#513La prenotazione del Conto Termico 3.0 è stata abolita?
No, la prenotazione non è stata abolita. Resta prevista dall'art. 14 del D.M. 7 agosto 2025 per PA ed ETS, ma è stata sospesa in via operativa il 3 marzo 2026 insieme al Portaltermico, riaperto il 13 aprile solo in accesso diretto. Prima di pianificare una pratica conviene quindi verificare lo stato del canale sul portale.

Cosa è successo tra marzo e aprile 2026
Il Conto Termico 3.0 è partito con una domanda ben oltre le attese. In pochi giorni di apertura le richieste hanno raggiunto un controvalore di circa 1,3 miliardi di euro, contro un limite di spesa annua di 900 milioni: il 3 marzo 2026 il GSE ha quindi sospeso in via cautelativa la presentazione di nuove istanze, per completare le verifiche su quelle già arrivate nel rispetto dei plafond.
Con il comunicato del 10 aprile il GSE ha annunciato la riapertura del portale per il 13 aprile 2026 alle ore 12, con due paletti. Le nuove istanze sono ammesse esclusivamente in accesso diretto, cioè entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, per tutti i soggetti: privati, imprese, PA ed ETS. La modalità a prenotazione, quella che consente agli enti di bloccare le risorse prima di aprire il cantiere, è rimasta sospesa fino a nuova comunicazione.
La riapertura ha portato con sé anche misure di accompagnamento. I termini in scadenza durante il periodo di stop sono stati prorogati di 40 giorni, mentre il decreto direttoriale GSE n. 72 del 10 aprile 2026 ha ribilanciato i plafond in 450 milioni per le PA e 450 per i privati, come spiegato nella scheda sul contatore dei fondi. Dal 15 aprile è disponibile anche il catalogo degli apparecchi prequalificati.
Le prenotazioni già accolte prima dello stop non sono state travolte dalla sospensione. L'accoglimento aveva già prodotto il suo effetto tipico, cioè l'impegno delle risorse a favore dell'ente, quindi quelle pratiche proseguono il loro corso ordinario; i termini che cadevano nel periodo di chiusura hanno beneficiato della proroga di 40 giorni.
Perché "abolita" è la parola sbagliata
Sul piano normativo non è cambiato nulla. L'art. 14, comma 2, lettera b) del decreto e il Capitolo 7 delle Regole Applicative, che disciplinano i quattro casi di prenotazione con i relativi documenti, sono pienamente in vigore: nessun atto li ha abrogati. La stessa pagina ufficiale del GSE sulle modalità di accesso continua a descrivere la prenotazione come canale ordinario riservato a Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore.
La sospensione è una misura operativa di gestione delle risorse, non una soppressione del meccanismo. La distinzione non è accademica: una modalità abolita richiederebbe una modifica del decreto, mentre una modalità sospesa può essere riattivata con un semplice comunicato, com'è nella natura dello strumento "fino a nuova comunicazione".
L'equivoco nasce in parte dai titoli di stampa della primavera 2026, che parlavano di prenotazione "riservata a PA e Terzo settore" come se fosse una novità restrittiva. In realtà la prenotazione è riservata a questi soggetti fin dall'origine, per decreto: privati e imprese non l'hanno mai avuta. La vera novità era un'altra, cioè la sospensione temporanea del canale anche per chi ne aveva diritto.
Cosa significa oggi per PA ed ETS
Chi programma una riqualificazione con i tempi lunghi degli appalti pubblici deve mettere in conto lo scenario operativo. Il primo passo è verificare direttamente sul Portaltermico se la tipologia di accesso in prenotazione è selezionabile per una nuova istanza, perché è il portale a fotografare lo stato del canale momento per momento, insieme alle news del sito GSE.
Se la prenotazione non è disponibile, l'alternativa è la stessa degli altri soggetti: realizzare l'intervento e presentare la domanda in accesso diretto entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori. La differenza sostanziale sta nel rischio risorse, perché senza prenotazione l'ente non ha somme impegnate a monte e concorre sul plafond disponibile al momento della domanda, con il contatore a fare da termometro.
Per un ente pubblico questo cambia il modo di scrivere il cronoprogramma. Con la prenotazione attiva conviene muoversi presto, perché l'accoglimento congela le risorse prima della gara. Con il solo accesso diretto conviene invece chiudere i lavori quando il plafond annuale ha ancora capienza, evitando di arrivare a fine anno con il contatore vicino alla soglia dei 60 giorni di stop.
Restano invece ferme le procedure collegate che viaggiano su binari propri. Il contributo anticipato per la diagnosi ha una sua linea dedicata sul portale, distinta dalla prenotazione degli interventi, così come restano validi i requisiti documentali dei quattro casi, atto amministrativo in testa, per quando il canale è attivo.
E per privati e imprese cosa cambia?
Per loro il quadro non è cambiato di un millimetro, perché la prenotazione non è mai stata una loro opzione. La via ordinaria resta l'accesso diretto a lavori conclusi, entro la finestra dei 90 giorni.
Le imprese hanno in più l'obbligo della richiesta preliminare da trasmettere prima dell'avvio dei lavori, che però non costituisce in alcun modo una prenotazione dell'incentivo: è una notifica richiesta dalla disciplina sugli aiuti di Stato, senza alcun impegno di risorse a favore del richiedente.
Un esempio pratico
A luglio 2026 un Comune ha in mano la diagnosi della scuola e la delibera di impegno, il fascicolo perfetto per una prenotazione con il caso i. Prima di avviare la macchina amministrativa, il tecnico apre il Portaltermico e verifica se la tipologia di accesso in prenotazione è selezionabile. Se lo è, procede come da Regole Applicative, con l'impegno delle risorse all'accoglimento.
Se il canale risulta invece ancora sospeso, il tecnico sposta la strategia. Manda avanti l'appalto con fondi propri, tiene d'occhio contatore e news GSE per un'eventuale riattivazione e, a lavori conclusi, presenta comunque la domanda in accesso diretto entro 90 giorni. Nel dubbio, un quesito all'assistenza GSE tramite il portale mette la risposta nero su bianco, utile anche da allegare agli atti interni dell'ente.
Un'impresa che nello stesso periodo volesse "bloccare" l'incentivo prima del cantiere, invece, non ha perso nulla con la sospensione: quella porta per lei non è mai esistita. Trasmette la richiesta preliminare, avvia i lavori e chiede l'incentivo a intervento concluso.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 14 comma 2; Regole Applicative, Capitolo 7; Comunicati GSE 3 marzo e 10 aprile 2026; Decreto direttoriale GSE n. 72 del 10 aprile 2026
Workshop Conto Termico 3.0
Corso online on-demand
Impara a gestire le pratiche del Conto Termico 3.0 con il corso pratico pensato per professionisti e tecnici del settore. 8 casi pratici sviluppati passo passo.