#343In una casistica di pagamento tramite bonifico parlante per detrazioni fiscali, successivamente stornato economicamente dal fornitore, senza attestazione bancaria di annullamento e senza utilizzo fiscale: il GSE ammette modalità alternative di accertamento (attestazione di professionista abilitato)?
Il GSE prevede una procedura specifica per sanare i bonifici effettuati erroneamente con causali per detrazioni fiscali (c.d. bonifici parlanti), che di norma comporterebbero la decadenza dall'incentivo. Se non è possibile ottenere l'attestazione bancaria di annullamento del bonifico, le Regole Applicative non citano l'attestazione di un professionista abilitato come alternativa valida. È invece richiesto un iter documentale preciso che provi l'annullamento dell'operazione economica "errata" e il perfezionamento di quella corretta:
- Nota di credito emessa dal fornitore per l'annullamento della fattura pagata erroneamente.
- Evidenza della restituzione dell'importo al Soggetto Responsabile da parte del fornitore.
- Emissione di una nuova fattura in sostituzione della precedente.
- Evidenza del nuovo pagamento (bonifico ordinario corretto) conforme al D.M. 7 agosto 2025.
- Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000) in cui il Soggetto Responsabile dichiara di non aver beneficiato e di non voler usufruire di altri incentivi statali per le medesime spese.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 12.2
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