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#323Ho sbagliato gli importi nella richiesta preliminare impresa: i costi ammissibili e non ammissibili possono cambiare a consuntivo o devono restare vicini a quelli dichiarati? E come si annulla la preliminare?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Gli importi non sono cogenti, perché il GSE stesso li considera dati modificabili per loro natura. A consuntivo l'incentivo si calcola sulle spese effettivamente sostenute. Una nuova preliminare serve solo se cambia la tipologia di intervento o la natura del soggetto, non se sbagli le cifre. Per questo il tasto di annullamento non compare.

Conto Termico 3.0: quali dati della richiesta preliminare impresa si possono cambiare a consuntivo e come si annulla la richiesta sul Portaltermico

Quali dati si possono cambiare e quali no

Il GSE ha affrontato il tema di petto nel webinar del 16 aprile 2026, tracciando una linea netta tra due categorie di informazioni. Da un lato quelle che cambiano per definizione durante la vita di un cantiere: "i dati devono essere i più corrispondenti al vero per quanto riguarda tutti quelli modificabili per la loro natura e sto parlando della data di inizio lavori, della data di fine lavori, della montare del costo del progetto, della modifica del progetto, sono ovviamente questi dati ovviamente per la loro natura possibili di modifica in futuro".

Il montante del costo del progetto sta quindi tra i dati che possono muoversi. Dall'altro lato ci sono due elementi che non ammettono ripensamenti, perché cambiarli significa notificare al GSE un progetto diverso da quello comunicato:

  • la natura del soggetto, cioè ragione sociale, partita IVA e qualificazione come impresa oppure come ETS economico;
  • la tipologia di intervento. Il GSE lo ha spiegato con un esempio, "se vi presentate con un cambio di pompa di calore 1 a 1 per esempio non potete arrivare in accesso diretto che fate una biomassa", né si può passare da una sostituzione a un sistema add-on o a tre macchine al posto di una.

In questi due casi soltanto "è necessario rinviare un'altra richiesta preliminare che vi ricordo sempre deve essere inviata prima dell'avvio dei lavori". Il vincolo temporale resta quello di sempre, spiegato nella FAQ su quando si può aprire il cantiere dopo la preliminare.

Che cosa succede a consuntivo se i numeri non tornano

Nessuna fonte del Conto Termico fissa una percentuale di scostamento oltre la quale la preliminare decade. Non esiste una tolleranza del 10% o del 20%, perché il criterio non è finanziario: è la coerenza del progetto notificato.

In accesso diretto l'incentivo viene ricalcolato dal portale sulle spese effettivamente sostenute e documentate, entro i massimali di costo specifico e i tetti di intensità del Titolo V, che per le imprese variano con la dimensione aziendale. Se il consuntivo è più basso, l'incentivo scende di conseguenza. Se è più alto, il di più semplicemente non trova capienza oltre i limiti già previsti.

Sull'errore di ripartizione tra ammissibili e non ammissibili le Regole Applicative rassicurano, perché prevedono che "eventuali errori rispetto ai dati e/o alle informazioni indicati nella richiesta potranno essere oggetto di correzione da parte del GSE, anche mediante richieste di integrazione, ai fini della rimodulazione dell'incentivo da erogare". La classificazione delle voci, insomma, viene riverificata in istruttoria. Vale la pena arrivarci con un quadro economico pulito, ma un errore di attribuzione non è la fine della pratica. Sulla natura stimata di quei costi in fase preliminare c'è la FAQ dedicata a preventivi e computi metrici.

E se i lavori sono già partiti?

Qui la risposta del GSE è ancora più netta, perché il caso è stato posto testualmente in webinar: se dopo l'avvio dei lavori mutate necessità impongono di cambiare qualche elemento progettuale, "le modifiche descritte non comportano una modifica della preliminare". Cambiare marca o modello della pompa di calore, per esempio, non richiede alcun adempimento.

L'unico limite riguarda l'ampliamento dell'oggetto: se in preliminare hai dichiarato l'isolamento del tetto e in corso d'opera decidi di coibentare anche le pareti verticali, il GSE avverte che "lì potrebbe essere un problema", perché è un intervento che sposta in modo significativo le spese dichiarate. La regola pratica che se ne ricava è descrivere il progetto in preliminare nel modo più dettagliato possibile, restando dentro il perimetro di ciò che si è già comunicato.

Perché non trovi il tasto per annullare

Non lo trovi perché sulle richieste inviate quel pulsante non esiste. La guida al Portaltermico elenca le azioni disponibili nella sezione "Visualizza Richieste" e la sola funzione di cancellazione è "Elimina Richiesta", che "consente di eliminare definitivamente una richiesta in bozza". Su una pratica già trasmessa restano attivi soltanto i comandi di consultazione, perché i dati sono ormai in carico al GSE.

La strada per una richiesta già inviata è quindi la rinuncia, prevista dalle Regole Applicative, dove si legge che il Soggetto Responsabile intenzionato a rinunciare "deve comunicarlo tramite la relativa funzionalità disponibile sul Portaltermico, ovvero, ove non disponibile, tramite PEC o raccomandata A/R". La PEC va a [email protected] e l'oggetto ha un formato prescritto, cioè "Conto Termico - nome del SR, - Codice identificativo intervento - rinuncia agli incentivi".

Tre dettagli che nella pratica fanno la differenza:

  • Un edificio accetta una sola richiesta attiva, cioè "una richiesta che non sia Annullata né Eliminata". Finché la vecchia pratica resta viva non puoi associarne una nuova allo stesso immobile.
  • L'annullamento va completato prima di trasmettere la nuova preliminare, comunque prima di avviare i lavori nel senso indicato dalla FAQ su cosa vale come inizio lavori.
  • L'accesso diretto a fine lavori "deve essere effettuata con il medesimo codice richiesta assegnato nell'ambito della richiesta preliminare": se rifai la preliminare, il codice buono è quello nuovo.

Nel tuo caso, però, il passaggio più importante è il primo: se l'errore riguarda solo gli importi e l'intervento resta quello dichiarato, non serve annullare nulla.

Un esempio pratico

Una piccola impresa comunica in preliminare la sostituzione di una caldaia a gas con una pompa di calore elettrica, indicando a spanne il quadro economico. A fine lavori i conti sono diversi. In più si accorge di avere messo tra le spese ammissibili la sistemazione del piazzale, che ammissibile non è.

VocePreliminareConsuntivoEffetto
Costi ammissibili80.000 €92.000 €incentivo ricalcolato sul consuntivo, entro massimali e cap
Costi non ammissibili20.000 €15.000 €nessun effetto sull'incentivo
Piazzale classificato male7.000 € tra gli ammissibilispostato tra i non ammissibiliriclassificato dal GSE in istruttoria

L'intervento resta la stessa sostituzione dichiarata, quindi la preliminare regge e non va rifatta: l'impresa procede con l'accesso diretto usando il codice richiesta della preliminare, allega fatture e quietanze e lascia che l'istruttoria rimoduli l'importo. Se invece, strada facendo, avesse deciso di installare una caldaia a biomassa al posto della pompa di calore, l'unica via sarebbe stata fermarsi prima dell'avvio dei lavori, annullare la preliminare e presentarne una nuova.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 3, Art. 27 commi 4 e 5; Regole Applicative Conto Termico 3.0, Capitolo 4 (richiesta preliminare imprese e ETS economici), Paragrafi 5.1 e 5.2, Paragrafo 4.2.1; Guida all'utilizzo del Portale CT 3.0 (sezione Visualizza Richieste, azioni e icone); Webinar GSE 16/04/2026

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