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#273Per il solare termico il limite è di 20 mq della superficie captante?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

No, il limite non è 20 m² e nemmeno 50. L'intervento III.D ammette impianti solari termici con superficie solare lorda fino a 2.500 m². Le soglie intermedie di 12, 50 e 100 m² graduano coefficienti di calcolo, documenti e obblighi di monitoraggio, ma nessuna di esse esclude l'impianto dall'incentivo.

Il tetto vero è 2.500 m² di superficie solare lorda

Se stai dimensionando un impianto e temi di sforare, il numero da tenere a mente è uno solo. Le Regole Applicative chiedono una superficie solare lorda inferiore o uguale a 2.500 m², la stessa soglia con cui il decreto definisce gli interventi di piccole dimensioni da fonti rinnovabili (art. 2, lettera z). Sotto quel tetto l'intervento III.D è ammissibile per tutte le destinazioni: acqua calda sanitaria, integrazione del riscaldamento, solar cooling, calore di processo, piscine e reti di teleriscaldamento.

Il parametro va letto con precisione, perché non coincide con la superficie captante della domanda. La superficie solare lorda si ottiene moltiplicando il numero di moduli del campo per l'area lorda del singolo collettore, il valore Ag riportato nella certificazione Solar Keymark. È la stessa grandezza che entra nel calcolo dell'incentivo descritto nella scheda sulla nuova installazione di solare termico. Dei 20 m² della domanda, invece, nel decreto non c'è traccia: nessuna soglia dell'intervento III.D passa da lì.

Dalla stessa certificazione arriva anche l'energia prodotta che alimenta il calcolo. La producibilità Qu si ricava dal dato Solar Keymark del singolo modulo, riferito alla località di Würzburg per collettori piani e sottovuoto, ad Atene per quelli a concentrazione, scegliendo la temperatura media di funzionamento secondo la Tabella 17. Il collettore deve inoltre garantire una producibilità minima superiore a 300 kWht/m² anno se piano, a 400 se sottovuoto o a tubi evacuati, a 550 se a concentrazione. Sotto questi valori l'impianto non entra, qualunque sia la sua superficie.

Cosa cambia davvero quando superi i 50 m²?

I 50 m² sono la soglia con più conseguenze pratiche, nessuna delle quali tocca l'ammissibilità. La prima riguarda i tempi: fino a 50 m² l'incentivo dura 2 anni, oltre si allunga a 5 annualità (Tabella 1 del decreto), fermo restando che sotto i 15.000 euro complessivi il GSE paga tutto in un'unica soluzione.

La seconda riguarda il coefficiente di valorizzazione Ci, quello che nella formula trasforma l'energia prodotta in euro. Oltre i 50 m² il valore annuo si dimezza abbondantemente: per la sola acqua calda sanitaria si passa da 0,32 a 0,13 €/kWht. Prima di allarmarti, però, fai il conto completo: 2 annualità a 0,32 valgono 0,64, mentre 5 annualità a 0,13 valgono 0,65. Sul totale incassato la soglia è quasi neutra; a cambiare davvero è la cassa, che si spalma su cinque anni invece di due.

La terza conseguenza è documentale. Fino a 50 m², per gli impianti fuori Catalogo, l'asseverazione del tecnico abilitato non è obbligatoria: basta la certificazione del produttore con il Solar Keymark in corso di validità e i Summary Report, come dettagliato nella scheda sulla certificazione Solar Keymark. Oltre quel confine l'asseverazione diventa dovuta; da 50 m² in su, in più, la relazione tecnica di progetto firmata dal progettista va allegata alla richiesta, mentre tra 12 e 50 m² è sufficiente conservarla per i controlli.

Questa combinazione suggerisce una valutazione di convenienza quando il fabbisogno è vicino al confine. Restare a 48 m² invece di salire a 52 significa incassare in 2 anni anziché in 5 e risparmiare le spese professionali dell'asseverazione, a fronte di un totale quasi identico a parità di metri quadrati. Non è una regola, è un conto da fare caso per caso con il progettista.

A 100 m² scattano contabilizzazione e misure

Il gradino successivo arriva a 100 m² di campo solare. Sopra questa superficie l'art. 8 del decreto impone l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore; il paragrafo 12.8 delle Regole Applicative aggiunge l'obbligo di trasmettere al GSE le misure dell'energia termica prodotta ogni anno ed effettivamente utilizzata per coprire i fabbisogni.

