'avvio dei lavori prima di questa comunicazione comporta l'inammissibilità.
- Limiti di intensità dell'incentivo: L'incentivo non supererà in automatico il 65% standard, ma verrà assoggettato ai massimali previsti dalla normativa sugli Aiuti di Stato in base alla dimensione dell'impresa. Per gli interventi del Titolo III, l'intensità massima è pari al 65% per le Piccole Imprese, 55% per le Medie Imprese e 45% per le Grandi Imprese.
Fonti: Decreto 7 agosto 2025, Art. 4, comma 1, Art. 7, comma 1, Art. 25, commi 2 e 3, Allegato 1, Paragrafo 1; Regole Applicative, Tabella 4 e 6 e Paragrafo 3.1. 4.2.1, 9.1.2, 12.10.3; Webinar 26/01/2026, Webinar 03/02/2026
#35La persona fisica con partita IVA è soggetto privato?
Dipende dall'iscrizione al Registro delle Imprese. Il Decreto definisce "Impresa" qualsiasi entità che esercita un'attività economica, incluse le attività a titolo individuale (ditte individuali). Generalmente, se la persona fisica con Partita IVA è iscritta al Registro delle Imprese (Camera di Commercio), è considerata un'Impresa e deve sottostare alle relative regole (es. richiesta preliminare, Titolo V). Se si tratta di un libero professionista non iscritto al Registro delle Imprese, viene solitamente trattato come Soggetto Privato (Persona Fisica).
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lett. s); Webinar 26/01/2026
#36Se il proprietario di un immobile è una persona fisica ma l'utilizzatore/detentore è un'impresa con contratto di fitto e categoria catastale C1, C3 o A10: è possibile accedere per l'impresa agli interventi del Titolo II come SA e SR?
Sì. Il Soggetto Ammesso è colui che ha la disponibilità dell'edificio (proprietario o titolare di altro diritto di godimento, come un contratto di locazione registrato) e ne sostiene le spese. Se l'impresa detiene l'immobile e questo rientra nelle categorie catastali ammesse per il terziario (es. C/1, C/3, A/10), l'impresa può presentare richiesta per interventi del Titolo II in qualità di Soggetto Ammesso e Responsabile.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 3.1; Webinar 26/01/2026
#37Nel caso di imprese/ETS economici, la riduzione del 10% (o 20% multi-intervento) di energia primaria: il perimetro di calcolo include solo interventi Titolo II o anche Titolo III? Es. BACS (Titolo II) + PdC (Titolo III) = singolo o multi-intervento?
La verifica della riduzione della domanda di energia primaria si basa sull'Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post-intervento. L'APE valuta la prestazione globale dell'edificio considerando tutti i servizi energetici presenti. Pertanto, il calcolo del risparmio conseguito (che deve essere almeno del 10% per intervento singolo o 20% per multi-intervento) riflette l'effetto combinato di tutti gli interventi realizzati (sia di efficienza Titolo II che di rinnovabili Titolo III) che incidono sull'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren). Un intervento combinato BACS (II) + PdC (III) è considerato multi-intervento.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 1; Regole Applicative, Paragrafo 4.2.1; Webinar 26/01/2026
#38Per imprese/ETS economici: la verifica della riduzione di energia primaria va effettuata considerando solo interventi Titolo II o anche Titolo III e interventi non incentivati? L'APE post è solo Titolo II o è l'APE di fine lavori globale?
La verifica si basa sull'indice EPgl,nren risultante dagli APE ante e post-intervento. L'APE post-operam è un documento ufficiale che fotografa lo stato dell'immobile alla fine dei lavori, includendo quindi tutti gli interventi realizzati (Titolo II, Titolo III ed eventuali altri lavori non incentivati che influiscono sulla prestazione). Il risparmio energetico richiesto (10% o 20%) deve emergere dal confronto tra questi due attestati globali.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 1; Webinar 26/01/2026
#39Le imprese, per accedere al CT per fonti rinnovabili (Titolo III), devono obbligatoriamente sostituire l'impianto esistente? O possono intervenire anche senza sostituzione?
Generalmente sì, devono sostituire. Gli interventi del Titolo III.A (Pompe di calore), III.B (Sistemi ibridi) e III.C (Biomassa) sono definiti come "sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti".
