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III.D - Solare Termico

#273Per il solare termico il limite è di 20 mq della superficie captante?

No. Il limite dimensionale per l'accesso agli incentivi per l'installazione di impianti solari termici (Intervento III.D) è una superficie solare lorda fino a 2.500 m². Il riferimento ai 50 m² riguarda procedure semplificate o specifici scaglioni per il calcolo dell'incentivo (es. durata dell'incentivazione).

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.12; D.M. 7 agosto 2025, Art. 8 comma 2 lett. d)

#274Se la targa dati del pannello riporta una data di produzione, il certificato Solar Keymark deve essere dello stesso anno?

Non è richiesto esplicitamente che l'anno di produzione coincida con l'anno di emissione del certificato, ma il collettore installato deve essere coperto da una certificazione Solar Keymark (o equivalente ESTIF) valida al momento dell'installazione e della richiesta.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.12.1

#275Vale anche il solare termico per produzione ACS?

Sì. L'intervento III.D incentiva l'installazione di impianti solari termici destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, oltre che all'integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, alla produzione di calore di processo o al solar cooling.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 8 comma 1 lettera d); Regole Applicative, Paragrafo 9.12

#276Se installo solare termico per ACS, l'immobile deve essere dotato di impianto per il riscaldamento invernale? E nel caso di scaldacqua in PdC?

Sì, in entrambi i casi. Uno dei requisiti generali (cosiddetti "macro-requisiti") per l'accesso agli incentivi del Conto Termico (sia Titolo II che Titolo III) è che gli interventi siano realizzati su edifici esistenti dotati di impianto di climatizzazione invernale (riscaldamento) funzionante.

  • Per il Solare Termico (III.D): Anche se dedicato alla sola ACS, l'edificio deve essere riscaldato.
  • Per lo Scaldacqua a Pompa di Calore (III.E): L'intervento è ammesso su edifici esistenti dotati di impianto di climatizzazione. Inoltre, per il III.E, è richiesta specificamente la sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas preesistenti.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 2 (elenco requisiti generali punto 3\) e Paragrafo 9.13; Webinar 3 febbraio 2026; D.M. 7 agosto 2025, Art. 4 comma 2

#277Caso installazione solare termico III.D: si parla di installazione, non di sostituzione. Si tratta di nuova installazione senza impianto solare preesistente?
Aggiornata

Sì, l'interpretazione è corretta. Nel caso del solare termico (Intervento III.D), si tratta a tutti gli effetti di una nuova installazione e non è obbligatorio che vada a sostituire un impianto solare termico preesistente.

Ecco nel dettaglio come si configura l'intervento secondo la normativa del Conto Termico 3.0:

1. La deroga all'obbligo di sostituzione. La regola generale degli interventi sulle fonti rinnovabili (Titolo III) impone che vi sia sempre la sostituzione di un impianto preesistente. Tuttavia, l'intervento III.D (Installazione di impianti solari termici) gode di una specifica ed esplicita deroga a questa regola. Pertanto, è assolutamente consentito installare un impianto solare termico ex novo su un edificio che ne era sprovvisto.

2. Il vincolo dell'impianto di climatizzazione invernale. Sebbene non serva un impianto solare preesistente, l'installazione non può avvenire "nel vuoto". Come regola aurea del Conto Termico 3.0, l'intervento deve essere realizzato su edifici esistenti (o loro pertinenze) che siano già dotati di un impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante. Non è quindi possibile installare il solare termico su un edificio al grezzo, su un rudere o su una struttura priva di riscaldamento.

3. Le spese di smontaggio (se applicabili). Anche se si tratta di una nuova installazione, tra le spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo rientrano comunque i costi di "smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, parziale o totale". Questo perché l'installazione del nuovo solare termico (es. per la produzione di Acqua Calda Sanitaria o integrazione al riscaldamento) potrebbe comportare la rimozione parziale di vecchi boiler, di porzioni di impianto idraulico o, eventualmente, di un pannello solare obsoleto che si decide volontariamente di sostituire.

In sintesi, per l'intervento III.D si finanzia la nuova installazione del campo solare, purché l'edificio di riferimento sia climatizzato.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo Requisiti generali Titolo III (Deroghe all'obbligo di sostituzione), Paragrafo 9.12, Paragrafo 9.12.2; Decreto 7 agosto 2025, Art. 8, comma 1, lettera d)

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