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104 FAQ totali

III.C - Caldaie a Biomassa

#259È possibile con il nuovo CT 3.0 sostituire una caldaia a gas con una a biomassa?

Sì, ma con restrizioni. Il Decreto consente la sostituzione di generatori alimentati a GPL o gas naturale con generatori a biomassa esclusivamente se la nuova caldaia assicura emissioni di particolato (PP) non superiori a 1 mg/Nm³ (oltre alla classe 5 stelle). Esiste inoltre una deroga specifica per le aree non metanizzate, dove le aziende agricole e forestali possono sostituire il GPL con biomassa.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1 - Paragrafo 3.2; Regole Applicative, Paragrafo 9.11.1

#260Il volume d'acqua presente all'interno della caldaia può essere conteggiato nel calcolo dell'accumulo?

Le Regole Applicative prescrivono l'installazione di un sistema di accumulo termico (per caldaie < 500 kW) o la previsione di un volume di accumulo (per caldaie > 500 kW) specificamente dimensionato per garantire la funzione di compensazione di carico e minimizzare i cicli di accensione/spegnimento. Poiché la norma richiede l'installazione di un sistema dedicato a tale funzione, il volume d'acqua tecnico interno al generatore non è generalmente considerato computabile ai fini del raggiungimento del volume minimo richiesto (es. 20 dm³/kWt per le piccole taglie), che deve essere garantito da un accumulo inerziale (puffer).

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.11.1 punto a.iii e punto b.vi; D.M. 7 agosto 2025, Allegato 2 - Paragrafo 2.3 lett. a)

#261Si può fare sistema ibrido caldaia biomassa e pompa di calore?

Sì. L'intervento III.C (biomassa) include esplicitamente tra le tipologie ammesse i "sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore" in cui il generatore a combustione è alimentato a biomassa.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 8 comma 2 lett. c); Regole Applicative, Tabella 2 - Sigla III.C

#262Per l'accumulo obbligatorio di 20 dm³/kWt: il volume d'acqua della caldaia può essere conteggiato? Sono ammessi puffer interni alla caldaia o servono puffer esterni? I 20 dm³/kWt devono essere per forza in vaso inerziale dedicato o può essere anche la capacità dell'impianto stesso? È prevista una tolleranza nel rispetto del limite (es. 5%) visto che spesso il calcolo genera volumi per cui non c'è taglia commerciale disponibile?

Il Decreto richiede l'installazione di un sistema di accumulo termico (puffer) dimensionato prevedendo un volume non inferiore a 20 dm³/kWt per caldaie fino a 500 kW.

  • Volume caldaia/impianto: Il requisito si riferisce specificamente a un "sistema di accumulo termico". Generalmente, il contenuto d'acqua tecnico della caldaia o il contenuto d'acqua distribuito nell'impianto (tubazioni/radiatori) non viene conteggiato come "accumulo inerziale" ai fini del soddisfacimento del requisito normativo, che mira a garantire un volano termico dedicato per ottimizzare i cicli di accensione/spegnimento e ridurre le emissioni.
  • Puffer interni/esterni: Se la caldaia è dotata di un accumulo integrato (interno) che soddisfa il requisito volumetrico, questo è ammissibile, purché certificato dal produttore come volume di accumulo inerziale.
  • Tolleranza: Le Regole Applicative e il Decreto non esplicitano una "tolleranza" percentuale (es. 5%) sul volume minimo. Il requisito è espresso come "non inferiore a". Tuttavia, nella pratica tecnica, si tende a installare la taglia commerciale immediatamente superiore o quella più prossima che garantisca il rispetto del requisito minimo. Non essendo citata una tolleranza esplicita nelle fonti, il rispetto rigoroso del valore minimo (20 litri/kW) è la condizione necessaria per l'accesso.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1 - Paragrafo 3.2 lettera a) punto iii; Regole Applicative, Paragrafo 9.11.1

#263L'obbligo del particolato primario (PP) inferiore a 1 per la caldaia a biomassa è vincolante o basta avere caldaia a biomassa classe 5?

Dipende dal combustibile sostituito.

