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#343In una casistica di pagamento tramite bonifico parlante per detrazioni fiscali, successivamente stornato economicamente dal fornitore, senza attestazione bancaria di annullamento e senza utilizzo fiscale: il GSE ammette modalità alternative di accertamento (attestazione di professionista abilitato)?

Il GSE prevede una procedura specifica per sanare i bonifici effettuati erroneamente con causali per detrazioni fiscali (c.d. bonifici parlanti), che di norma comporterebbero la decadenza dall'incentivo. Se non è possibile ottenere l'attestazione bancaria di annullamento del bonifico, le Regole Applicative non citano l'attestazione di un professionista abilitato come alternativa valida. È invece richiesto un iter documentale preciso che provi l'annullamento dell'operazione economica "errata" e il perfezionamento di quella corretta:

  1. Nota di credito emessa dal fornitore per l'annullamento della fattura pagata erroneamente.
  2. Evidenza della restituzione dell'importo al Soggetto Responsabile da parte del fornitore.
  3. Emissione di una nuova fattura in sostituzione della precedente.
  4. Evidenza del nuovo pagamento (bonifico ordinario corretto) conforme al D.M. 7 agosto 2025.
  5. Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000) in cui il Soggetto Responsabile dichiara di non aver beneficiato e di non voler usufruire di altri incentivi statali per le medesime spese.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 12.2

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