#509Sostituisco una caldaia a legna con una pompa di calore e realizzo contestualmente il nuovo impianto di emissione: posso mettere nel Conto Termico 3.0 solo la pompa di calore e portare l'impianto di emissione con il bonus ristrutturazione?
Sì. L'impianto di emissione rientra normalmente tra le spese ammissibili della pompa di calore (III.A), ma non sei obbligato a includerlo: puoi presentare al Conto Termico solo la pompa di calore e portare l'impianto di emissione con il bonus ristrutturazione. È uno split legittimo, purché le spese restino distinte e non ci sia doppio finanziamento sulla stessa voce.

L'impianto di emissione è tra le spese ammissibili della pompa di calore
Conviene partire da un chiarimento, perché è il presupposto di tutto. Le spese ammissibili dell'intervento III.A non si limitano al generatore: l'Articolo 9, comma 1, lettera b) del D.M. 7 agosto 2025 e il Paragrafo 9.9.2 delle Regole Applicative ammettono l'intero sistema, dallo smontaggio del vecchio impianto fino all'emissione del calore.
Rientrano quindi tra i costi incentivabili anche la rete di distribuzione, i terminali di emissione (pannelli radianti, ventilconvettori, radiatori), i sistemi di regolazione e le prestazioni professionali. L'impianto di emissione, in altre parole, è una spesa che il Conto Termico potrebbe coprire. La domanda è se convenga escluderlo per spostarlo su un altro strumento.
Puoi escluderlo dal Conto Termico e portarlo sul bonus?
Sì. Non esiste alcun obbligo di presentare al GSE l'intero importo dell'intervento. Il Soggetto Responsabile ha la facoltà di dichiarare a portale come spesa ammissibile solo una parte dei costi, per esempio la sola fornitura e posa della pompa di calore con i raccordi di centrale, e di gestire le restanti opere con la detrazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazione, art. 16-bis del TUIR).
La logica è la stessa che consente di ripartire infissi, pompa di calore e altri lavori tra Conto Termico e Bonus Casa: l'incentivo del Conto Termico si calcola sulla spesa che scegli di portare a portale, non sull'intero cantiere.
Split legittimo o cumulo vietato?
È uno split legittimo, non un cumulo vietato. Il divieto di cumulo con le detrazioni fiscali scatta solo quando due agevolazioni insistono sul medesimo investimento e sulle stesse spese ammissibili. Per i soggetti privati, infatti, il Conto Termico non è cumulabile con le detrazioni statali sui medesimi costi.
Finché ogni fattura e ogni voce di spesa è associata in via esclusiva a un solo strumento, la ripartizione fra i due incentivi è ammessa: la pompa di calore incentivata solo con il Conto Termico, i terminali detratti solo con il bonus ristrutturazione. Non si genera doppio finanziamento e l'operazione è conforme.
Come separare le spese senza rischi
La correttezza formale è tutto: la separazione deve essere reale e documentata, non solo dichiarata.
- Fatture distinte. La fattura del Conto Termico contiene solo la pompa di calore, trasporto e posa, i collegamenti idraulici ed elettrici di centrale e la regolazione del generatore. La fattura del bonus contiene la rimozione dei vecchi corpi scaldanti, le nuove tubazioni di distribuzione e i terminali di emissione.
- Pagamenti con causali diverse. La fattura del Conto Termico si paga con bonifico ordinario, causale con il riferimento alla fattura e la dicitura "D.M. 7 agosto 2025". La fattura del bonus si paga con il bonifico parlante per le ristrutturazioni. Attenzione: usare la causale sbagliata sul bonifico può far decadere l'incentivo.
- Descrizioni analitiche. Niente diciture generiche come "impianto termico" o "lavori idraulici": ogni fattura descrive i componenti nel dettaglio. È opportuno un computo metrico separato e una relazione tecnica che precisi che la quota di emissione non è computata nella richiesta di Conto Termico perché oggetto di separata detrazione.
Un esempio pratico
Si sostituisce la caldaia a legna con una pompa di calore aria/acqua e si rifà l'impianto radiante. La pompa di calore costa 9.000 euro e va sul Conto Termico, l'impianto di emissione costa 12.000 euro e va sul bonus. Prima di procedere, il progettista verifica il tetto del 65%.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Costo pompa di calore (fattura Conto Termico) | 9.000 euro |
| Incentivo teorico Conto Termico (Ei × Ci) | 4.500 euro |
| Tetto del 65% sulla spesa dichiarata al GSE | 5.850 euro |
| Incentivo effettivamente erogato | 4.500 euro (sotto il tetto) |
| Impianto di emissione (fattura bonus ristrutturazione) | 12.000 euro |
L'incentivo del Conto Termico per la pompa di calore è un valore fisso legato alle prestazioni della macchina (formula Ei × Ci), ma non può superare il 65% della spesa dichiarata a portale. Escludendo l'emissione, quella spesa si abbassa: qui il 65% di 9.000 euro (5.850 euro) resta sopra l'incentivo teorico (4.500 euro), quindi l'incentivo è erogato per intero. Se invece il costo della sola pompa di calore fosse troppo basso, il 65% potrebbe tagliare l'incentivo, e converrebbe rivedere la ripartizione. Per la parte fiscale resta il riferimento alla pagina del Conto Termico del GSE.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 9 comma 1 lett. b), Art. 17 comma 1; Regole Applicative, Paragrafi 4.5, 9.9.2 e 12.2; Webinar 26/01/2026 e 03/02/2026
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