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#264Sostituzione di GPL con biomassa in aree non metanizzate per aziende agricole/forestali: manca nel par. 9.11 delle RA. Va aggiunta questa casistica del decreto.

Il Decreto (Allegato 1, paragrafo 3.2) prevede esplicitamente che per gli interventi effettuati nelle aree non metanizzate esclusivamente dalle aziende agricole e dalle imprese operanti nel settore forestale, è ammessa la sostituzione di generatori alimentati a GPL con generatori a biomassa che abbiano requisiti tali da ottenere un coefficiente premiante per le polveri pari a 1,5 (ovvero emissioni molto ridotte, ma senza il vincolo stringente di 1 mg/Nm³ previsto per la generalità dei casi di sostituzione GPL). Sebbene le Regole Applicative al paragrafo 9.11 non dettaglino questa specifica deroga con la stessa enfasi del Decreto, la disposizione del Decreto Ministeriale è sovraordinata e quindi applicabile, ferma restando la possibilità delle Regioni di limitare tale fattispecie per la qualità dell'aria.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1 Paragrafo 3.2; Webinar 3 febbraio 2026 (cita genericamente la sostituzione GPL/Metano con requisiti stringenti, ma il Decreto contiene la specifica deroga per aree non metanizzate)

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