  1. Sostituzione Biomassa/Gasolio/Carbone: Se si sostituisce un generatore alimentato a biomassa, carbone, olio combustibile o gasolio, è sufficiente che la nuova caldaia consegua la classe ambientale 5 stelle (D.M. 186/2017) e rispetti i rendimenti minimi.
  2. Sostituzione GPL/Metano: Se si sostituisce un generatore alimentato a GPL o gas naturale, il requisito diventa più stringente. Oltre alla classe 5 stelle, la nuova caldaia a biomassa deve assicurare emissioni di particolato primario (PP) non superiori a 1 mg/Nm³. Questo limite è estremamente basso e vincolante per questa specifica casistica di sostituzione.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.11; D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1 Paragrafo 3.2; Webinar 3 febbraio 2026

#264Sostituzione di GPL con biomassa in aree non metanizzate per aziende agricole/forestali: manca nel par. 9.11 delle RA. Va aggiunta questa casistica del decreto.

Il Decreto (Allegato 1, paragrafo 3.2) prevede esplicitamente che per gli interventi effettuati nelle aree non metanizzate esclusivamente dalle aziende agricole e dalle imprese operanti nel settore forestale, è ammessa la sostituzione di generatori alimentati a GPL con generatori a biomassa che abbiano requisiti tali da ottenere un coefficiente premiante per le polveri pari a 1,5 (ovvero emissioni molto ridotte, ma senza il vincolo stringente di 1 mg/Nm³ previsto per la generalità dei casi di sostituzione GPL). Sebbene le Regole Applicative al paragrafo 9.11 non dettaglino questa specifica deroga con la stessa enfasi del Decreto, la disposizione del Decreto Ministeriale è sovraordinata e quindi applicabile, ferma restando la possibilità delle Regioni di limitare tale fattispecie per la qualità dell'aria.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1 Paragrafo 3.2; Webinar 3 febbraio 2026 (cita genericamente la sostituzione GPL/Metano con requisiti stringenti, ma il Decreto contiene la specifica deroga per aree non metanizzate)

#265Si chiede di esplicitare nelle RA l'inclusione delle soglie minime per i coefficienti premianti, come era nel CT 2.0, per evitare disallineamenti con le classi ambientali.

Nel Conto Termico 3.0, il calcolo dell'incentivo per la biomassa include un coefficiente premiante (Ce) legato alle emissioni di polveri. Le tabelle 12 e 13 del Decreto definiscono il Ce in base alla riduzione percentuale delle emissioni di Particolato Primario rispetto ai valori limite della classe 5 stelle (D.M. 186/2017).

  • Riduzione fino al 20%: Ce =1
  • Riduzione tra 20% e 50%: Ce =1,2
  • Riduzione superiore al 50%: Ce =1,5. Non sono indicate "soglie minime" assolute in mg/Nm³ nelle tabelle dei coefficienti, ma percentuali di miglioramento rispetto alla soglia normativa della classe 5 stelle. È necessario calcolare la percentuale di riduzione basandosi sul valore certificato dell'apparecchio rispetto al limite di legge.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 2 Tabelle 12 e 13; Webinar 3 febbraio 2026

#266In riferimento al rendimento "maggiore dell'85%": la nuova norma EN 16510 prevede arrotondamento all'intero (85,4% diventa 85%). Non recepire questa osservazione eliminerebbe il 99% degli apparecchi a legna 5 stelle.

Il Decreto (Allegato 1, paragrafo 3.2 lettere c, d, e) richiede per stufe e termocamini (pellet e legna) un rendimento termico utile maggiore dell'85%. Le certificazioni rilasciate dagli organismi accreditati attestano la conformità alle norme (tra cui la nuova EN 16510:2023). Se la norma tecnica di riferimento prevede regole di arrotondamento, la certificazione ne terrà conto. Tuttavia, il requisito del decreto è puntuale (> 85%). In fase di valutazione, il GSE si baserà sul valore certificato nel rapporto di prova o nella certificazione ambientale. Se il valore certificato è 85,0%, tecnicamente non è "maggiore" di 85% (ma uguale), il che potrebbe creare criticità se interpretato rigidamente. È un punto tecnico che solitamente viene gestito in conformità alle regole di arrotondamento delle norme di prodotto citate nel Decreto stesso.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1 Paragrafo 3.2 lettere c), d), e)

#267Come si dimostra (in caso di verifica) che le biomasse utilizzate siano quelle dichiarate?

