Richiesta Preliminare (imprese)
#321Cosa si intende per "INIZIO LAVORI" ai fini della presentazione preliminare della domanda per un'impresa?
Per "avvio dei lavori" si intende l'assunzione del "primo fermo impegno" che rende l'investimento irreversibile. Nello specifico, si fa riferimento al primo ordine documentato dal Soggetto Responsabile relativo alle spese di realizzazione dell'intervento. Non rientrano nella definizione di avvio dei lavori le spese relative alle attività preliminari, come la progettazione, la richiesta di permessi o gli studi di fattibilità. La richiesta preliminare deve essere inviata tassativamente prima di tale data.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 4.1 nota 5; Webinar 26/01/2026, Slide
#322In fase di richiesta preliminare, i costi devono essere espressamente verificati tramite preventivi e computi metrici, oppure si può inserire un importo in parte stimato?
Il Decreto e le Regole Applicative richiedono di trasmettere un elenco dei costi del progetto tramite un quadro economico contenente le spese ammissibili e non ammissibili. Trattandosi di una fase antecedente l'avvio dei lavori, i costi indicati sono necessariamente previsionali (stimati/preventivati), ma devono essere coerenti con il progetto descritto. L'importo preciso sarà poi verificato e consuntivato in fase di accesso diretto.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 3; Regole Applicative, Paragrafo 4.1
#323Gli importi indicati durante la fase di comunicazione preliminare sono cogenti? Cosa succede se ci si discosta?
Gli importi indicati nella preliminare servono per la valutazione iniziale e per le verifiche sugli aiuti di Stato. Tuttavia, le Regole Applicative specificano che nel caso vengano apportate modifiche alla proposta progettuale già oggetto di richiesta preliminare (ad esempio sulla tipologia degli interventi), l'impresa deve annullare la richiesta precedente e presentarne una nuova prima dell'avvio dei lavori. Se ci si discosta per variazioni non sostanziali in fase esecutiva, l'incentivo finale sarà comunque ricalcolato sui costi effettivamente sostenuti e ammissibili in fase di accesso diretto, nel rispetto dei massimali.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 4.1
#324La SCIA vale come avvio o inizio lavori?
Sì. La presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) costituisce un riferimento utile e valido per identificare l'avvio dei lavori. In ogni caso, ai fini del rispetto del requisito della "richiesta preliminare", fa fede l'assunzione del primo fermo impegno (che può coincidere con l'ordine dei materiali o l'avvio del cantiere sancito dalla SCIA).
Fonti: Webinar 26/01/2026, Slide
#325Per le imprese che hanno già inviato la richiesta preliminare via PEC senza ricevere risposta: come va fatta la richiesta non disponendo di alcun codice?
L'invio tramite PEC (all'indirizzo preliminareimpreseCT3@pec.gse.it) è stato previsto come modalità transitoria in attesa dell'entrata in esercizio del Portaltermico. Il GSE risponde a tali comunicazioni con una semplice "presa d'atto", senza rilasciare un codice richiesta tecnico da inserire nel portale. Per chi ha già inviato la preliminare via PEC, la procedura corretta prevede di:
- Attendere la fase di Accesso Diretto (a fine lavori);
- Compilare la richiesta di incentivo sul Portale;
- Allegare la PEC inviata (e la relativa ricevuta di consegna) alla documentazione della richiesta di Accesso Diretto, come prova dell'avvenuta comunicazione preliminare nei termini previsti. Non è necessario inserire un codice preliminare se l'invio è avvenuto via PEC; il collegamento avverrà tramite l'allegato.
Fonti: Webinar 3 febbraio 2026; Regole Applicative, Paragrafo 13 (Disposizioni finali)
#326Per le imprese la diagnosi energetica va allegata al momento della richiesta di prenotazione?
Attenzione alla terminologia: per le imprese non esiste la "prenotazione" (riservata alla PA), ma la Richiesta Preliminare (comunicazione di avvio) e successivamente l'Accesso Diretto (richiesta incentivo).
- Fase Preliminare: No, non è necessario allegare la Diagnosi Energetica. In questa fase sono richiesti solo i dati identificativi dell'impresa, la descrizione generale del progetto, l'ubicazione, l'elenco dei costi stimati e la tipologia di aiuto.
- Fase Accesso Diretto: Sì, la Diagnosi Energetica (ante-operam) è obbligatoria e va allegata se prevista per la specifica tipologia di intervento (es. interventi su intero edificio con impianti > 200 kW, oppure interventi del Titolo II come isolamento termico o NZEB).
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 3; Regole Applicative, Paragrafo 4.1.1 (box "Richiesta preliminare"); Webinar 26/01/2026
#327Per la preliminare il portale GSE chiede a priori informazioni tecniche sul sistema di illuminazione, a prescindere dal tipo di intervento. È un'assurdità.
La richiesta di informazioni sul sistema di illuminazione (potenza totale installata, tipologia) è inserita all'interno della sezione "Anagrafica Impianto Esistente" del Portaltermico. Questa sezione serve a censire lo stato di fatto dell'edificio e degli impianti tecnologici presenti ante-operam. Sebbene possa apparire ridondante per interventi che non toccano l'illuminazione (es. installazione di una pompa di calore), la compilazione dei dati anagrafici dell'edificio e dei suoi impianti è un passaggio standard della procedura guidata sul portale per definire il contesto dell'intervento.
Fonti: Webinar 26/01/2026 (descrizione della scheda "Anagrafica Impianto esistente" e dei campi richiesti)
#328La domanda di ammissione preliminare ai lavori funge da prenotazione del contributo?
No. La Richiesta Preliminare per le imprese e gli ETS economici non costituisce una prenotazione dell'incentivo, né garantisce l'accantonamento delle somme. Si tratta esclusivamente di una comunicazione obbligatoria (notifica) per soddisfare il requisito dell'effetto incentivante richiesto dalla normativa europea sugli Aiuti di Stato: l'impresa deve dimostrare di aver richiesto l'aiuto prima di avviare i lavori. L'effettiva ammissione all'incentivo e l'impegno di spesa da parte del GSE avverranno solo con la presentazione e l'accoglimento della richiesta di Accesso Diretto a fine lavori.
Fonti: Webinar 12/01/2026; Regole Applicative, Paragrafo 4.1.1; Webinar 3 febbraio 2026
#329La richiesta preliminare per le imprese può essere già presentata sul portale?
Sì. Con la messa in esercizio del nuovo Portaltermico 3.0 (avvenuta contestualmente o poco prima del webinar del 3 febbraio 2026), è attiva la funzionalità specifica per inviare la "Valutazione Preliminare Imprese" direttamente online. La modalità via PEC rimane valida solo per le richieste inviate durante il periodo transitorio antecedente l'apertura del portale (o entro i 30 giorni dalla pubblicazione delle Regole Applicative per i lavori già avviati). Ora la procedura standard è quella telematica su portale.
Fonti: Webinar 3 febbraio 2026; Webinar 26/01/2026
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