#332Cosa considerate come atto amministrativo da allegare alla Diagnosi energetica per la prenotazione?
Serve un provvedimento formale dell'ente, tipicamente una Delibera di Giunta o una Determina dirigenziale, che attesti l'impegno dell'Amministrazione a eseguire almeno uno degli interventi individuati nella diagnosi energetica e coerenti con il decreto. È il documento che, insieme alla diagnosi, apre la prenotazione nel cosiddetto caso i.
Cosa deve dire l'atto
Il contenuto conta più della forma. Il decreto, all'art. 14, comma 2, lettera b), punto i, chiede un provvedimento o altro atto amministrativo "attestante l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8". Va bene quindi qualunque provvedimento efficace, delibera, determina o decreto del dirigente, purché l'impegno sia agganciato in modo esplicito alla diagnosi allegata.
Un atto generico di indirizzo sulla riqualificazione energetica, senza legame con la diagnosi, non basta. E la diagnosi stessa deve reggere il peso della procedura, perché le Regole richiedono che sia redatta secondo i requisiti del paragrafo 9.16, con dentro interventi coerenti con gli artt. 5 e 8. Sul ruolo di questo documento vedi anche quando la diagnosi è necessaria in prenotazione e il contributo per la diagnosi prima della prenotazione.
C'è infine una deroga pensata per le emergenze. Per gli edifici interessati da eventi di calamità naturale l'obbligo di diagnosi cade: al suo posto si invia il progetto esecutivo, cioè una relazione tecnica progettuale conforme ai requisiti del decreto, accompagnata dal provvedimento di impegno dell'amministrazione a realizzare l'intervento. Anche in questo scenario, quindi, il pezzo amministrativo resta indispensabile; cambia solo il documento tecnico che gli sta accanto.
Se il Soggetto Responsabile è un ETS o si usa un EPC
Per un ETS che accede in prenotazione l'atto non è la delibera di Giunta, ma la delibera dell'organo competente in relazione alla tipologia di intervento, conforme allo statuto dell'ente, che attesta l'impegno a eseguire almeno uno degli interventi della diagnosi. La sostanza richiesta è la stessa: un impegno formale e ancorato al documento tecnico, che per un'associazione può nascere dal consiglio direttivo o dall'assemblea, secondo ciò che lo statuto prevede.
C'è poi il caso di chi, già nella prenotazione con atto di impegno, prevede di affidarsi a una ESCo. Se la PA o l'ETS intende avvalersi di un contratto di prestazione energetica, all'atto amministrativo vanno allegati lo schema tipo del contratto EPC e un prospetto delle spese che la ESCo sosterrà ai sensi degli artt. 6 e 9, ripartite per tipologia e sottoscritto da entrambe le parti. Lo schema, a questo stadio, non deve ancora essere firmato.
Il contratto firmato ed esecutivo diventa invece obbligatorio nel caso iii, dove è il contratto stesso a fondare la prenotazione; lì la documentazione deve anche dimostrare che l'incentivo non costituisce parte dell'utile della ESCo e non influisce sul canone a carico dell'ente.
Quando è la ESCo a presentarsi come Soggetto Responsabile con l'EPC già firmato (caso ii), il fascicolo cambia ancora. Serve la dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti dell'Allegato 8 del D.Lgs. 102/2014 e, a garanzia degli acconti, la formale obbligazione solidale tra le parti redatta secondo il Modello 17: in sua assenza le Regole dichiarano l'istanza improcedibile.
Il decreto aggiunge qui una flessibilità utile agli enti. Se il contratto lo prevede espressamente, la PA può chiedere che le somme prenotate a suo favore siano erogate dal GSE, anche parzialmente, direttamente alla ESCo firmataria, sotto la propria responsabilità sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla quantificazione richiesta.
Gli altri casi di prenotazione
Il caso i (diagnosi + atto amministrativo) è una delle quattro porte dell'art. 14, comma 2, lettera b). Le alternative hanno documenti propri:
| Caso | Documenti chiave | Avvio lavori dopo l'accettazione |
|---|---|---|
| i. Diagnosi + atto amministrativo | Diagnosi energetica e Delibera/Determina di impegno | entro 18 mesi |
| ii.-iii. Contratto EPC/PPP o fornitura | Contratto firmato ed esecutivo + prospetto spese controfirmato | entro 90 giorni |
| iv. Lavori assegnati | Provvedimento di aggiudicazione + verbale di consegna lavori del Direttore dei Lavori (D.Lgs. 36/2023) | entro 90 giorni |
I termini della colonna di destra vanno letti insieme al comma 3 dell'art. 14, che li presidia a pena di decadenza. L'avvio dei lavori si attesta con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; dalla sua presentazione decorrono 12 mesi per dichiarare la conclusione dell'intervento, estesi a 36 per la trasformazione in nZEB. Il mancato rispetto fa decadere la prenotazione, con il recupero degli acconti già erogati, anche se il conteggio esclude i fermi di cantiere dovuti a calamità attestate o a cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.
In cambio della disciplina, la prenotazione accettata blinda i numeri. Il GSE impegna la somma come massimale a preventivo: se il consuntivo finale supera quel tetto si eroga comunque il preventivo, se resta sotto si eroga il consuntivo. Chi non intende richiedere gli acconti deve comunicarlo entro il termine previsto per la dichiarazione di avvio dei lavori, fermi restando i tempi di conclusione. Il computo metrico non è tra i documenti obbligatori di questa fase.
Le risorse dedicate al canale, infine, non sono infinite. Alla prenotazione è riservato un contingente di spesa annua non superiore al 50% del plafond PA dell'art. 3, comma 2; raggiunto il tetto, il GSE accetta le domande solo fino al sessantesimo giorno successivo, dando evidenza sul proprio sito delle risorse impegnate.
Prima di preparare il fascicolo conviene però accertarsi che il canale sia operativo. Dopo la sospensione del 3 marzo 2026 il portale è stato riaperto in solo accesso diretto, con la prenotazione temporaneamente ferma pur restando prevista dal decreto, come raccontato nella FAQ sullo stato della prenotazione.
Un esempio pratico
Un Comune fa redigere la diagnosi del municipio, che propone cappotto e nuova centrale a pompa di calore. La Giunta approva una delibera in cui si impegna a realizzare l'isolamento entro il piano triennale delle opere, con richiamo puntuale alla diagnosi allegata; l'ufficio tecnico trasmette poi i due documenti con la scheda-domanda a preventivo.
Il GSE accetta la prenotazione e impegna il massimale a preventivo. Da quel momento il Comune ha 18 mesi per presentare la dichiarazione di avvio dei lavori e poi 12 mesi per dichiararne la conclusione, con l'incentivo prenotato al riparo dall'esaurimento dei fondi e la certezza dell'importo massimo su cui contare nel bilancio dell'opera. Se in corso d'opera il cantiere si fermasse tre mesi per un'alluvione attestata dall'autorità competente, quel periodo non entrerebbe nel conteggio dei termini.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 14 commi 2 lett. b), 3 e 4, Art. 15 comma 3; Regole Applicative, Paragrafo 7.1
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