La dimostrazione avviene tramite la conservazione della documentazione d'acquisto o di autoproduzione:

  1. Acquisto: Conservare le fatture di acquisto del combustibile (pellet, legna, cippato) che devono riportare l'evidenza della classe di qualità (es. ENplus A1 per il pellet) e i riferimenti della certificazione (codice identificativo produttore/distributore). Le fatture devono attestare un consumo congruo.
  2. Autoproduzione: Il Soggetto Responsabile deve conservare (e fornire su richiesta) la dichiarazione di autoproduzione (Modello 14\) indicante quantità, tipologia e origine (dati catastali terreni). Per le imprese artigiane/industriali che usano scarti di lavorazione legno vergine, serve autofattura o dichiarazione sostitutiva atto notorio con documenti contabili (es. MUD) e un attestato di conformità del biocombustibile rilasciato da laboratorio terzo.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.11.4 e Paragrafo 12.11; D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1 Paragrafo 3.2

#268Per richiedere l'inserimento a catalogo di generatori a biomassa come si deve procedere?

La procedura semplificata per l'inserimento nel Catalogo degli apparecchi domestici è prevista per generatori con potenza fino a 35 kW. I produttori devono presentare istanza al GSE affinché i loro prodotti, conformi ai requisiti del Decreto (rendimento, emissioni, classe 5 stelle), vengano inclusi. Al momento, il GSE ha comunicato che il Catalogo è in fase di aggiornamento e le modalità operative per l'inserimento dei nuovi prodotti conformi al CT 3.0 saranno rese note prossimamente. Nelle more dell'aggiornamento, si procede con l'inserimento manuale dei dati e della certificazione del produttore.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 6.5; Webinar 3 febbraio 2026

#269Impianti a biomassa sono ammissibili per le imprese?

Sì. Le imprese (e gli ETS economici) possono accedere agli incentivi per la sostituzione di impianti con generatori a biomassa (Intervento III.C). A differenza degli apparecchi a gas (esclusi per le imprese), la biomassa è una fonte rinnovabile e quindi ammessa. L'incentivo per le imprese è soggetto ai massimali di intensità di aiuto del Titolo V (es. 65% piccole, 55% medie, 45% grandi imprese).

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 4.2.1; Webinar 3 febbraio 2026

#270Le caldaie ioniche possono partecipare al CT 3.0?

Le caldaie ioniche producono calore tramite energia elettrica (dissipazione resistiva diretta o tramite elettrolisi/ionizzazione). Non rientrano nella definizione di "pompa di calore" (che trasferisce calore da una sorgente esterna con efficienza > 1\) né in quella di generatori a biomassa o solare termico. Pertanto, non rientrano tra le tecnologie incentivabili previste dal Decreto per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Fonti: Elenco interventi ammissibili (Art. 8 del Decreto); Definizioni Allegato 1 (manca definizione e requisito per caldaie ioniche)

#271In presenza di soli camini a legna è possibile considerare l'installazione di stufe a pellet o PdC come sostituzione di "impianto"?

Sì. La definizione di "impianto di climatizzazione invernale" (D.lgs 48/2020) comprende anche i sistemi di produzione di calore fissi, indipendentemente dal vettore energetico. I camini fissi (aperti o chiusi) sono considerati impianto termico. Pertanto, la loro sostituzione con stufe a pellet, termocamini o pompe di calore è un intervento ammissibile (sostituzione impianto esistente). Nel caso di sostituzione di camini aperti, se non vengono rimossi fisicamente, è obbligatorio chiudere in via definitiva la canna fumaria (o la sezione di essa dedicata al camino) e documentarlo fotograficamente per attestare la dismissione.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.11.4 (sezione documentazione smaltimento); Webinar 3 febbraio 2026

#272La sostituzione di una caldaia a GPL con una caldaia a biomassa classe 5 è possibile?

, è possibile, ma con requisiti specifici. Se si sostituisce una caldaia a GPL, la nuova caldaia a biomassa deve:

  1. Avere la certificazione ambientale 5 stelle.
  2. Garantire emissioni di particolato primario (PP) non superiori a 1 mg/Nm³. Se non si rispetta questo limite molto restrittivo sulle polveri, l'intervento non è ammissibile (salvo la deroga per aree non metanizzate e aziende agricole/forestali dove basta un requisito meno stringente).

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1 Paragrafo 3.2; Webinar 3 febbraio 2026

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