#269Impianti a biomassa sono ammissibili per le imprese?
Sì, la biomassa è ammessa per le imprese e gli ETS che svolgono attività economica. A differenza degli apparecchi a gas, vietati a questi soggetti, i generatori a biomassa sono una fonte rinnovabile e quindi pienamente incentivabili (intervento III.C). L'incentivo è però soggetto ai massimali di intensità di aiuto del Titolo V: 45%, 55% o 65% delle spese a seconda della dimensione dell'impresa.

Perché la biomassa è ammessa e il gas no
L'articolo 25, comma 2 del Decreto vieta alle imprese e agli ETS di natura economica gli interventi con apparecchiature a combustibili fossili, gas naturale compreso. Restano quindi esclusi, per loro, caldaie a gas a condensazione, pompe di calore a gas e sistemi ibridi con generatore a gas.
Le biomasse solide (pellet, legna, cippato) sono invece fonti rinnovabili, perciò un generatore a biomassa, o un sistema ibrido pompa di calore + caldaia a biomassa, è una delle principali soluzioni ad alta temperatura disponibili per le aziende.
I massimali di intensità di aiuto (Titolo V)
Poiché le imprese operano sul mercato, l'incentivo è soggetto alla disciplina europea sugli aiuti di Stato. Per tutti gli interventi del Titolo III, biomassa inclusa, l'intensità massima rispetto ai costi ammissibili è:
| Dimensione impresa | Intensità massima di aiuto |
|---|---|
| Grandi imprese | 45% |
| Medie imprese | 55% |
| Piccole e microimprese | 65% |
Come viene calcolato l'incentivo effettivo
Il GSE esegue un doppio calcolo e applica la regola del valore minore:
- calcola l'incentivo teorico con l'algoritmo standard della biomassa (producibilità, ore per zona climatica, coefficiente di valorizzazione e coefficiente premiante Ce);
- applica il tetto percentuale del Titolo V (45, 55 o 65%) alla spesa effettiva.
L'incentivo erogato è sempre il più basso tra i due valori.
Un esempio pratico
Una piccola impresa agricola installa una caldaia a cippato spendendo 40.000 €.
L'algoritmo standard della biomassa restituisce un incentivo teorico di, poniamo, 30.000 €. Ma il tetto del Titolo V per una piccola impresa è il 65% di 40.000 €, cioè 26.000 €. Prevalendo il valore minore, l'incentivo erogato sarà di 26.000 €, ripartito nelle rate annuali previste.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 2 e Art. 27; Regole Applicative, Paragrafo 4.2.1 e 9.11; Webinar GSE 16 aprile 2026
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