La posta in gioco è alta. La contabilizzazione oltre i 100 m² è tra i requisiti tecnici di accesso all'incentivo, i requisiti vanno mantenuti per tutta la durata dell'incentivazione più i cinque anni successivi (art. 10, comma 5) e la loro insussistenza è una violazione rilevante: in quel caso il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con il recupero delle somme già erogate, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011. Trascurare contatori e invii delle misure può quindi costare l'intero beneficio.

C'è un dettaglio che sorprende molti progettisti. Se sotto soglia installi comunque, per scelta, un sistema di acquisizione dati per monitorare la produzione, i dati raccolti vanno trasmessi al GSE lo stesso; i costi di quei sistemi volontari, però, restano fuori dalle spese ammissibili. Meglio deciderlo a progetto, non a cantiere aperto.

Per gli impianti abbinati al solar cooling esistono poi vincoli di dimensionamento interni che non dipendono dalla superficie assoluta: il rapporto tra metri quadrati di superficie solare lorda e potenza frigorifera deve stare tra 2 e 2,75 m²/kWt, mentre per le macchine DEC servono da 8 a 10 m² di collettori ogni 1.000 m³/ora di aria trattata. Anche qui non si parla di esclusioni, ma di proporzioni corrette tra campo solare e macchina servita.

Tutte le soglie in un colpo d'occhio

Più il campo cresce, meno viene valorizzato il singolo chilowattora e più stringenti diventano documenti e controlli; la tabella riassume dove scatta ogni gradino lungo questa scala di graduazione.

Soglia di superficie lordaCosa cambia
Fino a 12 m²Ci più alto (0,35 €/kWht per ACS), relazione tecnica non richiesta
Da 12 a 50 m²Ci pieno (0,32-0,40 secondo la destinazione), relazione da conservare
Oltre 50 m²Durata da 2 a 5 anni, Ci annuo ridotto (0,13-0,17), asseverazione + relazione allegata
Oltre 100 m²Contabilizzazione del calore + trasmissione misure al GSE
Oltre 200 e oltre 500 m²Ci in ulteriore discesa (0,12 poi 0,11 per l'ACS)
Oltre 2.500 m²Intervento non ammissibile

Il coefficiente si applica in blocco, in funzione della fascia in cui ricade l'intera superficie installata: un campo da 60 m² usa il Ci della fascia 50-200 su tutta la produzione, non solo sui metri oltre il confine. Nelle fasce più alte il totale scende sul serio: 5 annualità a 0,12 fermano il moltiplicatore complessivo a 0,60, a 0,11 si scende a 0,55. Gli usi ammessi, dall'ACS al calore di processo, sono elencati nella scheda sul solare termico per la produzione di ACS.

Un esempio pratico

Un albergo installa 80 m² di collettori piani per l'acqua calda sanitaria, con una producibilità certificata Qu di 380 kWht/m² anno. L'incentivo annuo vale Ci × Qu × Sl, cioè 0,13 × 380 × 80 = 3.952 euro, che moltiplicati per 5 annualità fanno 19.760 € complessivi. Sopra i 15.000 euro niente rata unica: l'importo arriva in cinque tranche annuali. Serve l'asseverazione del tecnico con la relazione di progetto allegata, non ancora la contabilizzazione, perché il campo resta sotto i 100 m².

Con un campo da 45 m² e la stessa producibilità il conto diventa 0,32 × 380 × 45 = 5.472 euro l'anno per 2 anni, cioè 10.944 euro: sotto i 15.000, il GSE li versa in un'unica soluzione. Se invece l'albergo salisse a 120 m² per servire anche la piscina, aggiungerebbe contatori di calore e invio annuale delle misure. Un impianto industriale da 3.000 m², infine, resterebbe fuori: oltre i 2.500 m² non c'è graduazione che tenga.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafi 9.12, 9.12.1, 9.12.3 e 12.8; D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lettera z, Art. 8 comma 1 lettera d, Art. 10 comma 5, Art. 19 comma 11, Art. 21 comma 8, Allegato 2 Tabella 1 (durata) e Tabella 16 (coefficienti Ci)

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