Documentazione Fotografica e Smaltimento
#347Come è possibile dimostrare che le fotografie siano state effettivamente scattate nell'immobile dichiarato?
Le Regole Applicative richiedono di fornire una documentazione fotografica completa che includa non solo i dettagli dei componenti (targhe, apparecchi), ma anche viste d'insieme del locale di installazione o dell'edificio (ante e post-operam). La dimostrazione della corrispondenza avviene tramite:
- Contestualizzazione: Le foto "ante-operam" e "post-operam" devono inquadrare il generatore o l'intervento nel suo contesto (es. la centrale termica, la facciata dell'edificio). Questo permette di verificare che il luogo in cui è stato rimosso il vecchio impianto coincida con quello in cui è stato installato il nuovo.
- Coerenza: Le foto devono essere coerenti con gli elaborati grafici (planimetrie) e con le descrizioni fornite nella relazione tecnica.
- Verifiche: In caso di sopralluogo, il GSE verificherà la corrispondenza dello stato dei luoghi con quanto documentato fotograficamente. Non sono esplicitamente richiesti metadati di geolocalizzazione nelle fonti attuali, ma la chiarezza delle viste d'insieme è il requisito fondamentale per l'univoca identificazione del sito.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.1.4 (punto 4), Paragrafo 9.9.4 (punto 6); Webinar 3 febbraio 2026
#348Il certificato di smaltimento del generatore sostituito: va presentato in fase di inserimento? Verrà pubblicato il modello del certificato di smaltimento?
Fase di inserimento: No, il certificato di smaltimento rientra nella documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile e da esibire in caso di controllo. Non deve essere allegato obbligatoriamente sul Portaltermico in fase di richiesta (a meno che non venga richiesto specificamente in istruttoria).
Modello: Non è previsto un modello specifico "GSE" da pubblicare. Il documento richiesto è il certificato del corretto smaltimento (es. Formulario di Identificazione Rifiuti - FIR) o un documento analogo rilasciato da un centro di raccolta autorizzato che attesti l'avvenuta consegna del generatore dismesso. In alternativa, può essere fornita evidenza del ritiro nella fattura del fornitore del nuovo apparecchio.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.9.4 (sezione "Documentazione da conservare"), Paragrafo 12.7 e nota 37; Webinar 3 febbraio 2026
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