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31 FAQ totali

Fatturazione e Bonifici

#339In fattura è sufficiente indicare "D.M. 7 agosto 2025 - intervento III.A/B/C…" o è necessario indicare per esteso la dicitura dell'intervento?

Le Regole Applicative specificano che le fatture devono "descrivere con chiarezza la tipologia d'intervento oggetto di incentivazione". Sebbene non sia imposta la dicitura estesa parola per parola, la descrizione deve essere sufficiente a identificare univocamente l'intervento (es. "Sostituzione infissi", "Installazione pompa di calore"). L'uso del riferimento al Decreto e del codice intervento (es. III.A) è fortemente raccomandato per evitare ambiguità.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 12.2

#340Nei bonifici è obbligatorio inserire il numero di intervento (es. II.B)?

Le Regole Applicative richiedono che la causale del bonifico contenga: il riferimento al D.M. 7 agosto 2025, il riferimento della fattura, il Codice Fiscale del Soggetto Responsabile e del Beneficiario. L'inserimento del numero di intervento (es. II.B) non è elencato come obbligatorio tassativo, ma è utile per la chiarezza. L'assenza del numero intervento non invalida il bonifico se gli altri dati permettono la riconciliazione.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 12.2

#341Per interventi con fatture di acconto effettuate nel 2025 con rif. al CT 2.0, ma con ultimazione lavori nel 2026, come verranno gestite?

Se l'intervento si conclude nel 2026, esso ricade sotto la disciplina del Conto Termico 3.0 (D.M. 7 agosto 2025). Le fatture d'acconto pagate nel 2025 con riferimento al vecchio decreto (CT 2.0) potrebbero risultare formalmente "errate" nella causale rispetto alla nuova istanza 3.0. In questi casi, le Regole Applicative prevedono solitamente la possibilità di sanare l'errore tramite una dichiarazione dell'istituto bancario o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che riconduca univocamente il pagamento all'intervento oggetto di richiesta, senza necessità di rifare il bonifico se non possibile.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 12.2 (Bonifici errati); Webinar 26/01/2026, Slide

#342È possibile procedere con acquisti mediante carta di credito/bancomat dimostrando che è riconducibile al SR?

, ma con limitazioni specifiche. Le Regole Applicative (paragrafo 12.2) stabiliscono che è ammesso il pagamento tramite Carta di Credito o Bancomat esclusivamente per spese sostenute in un unico pagamento e fino a un importo massimo di 5.000 euro. In questi casi, oltre alla ricevuta di pagamento, è necessario allegare opportuna documentazione (es. estratto conto o dichiarazione dell'istituto) che consenta di ricondurre univocamente la carta utilizzata al Soggetto Responsabile.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 12.2

#343In una casistica di pagamento tramite bonifico parlante per detrazioni fiscali, successivamente stornato economicamente dal fornitore, senza attestazione bancaria di annullamento e senza utilizzo fiscale: il GSE ammette modalità alternative di accertamento (attestazione di professionista abilitato)?

Il GSE prevede una procedura specifica per sanare i bonifici effettuati erroneamente con causali per detrazioni fiscali (c.d. bonifici parlanti), che di norma comporterebbero la decadenza dall'incentivo. Se non è possibile ottenere l'attestazione bancaria di annullamento del bonifico, le Regole Applicative non citano l'attestazione di un professionista abilitato come alternativa valida. È invece richiesto un iter documentale preciso che provi l'annullamento dell'operazione economica "errata" e il perfezionamento di quella corretta:

  1. Nota di credito emessa dal fornitore per l'annullamento della fattura pagata erroneamente.
  2. Evidenza della restituzione dell'importo al Soggetto Responsabile da parte del fornitore.
  3. Emissione di una nuova fattura in sostituzione della precedente.
  4. Evidenza del nuovo pagamento (bonifico ordinario corretto) conforme al D.M. 7 agosto 2025.
  5. Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000) in cui il Soggetto Responsabile dichiara di non aver beneficiato e di non voler usufruire di altri incentivi statali per le medesime spese.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 12.2

#344Per la fattura di acconto è sufficiente indicare la tipologia di intervento (III.A), marca/modello/matricola delle PdC installate?

Le Regole Applicative richiedono che tutte le fatture (quindi anche quelle di acconto) debbano:

  1. Riportare il riferimento al D.M. 7 agosto 2025.
  2. Descrivere con chiarezza la tipologia d'intervento oggetto d'incentivazione. Sebbene non sia esplicitamente richiesto l'inserimento della matricola già nella fattura di acconto (spesso non ancora disponibile se la macchina non è consegnata), indicare marca e modello e il riferimento all'intervento (es. "Acconto per fornitura Pompa di Calore per intervento III.A...") è fondamentale per ricondurre inequivocabilmente la spesa all'intervento incentivato. Per gli interventi combinati (es. PdC + FV), è inoltre necessario che la fattura permetta di distinguere le voci di spesa relative alla pompa di calore (trainante) per la corretta quantificazione degli incentivi.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 12.2

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