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Asseverazione

#345La "relazione tecnica di progetto" si intende la LEGGE 10?

Sì, in linea generale. La "Relazione Tecnica di progetto" richiesta dal Conto Termico corrisponde sostanzialmente alla relazione tecnica prevista dalla normativa vigente sull'efficienza energetica in edilizia (attualmente il D.M. 26 giugno 2015, cosiddetta "ex Legge 10"). Tuttavia, le Regole Applicative specificano per ogni intervento i contenuti minimi che tale relazione deve avere per le finalità dell'incentivo.

  • Per i Sistemi Ibridi (III.B) assemblati in opera con componenti di costruttori diversi, le Regole Applicative citano esplicitamente che l'asseverazione deve contenere la "relazione tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015".
  • Per gli interventi sull'Involucro (II.A, II.B), si richiedono dettagli tipici della Legge 10 come stratigrafie, calcoli delle trasmittanze e analisi dei ponti termici.
  • Per gli Impianti (es. PdC > 100 kW o Biomasse < 100 kW), si richiedono schemi funzionali e dimensionamento, elementi anch'essi propri della progettazione termotecnica ex Legge 10. Pertanto, il documento da allegare è il progetto redatto dal termotecnico (Legge 10), purché contenga tutte le informazioni specifiche richieste dalle Regole Applicative per la tipologia di intervento.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 12.5, Paragrafo 9.10.1.4 (punto vii) e paragrafi specifici per intervento (es. 9.1.4, 9.11.4)

#346Nella sezione "relazione tecnica" cosa deve essere allegato?

Il contenuto obbligatorio della Relazione Tecnica varia in base alla tipologia di intervento per cui si richiede l'incentivo. Il documento deve essere sempre timbrato e firmato da un tecnico abilitato (progettista). Ecco i contenuti minimi principali per tipologia:

  • Isolamento Termico (II.A): Descrizione dell'intervento con indicazione delle superfici, dettagli costruttivi e calcolo dei ponti termici (ante e post), stratigrafie delle strutture (ante e post) con caratteristiche dei materiali, elaborati grafici dell'edificio.
  • Chiusure Trasparenti (II.B) e Schermature (II.C): Calcolo delle trasmittanze (ante e post), indicazione delle superfici, descrizione dettagliata, elaborati grafici. Per le schermature, tabella riepilogativa con orientamento e prestazioni di schermatura solare (gtot).
  • Impianti a Pompa di Calore (III.A) o Ibridi (III.B): Obbligatoria sopra i 100 kW (o per usi specifici come piscine/processo). Deve contenere il dimensionamento del generatore rispetto ai fabbisogni, giustificazione di eventuali potenziamenti, schemi funzionali dell'impianto.
  • Biomassa (III.C): Obbligatoria per generatori < 100 kW o interventi su serre. Deve includere gli schemi funzionali.
  • Fotovoltaico (II.H): Relazione di calcolo del fabbisogno elettrico (e termico equivalente) dell'edificio, report di producibilità (PVGIS), e schema elettrico unifilare (obbligatorio se P > 20 kW).
  • NZEB (II.D): Descrizione dettagliata del progetto e delle soluzioni impiegate, stratigrafie, ponti termici, verifiche di legge per requisiti nZEB, elaborati grafici ante/post (e volumetrie in caso di ampliamento/demolizione).

Fonti: Regole Applicative, Paragrafi 9.1.4, 9.2.4, 9.3.4, 9.4.4, 9.8.4, 9.9.4, 9.10.4, 9.11.4

#434Intervento III.E, nelle regole applicative tra i documenti richiesti (da conservare a cura del SR) è previsto, tra l'altro: schema funzionale dell'impianto. Questo documento è quindi obbligatorio anche per generatori di potenza inferiore a 35kW ricompresi nel Catalogo GSE?
Nuova

Sì, lo "schema funzionale d'impianto" è un documento obbligatorio da conservare anche nel caso in cui lo scaldacqua a pompa di calore (Intervento III.E) abbia una potenza inferiore a 35 kW e sia ricompreso nel Catalogo apparecchi del GSE.

Le Regole Applicative, nella sezione specifica dedicata all'Intervento III.E (Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore), elencano lo "Schema funzionale d'impianto" all'interno della "Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile", senza prevedere per questa specifica voce alcuna deroga o esenzione legata alla taglia dell'apparecchio o alla sua presenza nel Catalogo.

Per comprendere il motivo di questa prescrizione, è utile chiarire come interviene la semplificazione legata al Catalogo GSE:

  • La procedura semplificata per gli apparecchi inclusi nel Catalogo (che riguarda l'installazione di generatori fino a 35 kW) serve esclusivamente a snellire l'iter di compilazione e invio della domanda sul Portaltermico.
  • Per i prodotti a Catalogo, infatti, il Soggetto Responsabile gode di precompilazioni automatiche ed è esentato dall'inviare la certificazione di conformità del produttore (poiché già in possesso e verificata a monte dal GSE) e dall'inviare l'asseverazione del tecnico abilitato, la quale viene sostituita da una semplice autodichiarazione del Soggetto Responsabile resa al momento dell'invio della scheda-domanda.

Tuttavia, questa semplificazione telematica e documentale non elimina l'obbligo di possedere la documentazione tecnica legata alla corretta installazione fisica dell'impianto.

Scorrendo l'elenco dei documenti "da conservare" per l'Intervento III.E, l'unica esenzione esplicita per i prodotti a Catalogo riguarda la "certificazione del produttore e scheda tecnica del produttore" (punto 1). Al contrario, rimangono pienamente obbligatori da conservare:

  • Il certificato di corretto smaltimento del vecchio scaldacqua;
  • La dichiarazione di conformità dell’impianto (DM 37/08);
  • Il libretto d'impianto;
  • Lo schema funzionale d'impianto;
  • Il pertinente titolo autorizzativo/abilitativo (ove previsto).

In conclusione, è necessario che l'installatore fornisca al Soggetto Responsabile lo schema funzionale dell'impianto realizzato. Tale documento, insieme agli altri sopra citati, deve essere accuratamente conservato in originale per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultima rata, per poter essere prontamente esibito in caso di verifiche o controlli (anche in situ) da parte dei tecnici del GSE.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.13.4, Paragrafo 6.5, Paragrafo 11.1

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