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#271In presenza di soli camini a legna è possibile considerare l'installazione di stufe a pellet o PdC come sostituzione di "impianto"?

Sì, un camino a legna fisso è considerato un impianto di climatizzazione invernale esistente e può essere sostituito. A condizione che sia fisso e che la somma delle potenze al focolare sia di almeno 5 kW, il camino vale come impianto preesistente: la sua sostituzione con stufe a pellet, termocamini o pompe di calore è quindi un intervento ammissibile.

Sostituzione di un camino a legna con stufa a pellet o pompa di calore

Quando un camino conta come impianto termico

Stufe, caminetti e termocamini, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali al focolare degli apparecchi al servizio dell'unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Soddisfatto questo requisito, il camino preesistente è un generatore valido da sostituire, indipendentemente dal fluido termovettore.

Con cosa si può sostituire

Il camino qualificato può essere sostituito con diverse tecnologie incentivate:

  • stufe e termocamini a biomassa (III.C): il Decreto prevede testualmente che i nuovi termocamini a legna siano installati "esclusivamente in sostituzione di camini o termocamini, a focolare aperto o chiuso, o stufe a legna";
  • stufe e termocamini a pellet e caldaie a biomassa, con i requisiti dell'intervento III.C;
  • pompe di calore o sistemi ibridi, trattando il camino come impianto da sostituire, esattamente come per la sostituzione di una vecchia caldaia.

Obblighi per i camini aperti non rimossi

Di norma va comprovata la rimozione e lo smaltimento del vecchio impianto. I camini aperti, però, sono spesso opere murarie che non si possono conferire a un centro di smaltimento. In questo caso il Soggetto Responsabile deve:

  • chiudere in via definitiva la canna fumaria del camino aperto (o, se la canna viene riutilizzata dal nuovo generatore, chiudere in modo permanente solo la sezione collegata al vecchio camino);
  • documentare la chiusura con foto nel file PDF, che sostituisce il certificato di smaltimento;
  • in assenza di targa (tipica dei caminetti artigianali), redigere un'autodichiarazione della potenza del generatore sostituito (almeno 5 kW);
  • fornire le foto del locale ante e post operam.

Un esempio pratico

Una casa di campagna è riscaldata solo da un grande camino aperto a legna in muratura, con focolare ben oltre i 5 kW.

Il proprietario installa una stufa a pellet in classe 5 stelle. Poiché il camino non si può smaltire, ne chiude definitivamente la canna fumaria e la fotografa: questa foto, insieme all'autodichiarazione della potenza del vecchio focolare, sostituisce il certificato di smaltimento e rende l'intervento documentato e ammissibile.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1 Paragrafo 3.2; Regole Applicative, Paragrafo 9.11.1 e 9.11.4; Webinar GSE 3 febbraio 2026

Vedi tutte le FAQ di "INTERVENTI TITOLO III (Fonti Rinnovabili)"
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