Eccezioni:
- Le aziende agricole e forestali possono effettuare la nuova installazione (senza sostituzione) di impianti a biomassa (III.C) per serre e fabbricati rurali.
- L'installazione di impianti solari termici (III.D) è ammessa anche senza sostituzione (integrazione).
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 8 e Art. 25 comma 4; Regole Applicative, Paragrafo 9.11
#40È stato detto che per le imprese l'incentivo è il minimo tra incentivo previsto e intensità incentivo. Non trovo questa regola sul decreto e sulle RA.
Questa regola deriva dall'applicazione congiunta degli algoritmi di calcolo (Allegato 2 del Decreto) e dei limiti agli aiuti di Stato (Titolo V del Decreto). Le Regole Applicative e il Decreto stabiliscono che l'incentivo è calcolato secondo le formule standard, ma per le imprese l'ammontare erogato non può superare le intensità massime di aiuto previste all'Art. 27 (es. 65%, 55%, 45% a seconda della taglia impresa e intervento). Pertanto, il valore effettivo è il minore tra l'incentivo calcolato con l'algoritmo (es. formula con Ci) e il tetto massimo percentuale calcolato sulle spese ammissibili.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 27; Regole Applicative, Paragrafo 4.2.1; Webinar 26/01/2026
#41Per le aziende agricole è concessa, oltre alla sostituzione, anche la nuova installazione di impianto di riscaldamento?
Sì, limitatamente agli impianti a biomassa. L'Art. 25 comma 4 del Decreto prevede specificamente che per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa all'incentivo, oltre alla sostituzione, l'installazione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 4; Regole Applicative, Paragrafo 9.11
#42Un soggetto ammesso proprietario di un capannone industriale può dimostrare i consumi energetici anche se le bollette sono intestate ad altre società affittuarie?
Le Regole Applicative (per il fotovoltaico, intervento II.H) richiedono esplicitamente di allegare copia delle bollette elettriche rappresentative dei consumi annuali dell'edificio "intestate al Soggetto Ammesso". Questo potrebbe rappresentare un vincolo se il proprietario (Soggetto Ammesso) non è l'intestatario delle utenze. In tali casi, potrebbe essere necessario che sia l'affittuario (che ha la disponibilità dell'edificio e le bollette intestate) a presentare la richiesta come Soggetto Ammesso, oppure chiarire la situazione tramite documentazione che attesti i consumi dell'edificio oggetto d'intervento.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.8.4
#43Ai sensi dell'art. 28, il limite di 30 milioni per singola impresa e per intervento: nel caso di ATI, il limite si riferisce a ciascuna impresa componente o all'ATI come soggetto unitario?
La definizione di "Impresa" fornita dal Decreto include anche quelle costituite in forma aggregata, quali le Associazioni Temporanee di Impresa (ATI). Poiché l'ATI agisce come soggetto unitario ai fini della richiesta, il limite di 30 milioni di euro (valore massimo degli incentivi cumulati per singola impresa per ciascun intervento) si applica al soggetto richiedente, ovvero all'ATI nel suo complesso.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lett. s) e Art. 28
#44I condomini vengono trattati come imprese?
No. I Condomini sono classificati tra i Soggetti Privati, distinti dalle Imprese (a meno che non esercitino attività economica, casistica rara per i condomini residenziali). Essi accedono agli incentivi secondo le regole previste per i privati (persone fisiche/condomini), senza dover sottostare agli obblighi specifici del Titolo V previsti per le imprese (es. richiesta preliminare, limiti di intensità di aiuto basati sulla dimensione aziendale).
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 3.1 - Tabella 3; Webinar 26/01/2026
#45Una società semplice agricola quali investimenti può avere agevolati?
In quanto Impresa (Azienda Agricola), la società semplice agricola può accedere:
- Agli interventi del Titolo III (produzione di energia termica da rinnovabili), con la specificità di poter realizzare anche nuove installazioni (non solo sostituzioni) di impianti a biomassa per serre e fabbricati rurali.
- Agli interventi del Titolo II (efficienza energetica), a condizione che gli edifici oggetto di intervento ricadano nelle categorie catastali dell'ambito terziario (es. D/10, fabbricati strumentali) e non residenziale.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 4; Regole Applicative, Paragrafo 3.4
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