#43Ai sensi dell'art. 28, il limite di 30 milioni per singola impresa e per intervento: nel caso di ATI, il limite si riferisce a ciascuna impresa componente o all'ATI come soggetto unitario?
All'ATI come soggetto unitario. Il Conto Termico definisce impresa anche le forme aggregate (associazioni temporanee di impresa, raggruppamenti, consorzi), quindi il tetto di 30 milioni di euro dell'art. 28 vale per l'intera ATI su quel singolo intervento, non per ciascuna impresa componente. La soglia non si moltiplica in base al numero di aziende associate.
L'ATI è un'unica impresa per il Conto Termico
La definizione di impresa del Decreto è volutamente ampia: comprende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dalla forma giuridica e dallo scopo di lucro. Il testo include tra le imprese anche quelle costituite in forma aggregata, come le associazioni temporanee di impresa (ATI), i raggruppamenti, le società di scopo e i consorzi.
La conseguenza è diretta: ai fini del Conto Termico l'ATI non è la somma di tanti richiedenti, è un solo soggetto d'impresa collettivo. L'intervento che presenta viene trattato come un'iniziativa progettuale e finanziaria unitaria.
Come funziona il limite di 30 milioni
L'art. 28 del Decreto fissa due tetti di spesa per le misure del Titolo V (imprese ed ETS economici): un plafond annuo complessivo di 150 milioni di euro e un limite di 30 milioni di euro per singola impresa e per intervento.
Poiché l'ATI è un'impresa in forma aggregata, il tetto dei 30 milioni si applica all'associazione nel suo complesso per lo specifico intervento. Non esiste alcuna norma che consenta di moltiplicare o frazionare la soglia in base al numero di mandanti e mandataria: l'incentivo massimo per quell'opera resta bloccato a 30 milioni, chiunque componga l'ATI.
Attenzione a non confondere i tetti
Il limite dei 30 milioni è un tetto assoluto in valore, diverso dal tetto in percentuale legato alla dimensione dell'impresa. Sull'intervento agiscono infatti due vincoli distinti: il cap di intensità (fino al 65% della spesa, in funzione della dimensione) e il massimale in euro dei 30 milioni. Il GSE riconosce sempre il valore minore tra l'importo da algoritmo e il tetto sulla spesa reale ammissibile.
Un esempio pratico
Un'ATI formata da tre imprese realizza un impianto a biomassa centralizzato di grande potenza al servizio di un polo produttivo.
| Ipotesi | Come si applica il limite |
|---|---|
| ATI con 3 imprese componenti | un solo soggetto richiedente |
| Limite art. 28 per intervento | 30 mln € sull'ATI, non 30 mln × 3 |
| Incentivo teorico da algoritmo 34 mln | erogato fino a 30 mln (tetto) |
Se l'incentivo calcolato superasse i 30 milioni, la parte eccedente non è erogabile: il massimale è riferito all'intervento e all'entità aggregata, non ai singoli associati. Per approfondire i tetti percentuali conviene partire dalla guida ufficiale del GSE al Conto Termico 3.0.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 28 comma 1; Regole Applicative, Paragrafo 3.4, Paragrafo 4.2.1
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