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#264Sostituzione di GPL con biomassa in aree non metanizzate per aziende agricole/forestali: manca nel par. 9.11 delle RA. Va aggiunta questa casistica del decreto.

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Sì, la deroga esiste ed è prevista direttamente dal Decreto. Nelle aree non metanizzate, le aziende agricole e le imprese del settore forestale possono sostituire un generatore a GPL con uno a biomassa senza il vincolo di 1 mg/Nm³: basta una riduzione del particolato di almeno il 50% rispetto alla classe 5 stelle, che vale anche il coefficiente premiante massimo.

Deroga per aziende agricole: GPL-biomassa nelle aree non metanizzate

Il caso generale e la deroga a confronto

Per la generalità dei soggetti, sostituire una caldaia a GPL con una a biomassa richiede classe 5 stelle e particolato non superiore a 1 mg/Nm³, una soglia molto difficile da raggiungere (lo stesso vale per il metano).

Per tutelare chi opera in zone non servite dal metano, il Decreto introduce un'eccezione riservata a due soli soggetti: le aziende agricole e le imprese forestali. In area non metanizzata, per la sostituzione del GPL, al posto del limite secco di 1 mg/Nm³ subentra un requisito proporzionale: la nuova caldaia, sempre in classe 5 stelle, deve abbattere le polveri di almeno il 50% rispetto ai valori della classe 5 stelle.

L'impatto sull'incentivo: coefficiente premiante 1,5

Raggiungere la riduzione del 50% comporta automaticamente l'applicazione del coefficiente premiante massimo Ce = 1,5, cioè un incentivo maggiorato del +50%. Resta fermo il tetto previsto per le imprese (al massimo 45%, 55% o 65% delle spese a seconda della dimensione, come per tutti gli interventi a biomassa delle imprese).

Le due deroghe aggiuntive per il settore agricolo

Le Regole Applicative aggiungono per questi stessi soggetti altre due possibilità che gli altri non hanno:

  • Nuova installazione: oltre alla sostituzione, è ammessa anche la nuova installazione di un impianto a biomassa dove prima non ce n'era, purché in classe 5 stelle e giustificata da un'asseverazione tecnica sul fabbisogno.
  • Serre con gasolio di backup: nel riscaldamento delle serre agricole è consentito mantenere il generatore a gasolio come solo backup, installando contatori certificati; l'incentivo viene erogato sull'energia rinnovabile effettivamente misurata.

Le Regioni conservano la facoltà di limitare l'applicazione di questa fattispecie per ragioni di qualità dell'aria.

Un esempio pratico

Un'azienda florovivaistica in collina, fuori dalla rete del metano, riscalda le serre con una caldaia a GPL da 120 kW.

Sostituendola con una caldaia a cippato in classe 5 stelle che riduce le polveri di oltre il 50%, accede all'incentivo senza dover rispettare il limite di 1 mg/Nm³ e ottiene il Ce = 1,5. Può inoltre conservare la vecchia caldaia a gasolio come backup di emergenza, a patto di misurare con appositi contatori l'energia rinnovabile prodotta dal cippato.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1 Paragrafo 3.2 e Allegato 2 Paragrafo 2.3; Regole Applicative, Paragrafo 9.11 e 9.11.1; Webinar GSE 3 febbraio 2026

Vedi tutte le FAQ di "INTERVENTI TITOLO III (Fonti Rinnovabili)"
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