#105L’Art.15 comma 4. dice che nei casi previsti al comma 1. (interventi oggetto di diagnosi), in caso di prenotazione, la diagnosi energetica va allegata all’atto della prenotazione stessa solo nei casi previsti ai punti ii, iii e iv (presenza di contratto ESCO, presenza di contratto di fornitura e presenza di atto amministrativo attestante sostanzialmente l’assegnazione e l’inizio dei lavori). Se non ho mal compreso nel caso in cui sia prevista la trasformazione in NZEB di un immobile di un ente pubblico, ma la prenotazione venga fatta sulla base di un Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, la diagnosi (che evidentemente andrà fornita prima dell’inizio lavori) può essere sostituita da “una relazione tecnica descrittiva dell’intervento atta a dimostrare ecc ecc”. E’ corretto?
No, non è corretto. La tua interpretazione contiene un'inesattezza fondamentale riguardante la natura dell'accesso tramite prenotazione per il "Caso i" (presenza di diagnosi e atto amministrativo) e l'obbligatorietà della diagnosi per gli interventi nZEB.
Ecco i motivi per cui la Diagnosi Energetica è obbligatoria ed è da allegare già in fase di prenotazione per un intervento nZEB su edificio pubblico (tranne in un caso specifico di calamità naturale):
- Definizione del "Caso i" di Prenotazione: L'Art. 14, comma 2, lettera b), punto i. del Decreto definisce la condizione di accesso alla prenotazione proprio come la "presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo...". Pertanto, per prenotare l'incentivo avvalendosi di un atto amministrativo (come l'approvazione di un progetto o un impegno di spesa), la Diagnosi Energetica è il prerequisito essenziale che deve esistere a monte per giustificare la scelta dell'intervento. Non può essere sostituita da una relazione tecnica in questa fase, perché mancherebbe il requisito fondante del "Caso i".
- Lettura dell'Art. 15 comma 4 (Esclusioni): L'articolo da te citato stabilisce che la diagnosi va allegata alla prenotazione per i casi ii, iii e iv. Tuttavia, specifica anche che "Per gli altri interventi, la diagnosi energetica è sostituita da una relazione tecnica...". La frase "Per gli altri interventi" si riferisce a quelli non elencati al comma 1 dell'Art. 15 (ovvero interventi minori che non hanno l'obbligo di diagnosi, come la sostituzione di piccoli generatori o solare termico). Poiché l'intervento nZEB (II.D) è esplicitamente citato all'Art. 15, comma 1 come intervento con obbligo di diagnosi, esso non rientra nella casistica di quelli che possono sostituire la diagnosi con una relazione tecnica.
- Conferma dalle Regole Applicative: Le Regole Applicative chiariscono in modo inequivocabile che, nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una PA e scelga il Caso i, in fase di invio dell'istanza su Portaltermico "dovranno essere caricati \[...\] diagnosi energetica".
L'unica eccezione (Calamità Naturali): Esiste una sola deroga in cui, per il "Caso i", non è obbligatorio allegare la Diagnosi Energetica: riguarda esclusivamente gli edifici interessati da eventi di calamità naturale. In questo specifico caso, la diagnosi può essere sostituita dal Progetto Esecutivo.
Sintesi: Se stai programmando un intervento nZEB (II.D) come PA utilizzando la prenotazione con atto amministrativo ("Caso i"), devi obbligatoriamente avere e allegare la Diagnosi Energetica al momento della richiesta di prenotazione.
Fonti: Decreto 7 agosto 2025, Art. 14, comma 2, lettera b), punto i; Art. 15, commi 1 e 4; Regole Applicative, Paragrafo 7.2 (Documentazione specifica da allegare - Caso i); Paragrafo 4.1.2
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