#331Una volta effettuata la richiesta preliminare è necessario attendere la presa d'atto del GSE per avviare i lavori?
No, per aprire il cantiere non serve attendere. Conta solo che la richiesta preliminare sia stata trasmessa prima dell'avvio dei lavori. La presa d'atto del GSE arriva dopo e ha però un ruolo preciso più avanti: sul Portaltermico sblocca la possibilità di inviare la richiesta di accesso diretto a fine lavori.
Quello che conta è la data di invio
Il requisito dell'art. 25, comma 3 è cronologico, non autorizzativo. La preliminare funziona come una notifica del progetto, richiesta dalla disciplina sugli aiuti di Stato, che deve solo precedere l'avvio dei lavori, cioè il primo fermo impegno o la comunicazione all'Amministrazione competente, quale delle due venga prima. Nessuno al GSE deve approvarla prima che il cantiere parta.
La domanda del titolo è talmente ricorrente che il GSE l'ha affrontata parola per parola nel webinar del 16 aprile 2026, rispondendo a chi chiedeva quando si possano iniziare i lavori dopo l'inoltro della preliminare. La risposta è stata esplicita: una volta inviata la preliminare dal Portaltermico "potete direttamente, senza aspettare la nostra risposta, avviare i lavori". La ricevuta di avvenuta trasmissione con data antecedente all'avvio è la prova da conservare.
Le modalità di invio, compresa la finestra transitoria via PEC di gennaio, sono nella FAQ sulla comunicazione preliminare delle imprese. Il canale usato per la preliminare torna utile più avanti, perché cambia il modo in cui la pratica finale si ricollega a quella iniziale, come vedremo tra un attimo.
Cos'è la presa d'atto e a cosa serve davvero
La presa d'atto è una comunicazione di mera accettazione di quanto inviato, come l'ha definita il GSE stesso nel webinar, non una valutazione di merito sul progetto. Il Gestore la trasmette all'impresa tramite PEC o raccomandata, in base alla modalità di corrispondenza indicata sul Portale, con tempi che non sospendono nulla sul fronte del cantiere.
Sul portale, però, quella comunicazione ha un effetto tecnico che conviene conoscere in anticipo. Come spiegato nello stesso webinar, solo dopo l'invio della presa d'atto si sblocca sul Portaltermico la possibilità di accedere alla richiesta in accesso diretto. La pratica finale prosegue infatti dentro la preliminare stessa, con il medesimo codice richiesta, senza aprire un fascicolo nuovo; le Regole Applicative lo confermano, prescrivendo che l'istanza sia inviata con lo stesso codice assegnato in fase preliminare.
La sequenza completa diventa quindi una catena a quattro anelli. Prima la preliminare, poi l'avvio dei lavori quando vuoi, nel frattempo la presa d'atto che arriva e sblocca la sezione, infine la richiesta di accesso diretto a fine lavori dentro la stessa pratica. Nota che l'ordine dei primi due anelli è l'unico vincolo giuridico; il terzo è un passaggio tecnico che il GSE gestisce da sé.
Chi ha trasmesso la preliminare via PEC nella finestra transitoria segue invece un aggancio manuale. In quel caso la pratica sul portale nasce con l'accesso diretto e la PEC va allegata alla documentazione, un accorgimento che nelle parole del GSE consente "una gestione molto più rapida" da parte dei colleghi che valutano le istanze, perché ricollega subito le due fasi.
Il rischio resta in capo all'impresa
Partire subito è legittimo, ma la scelta ha un rovescio che il GSE stesso ha messo in chiaro. Se la preliminare contiene un vizio, per esempio un edificio fuori dall'ambito terziario o un intervento non ammissibile, l'impresa che ha già avviato i lavori non può più annullarla e ripresentarla, perché la nuova preliminare dovrebbe a sua volta precedere un avvio ormai avvenuto. L'inammissibilità diventa definitiva e l'intervento perde l'incentivo.
Chi vuole ridurre il rischio può quindi attendere comunque la presa d'atto prima di firmare gli ordini, tenendo conto dei tempi del proprio cronoprogramma. È una cautela facoltativa, non un obbligo, che ha senso soprattutto quando il progetto presenta profili dubbi di ammissibilità che una rilettura in più può intercettare.
Lo stesso ragionamento vale per le modifiche in corsa: se cambia la tipologia degli interventi, la preliminare va annullata dal Portale e ripresentata prima di qualunque avvio, mai dopo. Finché nessun ordine è partito, annullare e ripresentare costa solo il tempo di una nuova compilazione, mentre a lavori avviati non c'è più alcun modo di rimediare.
Chiuso il cantiere, la domanda vera e propria va presentata in accesso diretto entro 90 giorni dalla conclusione dell'intervento, pena la non ammissibilità. Sui numeri da indicare nella preliminare, che restano stime senza valore di consuntivo, vale quanto detto sul quadro economico previsionale.
C'è infine una ragione economica per non trascinare i tempi oltre il necessario. La preliminare non accantona fondi né dà priorità in coda, quindi l'impresa concorre al plafond generale dei soggetti privati, i 500 milioni di euro di impegno di spesa annua cumulata fissati dall'art. 3, comma 3 del decreto.
Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di quella soglia il GSE smette di accettare richieste. Tra la fine dei lavori e l'invio dell'accesso diretto conviene perciò muoversi con la stessa disciplina imposta dai 90 giorni, senza contare su margini che il meccanismo non garantisce a nessuno.
Un esempio pratico
Un'impresa metalmeccanica invia la preliminare dal Portaltermico il 10 settembre e ha fretta di partire con la sostituzione della centrale: ordina i materiali il 12 settembre, con la ricevuta di trasmissione in mano. La presa d'atto del GSE arriva a metà ottobre, a cantiere già aperto; sul portale si sblocca la sezione per il futuro accesso diretto. Tutto regolare, perché l'unica sequenza che il decreto impone, prima l'invio e poi l'avvio, è stata rispettata.
I lavori finiscono il 20 marzo. L'impresa rientra nella pratica con lo stesso codice CT3 della preliminare, ritrova i dati già inseriti a settembre, completa l'inserimento con fatture, bonifici e asseverazioni e invia la richiesta di accesso diretto ad aprile, ben dentro i 90 giorni dalla conclusione dell'intervento.
Se la presa d'atto non fosse ancora arrivata a quel punto, la sezione dell'accesso diretto risulterebbe bloccata sul portale: un motivo in più per tenere d'occhio la PEC nei mesi di cantiere e segnalare per tempo al GSE eventuali silenzi prolungati, prima che la scadenza dei 90 giorni si avvicini pericolosamente.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 3 e Art. 14 comma 2 lett. a); Regole Applicative, Paragrafo 4.1 e Paragrafo 6.1; Webinar 16/04/2026
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