#39Le imprese, per accedere al CT per fonti rinnovabili (Titolo III), devono obbligatoriamente sostituire l'impianto esistente? O possono intervenire anche senza sostituzione?
Di regola sì. Gli interventi del Titolo III su pompe di calore (III.A), sistemi ibridi (III.B) e biomassa (III.C) sono definiti come sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente. Fanno eccezione la nuova installazione a biomassa per aziende agricole e forestali e il solare termico (III.D), che è per natura un'integrazione.
La regola: sul Titolo III si sostituisce l'esistente
Il Titolo III incentiva la sostituzione di generatori di calore già installati con tecnologie a fonte rinnovabile. Per una pompa di calore (III.A), un sistema ibrido (III.B) o un generatore a biomassa (III.C), l'ammissibilità presuppone un impianto di climatizzazione invernale preesistente e funzionante, che viene rimpiazzato. Un edificio mai riscaldato, quindi, non apre la porta a questi interventi.
Lo stesso principio spiega perché per le imprese non basta aggiungere un generatore: serve un impianto da sostituire. È la condizione di partenza già richiesta per gli impianti esistenti e funzionanti su cui poggia gran parte del meccanismo.
Le eccezioni: quando si può installare ex novo
Due casi sfuggono alla regola della sostituzione.
- Aziende agricole e forestali a biomassa: l'art. 25 comma 4 ammette per queste sole imprese la nuova installazione di impianti a biomassa per serre, fabbricati rurali e processi produttivi, anche senza un impianto preesistente.
- Solare termico (III.D): per sua natura è un'integrazione che produce energia termica (acqua calda, riscaldamento, solar cooling), quindi non sostituisce alcun generatore e non richiede un impianto pregresso.
Fuori da questi due casi, per le imprese vale la sostituzione. Rientra tra le eccezioni agricole anche la sostituzione di GPL con biomassa nelle aree non metanizzate, che gode di un coefficiente premiante dedicato.
Un esempio pratico
| Caso | Intervento | Sostituzione richiesta? |
|---|---|---|
| Capannone riscaldato a gasolio | pompa di calore (III.A) | sì, sostituzione del generatore |
| Azienda agricola, serra mai riscaldata | caldaia a biomassa (III.C) | no, nuova installazione ammessa |
| Impresa terziaria | solare termico per ACS (III.D) | no, è un'integrazione |
Un'impresa manifatturiera che vuole installare una pompa di calore deve partire da un impianto esistente da sostituire. Un'azienda agricola, invece, può dotare per la prima volta una serra di una caldaia a biomassa, purché il generatore sia certificato nella classe di qualità più alta.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 4 comma 1, Art. 8 comma 1, Art. 25 comma 4; Regole Applicative, Paragrafo 3.2
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