#275Vale anche il solare termico per produzione ACS?
Sì. Il solare termico per la sola produzione di acqua calda sanitaria rientra a pieno titolo nell'intervento III.D, che copre anche integrazione del riscaldamento, solar cooling, calore di processo, piscine e teleriscaldamento. È una delle due sole tipologie del Titolo III ammesse per la sola ACS, insieme agli scaldacqua a pompa di calore.
Un'eccezione che vale doppio
Per misurare quanto sia particolare questa apertura serve il confronto con gli altri generatori del Titolo III. Il paragrafo 12.7 delle Regole Applicative esclude la sola produzione di acqua calda sanitaria per pompe di calore, sistemi ibridi e caldaie a biomassa: lì l'impiego prevalente deve restare la climatizzazione invernale, documentata con una relazione sui carichi termici firmata dal tecnico abilitato. Le eccezioni ammesse sono due, il solare termico III.D e gli scaldacqua a pompa di calore III.E.
Il III.D va anche oltre: è l'unico intervento ammesso pure per l'esclusiva produzione di calore di processo, senza alcun obbligo di servire il riscaldamento degli ambienti. Un campo solare che alimenta soltanto la linea di lavaggio di un caseificio, per dire, non deve dimostrare alcun impiego prevalente né ripartire carichi termici tra usi diversi.
Tutte le destinazioni ammesse
Le Regole Applicative elencano per i collettori solari termici una gamma di usi che nessun altro intervento del Conto Termico eguaglia:
- produzione di acqua calda sanitaria, da sola o insieme ad altri usi;
- integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale;
- solar cooling, cioè la climatizzazione estiva con macchine ad assorbimento alimentate dal sole;
- calore per processi produttivi industriali, artigianali e agricoli;
- riscaldamento di piscine e di componenti di centri benessere;
- immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento.
La combinazione è libera: puoi dedicare il campo alla sola ACS, abbinarlo al riscaldamento o servire più usi insieme, con le regole di calcolo descritte nella scheda sulla nuova installazione di solare termico. Cambia semmai il coefficiente di valorizzazione, che la Tabella 16 differenzia per destinazione: nella fascia 12-50 m², per esempio, la sola ACS vale 0,32 €/kWht, la combinata con il riscaldamento 0,33, il solar cooling 0,40.
Il meccanismo di calcolo, in compenso, non cambia con la destinazione. L'incentivo annuo resta il prodotto tra coefficiente, producibilità certificata Solar Keymark e superficie solare lorda, erogato in 2 annualità fino a 50 m² di campo e in 5 oltre quella soglia; sotto i 15.000 euro complessivi il GSE liquida tutto in un'unica soluzione. La sola ACS non subisce quindi alcuna penalizzazione procedurale rispetto agli usi combinati.
Per processi produttivi e piscine c'è pure una flessibilità impiantistica in più. Dove un accumulo non serve, il bollitore può mancare del tutto: basta una relazione tecnica, richiesta per qualunque taglia del campo, che giustifichi la non indispensabilità del serbatoio con schemi a blocchi e caratteristiche del processo.
L'edificio deve essere riscaldato? Quasi sempre
La condizione di contorno resta quella di tutto il Conto Termico: l'intervento si realizza su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale tranne la F, dotati di impianto di climatizzazione invernale, oppure sulle loro pertinenze, su serre o relative pertinenze. Installare i collettori per l'ACS di un capannone mai riscaldato resta quindi fuori, così come su un rudere o su un edificio al grezzo ancora accatastato in categoria F, come approfondito nella scheda sul requisito dell'impianto di riscaldamento per l'ACS.
Le Regole Applicative ammettono però un caso senza edificio di riferimento: stabilimenti balneari, campeggi e situazioni simili, dove il Soggetto Responsabile indica i riferimenti del Catasto Terreni dell'area su cui sorge il campo solare. È una porta stretta, pensata per usi in cui il calore serve comunque persone e processi, non un modo per aggirare il requisito sull'edificio.
Le serre meritano una menzione a parte, perché sono destinatarie naturali dell'intervento. Il campo può stare sulla serra o sulla sua pertinenza, con una relazione tecnica che ne descriva la struttura tra i documenti da caricare; per le serre non censite al catasto edilizio urbano basta il codice CUAA con il fascicolo aziendale da cui risulti l'esistenza della serra. Se la serra è in affitto, il contratto di locazione va conservato e deve coprire tutto il periodo di incentivazione più i cinque anni successivi.
Scegliere la sola ACS alleggerisce anche un requisito impiantistico. Le valvole termostatiche a bassa inerzia sui corpi scaldanti, obbligatorie quando il solare integra parzialmente il riscaldamento, non sono richieste per gli impianti di sola acqua calda sanitaria, di calore di processo e per le reti di teleriscaldamento.
Diagnosi e APE: quando servono
Sugli interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale pari o superiore a 200 kWt, esclusi fabbricati rurali e serre, scattano diagnosi energetica ante-operam e APE post-operam a pena di decadenza. La coppia di documenti non è richiesta, però, per i collettori abbinati alla produzione di calore di processo o asserviti a reti di teleriscaldamento; quando è dovuta, il contributo per diagnosi e APE viaggia su un plafond separato dal massimale dell'intervento.
Un esempio pratico
Un condominio con caldaia centralizzata installa 30 m² di collettori per coprire l'acqua calda sanitaria delle famiglie: intervento III.D pieno, senza obbligo di integrare il riscaldamento e senza valvole termostatiche da aggiungere. Con il Ci da 0,32 €/kWht e una producibilità certificata di 350 kWht/m² anno, l'incentivo vale 0,32 × 350 × 30 = 3.360 euro l'anno per 2 anni, cioè 6.720 € liquidati in unica soluzione perché sotto i 15.000.
| Configurazione | Ammessa in III.D? |
|---|---|
| Solare termico per sola ACS (edificio riscaldato) | Sì |
| Integrazione del riscaldamento o solar cooling | Sì |
| Esclusiva produzione di calore di processo | Sì, unico intervento ammesso |
| Stabilimento balneare o campeggio senza edificio | Sì, con riferimenti del Catasto Terreni |
| ACS su capannone non riscaldato | No |
Un caseificio che destina invece 60 m² alla sola linea di lavaggio ricade nella fascia 50-200 m² per il calore di processo a bassa temperatura: 0,13 × 350 × 60 = 2.730 euro l'anno per 5 annualità, cioè 13.650 euro, ancora in unica soluzione perché sotto i 15.000. Sopra i 50 m² servono però l'asseverazione del tecnico e la relazione di progetto allegata.
Uno stabilimento balneare che monta 20 m² di collettori per le docce rientra infine nel caso senza edificio di riferimento e identifica l'area con il Catasto Terreni. Prima di fissare la taglia del campo, tieni presente il tetto di 2.500 m² di superficie solare lorda con le soglie interne dei 50 e 100 m².
Fonti: Regole Applicative, Paragrafi 9.12, 9.12.1, 9.12.4 e 12.7 (sola ACS esclusa per III.A-III.C, III.F, III.G; eccezioni III.D e III.E); D.M. 7 agosto 2025, Art. 8 comma 1 lettera d e comma 3, Allegato 2 Tabella 16
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