#339In fattura è sufficiente indicare "D.M. 7 agosto 2025 - intervento III.A/B/C…" o è necessario indicare per esteso la dicitura dell'intervento?
La dicitura estesa parola per parola non è richiesta. Le Regole Applicative chiedono che la fattura riporti il riferimento al D.M. 7 agosto 2025 e descriva con chiarezza la tipologia di intervento incentivata. Il codice da solo, tipo III.A, resta però sintetico: conviene accompagnarlo con una descrizione riconoscibile dell'opera, come "sostituzione caldaia con pompa di calore".
I requisiti che la fattura deve avere
Il paragrafo 12.2 delle Regole Applicative elenca gli elementi che caratterizzano le fatture valide:
- intestazione al Soggetto Responsabile (alla società di leasing nel caso di locazione finanziaria, con contratto allegato);
- riferimento al D.M. 7 agosto 2025;
- descrizione chiara della tipologia d'intervento oggetto di incentivazione;
- partita IVA dell'emittente e nominativo del Soggetto Responsabile con codice fiscale o partita IVA;
- somma degli importi coincidente con la spesa totale consuntivata nella scheda di ammissione.
Nota che nessuno di questi punti pretende la trascrizione integrale della definizione normativa dell'intervento, quelle righe lunghe una decina di parole che aprono gli articoli 5 e 8 del decreto. Ciò che l'istruttore deve poter fare è ricondurre senza ambiguità ogni voce di spesa a un intervento del meccanismo, quindi la chiarezza descrittiva vale più della formula copiata.
L'ultimo punto dell'elenco merita una sottolineatura, perché è quello che fa saltare più pratiche in fase di verifica: la somma di tutte le fatture presentate deve coincidere con la spesa totale consuntivata dichiarata sulla scheda d'ammissione del Portaltermico. Una fattura dimenticata o un importo disallineato aprono la strada alle richieste di integrazione.
In caso di multi-intervento la fattura deve dare evidenza distinta dell'importo di ciascun intervento; per il III.A realizzato con II.G o II.H vanno separate le voci della pompa di calore elettrica, che fanno da base al tetto degli interventi trainati.
Come scrivere la descrizione
La formula più solida unisce i due livelli: riferimento al decreto, codice e oggetto leggibile ("D.M. 7 agosto 2025, intervento III.A, sostituzione generatore esistente con pompa di calore aria-acqua da 35 kW"). Così l'istruttoria riconduce la spesa all'intervento senza richieste di integrazione.
Nulla vieta che le fatture siano più di una, per esempio un acconto alla firma e un saldo a fine posa, o fornitori diversi per materiali e manodopera. L'importante è che ognuna porti gli elementi dell'elenco visto sopra e che, messe in fila, chiudano esattamente sulla spesa consuntivata a portale, perché il controllo del GSE lavora sulla somma, non sul numero dei documenti.
Gli stessi riferimenti tornano poi nella causale del bonifico, dove la disciplina è persino più severa, visto che un richiamo alle norme delle detrazioni fiscali nel pagamento porta alla decadenza. Per le fatture 2025 emesse con causale CT 2.0 c'è una FAQ dedicata alla gestione del passaggio.
Il caso particolare del mandato all'incasso
Chi usa il mandato irrevocabile all'incasso verso l'installatore deve curare la fattura con una precisione in più. Il paragrafo 12.3.1 delle Regole chiede che l'importo fatturato dal fornitore sia pari al valore delle spese ammissibili indicato sul portale per l'intervento; il pagamento si dimostra poi sommando l'incentivo netto oggetto del mandato e il bonifico della quota complementare a carico del Soggetto Responsabile.
I due addendi devono chiudere esattamente sull'importo esposto in fattura, senza scarti. Un mandato a favore di un soggetto diverso dal fornitore, o conti che non tornano tra bonifici e incentivo ceduto, rendono lo strumento inutilizzabile per quella pratica.
Quando la fattura non va prodotta o si aggancia all'ordine
Due situazioni escono dallo schema ordinario. La prima è l'esenzione: gli interventi su edifici della PA o degli ETS con contratto EPC, o su edifici della PA con contratto di partenariato pubblico-privato in cui il privato è Soggetto Responsabile, sono esentati dalla presentazione di fatture e ricevute di bonifico. In quei casi le spese si desumono dal contratto e dalla documentazione dei paragrafi 3.5.1 e 6.1 delle Regole.
La seconda riguarda i flussi di fatturazione che non permettono di emettere la fattura al momento del pagamento. Qui il bonifico può richiamare gli estremi dell'ordinativo (numero d'ordine), ma la fattura va comunque inviata al GSE insieme alla ricevuta, entrambe riportanti lo stesso numero d'ordine.
Resta infine il caso dei fornitori non tenuti alle regole IVA del D.P.R. 633/1972: per loro la prova delle spese può essere costituita da altra documentazione idonea, purché riconduca in modo univoco le somme spese agli interventi realizzati. In tutte le altre pratiche, quelle dei privati e delle imprese in accesso diretto, fattura e bonifico restano obbligatori.
A proposito di pagamenti, la fattura ben scritta non basta se poi paga la persona sbagliata. Il Soggetto Ordinante dei bonifici deve essere il Soggetto Responsabile, da un conto corrente a lui intestato; le Regole ammettono eccezioni tassative, come la società di leasing o di finanziamento che paga per suo conto con l'accordo documentato, il tutore che opera per un minore o inabile, il cointestatario che dispone il bonifico da un conto intestato anche al Soggetto Responsabile.
Per le piccole somme esiste poi la via della carta di credito o del bancomat, ammessa fino a 5.000 euro in un unico pagamento con la documentazione che ricolleghi la carta al Soggetto Responsabile.
Un esempio pratico
Un installatore emette fattura per un intervento combinato, pompa di calore (III.A) più fotovoltaico con accumulo (II.H). Una riga recita "D.M. 7 agosto 2025, intervento III.A, fornitura e posa pompa di calore 18 kW, 22.000 €", l'altra "D.M. 7 agosto 2025, intervento II.H, impianto fotovoltaico 6 kW con accumulo 10 kWh, 14.500 €".
Importi distinti, decreto citato, descrizioni univoche: la fattura passa l'istruttoria senza integrazioni. Sul portale il Soggetto Responsabile consuntiva 36.500 euro e la somma delle righe coincide al centesimo con la scheda di ammissione. Se l'installatore avesse scritto solo "intervento III.A e II.H" senza descrizione né importi separati, il GSE non avrebbe potuto distinguere la base di calcolo dei due incentivi e la richiesta di integrazione sarebbe stata inevitabile.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafi 12.2 e 12.3.1
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