#340Nei bonifici è obbligatorio inserire il numero di intervento (es. II.B)?
No, il codice intervento non è tra gli elementi obbligatori della causale del bonifico. Le ricevute devono riportare il riferimento al D.M. 7 agosto 2025, il numero e la data della fattura pagata e i codici fiscali di beneficiario e Soggetto Responsabile, oltre all'evidenza dell'ordinante. La sigla tipo II.B aiuta la lettura, ma la sua assenza non invalida in alcun modo il pagamento.
Gli elementi che la causale deve avere
Il paragrafo 12.2 delle Regole Applicative chiede che la ricevuta del bonifico contenga:
- esplicita evidenza dell'ordinante, che deve coincidere con il Soggetto Responsabile;
- il riferimento al D.M. 7 agosto 2025;
- numero e data della fattura a cui il pagamento si riferisce;
- partita IVA e codice fiscale del beneficiario e del Soggetto Responsabile, se non già presenti altrove nella ricevuta;
- il numero CRO/TRN o lo stato "eseguito" della transazione.
Le stesse Regole propongono l'esempio ufficiale di compilazione, che recita "D.M. 7 agosto 2025 FATTURA N. xx/202x SR [codice fiscale] P.iva [...] BENEFICIARIO [codice fiscale] P.iva [...]". Come si vede, nessuna sigla di intervento compare tra i campi richiesti; il collegamento tra pagamento e tipologia di lavori passa dalla fattura richiamata in causale, non dal codice. Per gli operatori esteri privi di partita IVA e codice fiscale, la nota delle Regole ammette in causale l'identificativo fiscale del Paese di origine.
La logica del controllo spiega la scelta. L'istruttore abbina ogni bonifico alla sua fattura tramite numero e data, poi legge nella fattura la descrizione dell'intervento: se quel doppio aggancio funziona, la sigla in causale non aggiunge nulla; se manca il numero di fattura, nessun codice intervento può sostituirlo.
È lì infatti che la sigla trova la sua sede naturale. La fattura deve descrivere con chiarezza la tipologia di intervento incentivata, quindi chi vuole la tracciabilità perfetta scrive il codice nella descrizione dell'intervento in fattura e lascia alla causale i suoi cinque elementi. Se i flussi non consentono di emettere la fattura al momento del pagamento, il bonifico può richiamare gli estremi dell'ordinativo, con fattura e ricevuta trasmesse poi entrambe con lo stesso numero d'ordine.
Chi ordina il pagamento e da quale conto
I pagamenti partono dal conto corrente intestato al Soggetto Responsabile, che deve risultare ordinante. Le eccezioni ammesse sono tre: la società di leasing o finanziaria che paga per conto del SR (con l'accordo documentato da fornire al GSE), il tutore per il soggetto minore o inabile (con i documenti che dimostrano l'assegnazione della tutela) e il conto cointestato, dove può operare materialmente un altro cointestatario purché il denaro parta da un conto intestato anche al Soggetto Responsabile.
Per le spese fino a 5.000 euro in un unico pagamento esiste anche la via della carta di credito o del bancomat, con l'onere di documentare che la carta sia riconducibile al Soggetto Responsabile.
Cosa succede se ho usato un bonifico parlante?
Qui la disciplina mostra i denti. L'indicazione nella ricevuta di pagamento di riferimenti a norme di altri incentivi statali, come i modelli precompilati per la ristrutturazione edilizia o per l'Ecobonus, determina la decadenza dal diritto al Conto Termico, perché quei richiami segnalano un potenziale cumulo con agevolazioni non cumulabili. Il bonifico giusto è quello ordinario, senza richiami di legge diversi dal D.M. 7 agosto 2025.
Chi si accorge dell'errore ha due strade, entrambe descritte nel paragrafo 12.2. La prima è l'annullamento del bonifico sbagliato, documentato dalla banca con un'attestazione che ne dimostri l'inefficacia ai fini delle detrazioni, seguito da un nuovo pagamento conforme per la stessa fattura.
La seconda strada si apre quando l'annullamento non è più possibile. Richiede la nota di credito elettronica del fornitore, l'evidenza della restituzione delle somme, una nuova fattura con relativo pagamento a norma e una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con cui si attesta di non aver fruito né voler fruire delle agevolazioni richiamate per errore. Il percorso completo è nella FAQ sulla sanatoria del bonifico parlante.
Il divieto, va ricordato, non colpisce solo i modelli precompilati. Anche un bonifico ordinario la cui causale citi per sbaglio le leggi delle detrazioni fiscali, magari copiata da un pagamento precedente, produce lo stesso effetto, perché ciò che rileva è il riferimento normativo presente sulla ricevuta. Prima di autorizzare il pagamento conviene quindi rileggere la causale con la stessa cura riservata all'IBAN.
PA e soggetti senza partita IVA
Le Pubbliche Amministrazioni, in sostituzione delle ricevute di bonifico, possono trasmettere i mandati di pagamento, purché contengano gli stessi elementi minimi della causale. Se al momento della domanda non tutti i mandati o le ricevute sono disponibili, la PA allega le evidenze già in suo possesso e una dichiarazione di impegno al versamento, corredata da un prospetto con le scadenze di pagamento successive alla richiesta, sottoscritto dal Soggetto Responsabile.
Un'apertura di segno opposto riguarda infine i fornitori non tenuti agli obblighi di fatturazione ai sensi del D.P.R. 633/1972. Quando la cessione di beni o la prestazione di servizi proviene da questi soggetti, la prova della spesa può essere data da altra idonea documentazione, purché riconduca in modo univoco le somme all'intervento realizzato.
Un esempio pratico
Un'impresa paga la fattura 14/2027 da 48.000 euro per i nuovi infissi del capannone. La causale recita "D.M. 7 agosto 2025 FATTURA N. 14/2027 SR 01234567890 BENEFICIARIO 09876543210". Niente sigla II.B, ma ci sono decreto, fattura e codici fiscali, con l'impresa ordinante dal proprio conto aziendale: il bonifico è conforme e il legame con l'intervento emerge dalla fattura, che descrive la sostituzione dei serramenti.
Se l'impiegato avesse invece selezionato nel home banking il modello "bonifico detrazione 50%", la pratica sarebbe a rischio decadenza nonostante la spesa sia corretta. A quel punto l'impresa dovrebbe chiedere alla banca l'annullamento documentato del pagamento e rifarlo in forma ordinaria oppure, se il bonifico fosse ormai irrevocabile, passare da nota di credito, restituzione, nuova fattura e dichiarazione sostitutiva. Un minuto di attenzione alla causale vale molto più della pratica di recupero.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 12.2
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