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#277Caso installazione solare termico III.D: si parla di installazione, non di sostituzione. Si tratta di nuova installazione senza impianto solare preesistente?

Sì, l'interpretazione è corretta. Nel caso del solare termico (Intervento III.D), si tratta a tutti gli effetti di una nuova installazione e non è obbligatorio che vada a sostituire un impianto solare termico preesistente.

Ecco nel dettaglio come si configura l'intervento secondo la normativa del Conto Termico 3.0:

1. La deroga all'obbligo di sostituzione. La regola generale degli interventi sulle fonti rinnovabili (Titolo III) impone che vi sia sempre la sostituzione di un impianto preesistente. Tuttavia, l'intervento III.D (Installazione di impianti solari termici) gode di una specifica ed esplicita deroga a questa regola. Pertanto, è assolutamente consentito installare un impianto solare termico ex novo su un edificio che ne era sprovvisto.

2. Il vincolo dell'impianto di climatizzazione invernale. Sebbene non serva un impianto solare preesistente, l'installazione non può avvenire "nel vuoto". Come regola aurea del Conto Termico 3.0, l'intervento deve essere realizzato su edifici esistenti (o loro pertinenze) che siano già dotati di un impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante. Non è quindi possibile installare il solare termico su un edificio al grezzo, su un rudere o su una struttura priva di riscaldamento.

3. Le spese di smontaggio (se applicabili). Anche se si tratta di una nuova installazione, tra le spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo rientrano comunque i costi di "smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, parziale o totale". Questo perché l'installazione del nuovo solare termico (es. per la produzione di Acqua Calda Sanitaria o integrazione al riscaldamento) potrebbe comportare la rimozione parziale di vecchi boiler, di porzioni di impianto idraulico o, eventualmente, di un pannello solare obsoleto che si decide volontariamente di sostituire.

In sintesi, per l'intervento III.D si finanzia la nuova installazione del campo solare, purché l'edificio di riferimento sia climatizzato.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo Requisiti generali Titolo III (Deroghe all'obbligo di sostituzione), Paragrafo 9.12, Paragrafo 9.12.2; Decreto 7 agosto 2025, Art. 8, comma 1, lettera d)

Vedi tutte le FAQ di "INTERVENTI TITOLO III (Fonti Rinnovabili)"
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