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27 FAQ totali

Obbligatorietà

#92Quando la diagnosi energetica è necessario sia eseguita da EGE o ESCo?

Sempre, nei casi in cui il documento è obbligatorio. Ai fini dell'ammissibilità al Conto Termico 3.0, la Diagnosi Energetica deve essere redatta conformemente alle norme tecniche UNI CEI EN 16247 e deve essere obbligatoriamente timbrata e firmata da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una Energy Service Company (ESCo) certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352. Tale requisito è esplicitato sia nel Decreto che nelle Regole Applicative come condizione necessaria per la validità del documento.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.16.1; D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1 - Definizioni; Webinar 26/01/2026, Slide Diagnosi Energetica

#93In quali casi specifici la Diagnosi Energetica è obbligatoria?

La redazione della Diagnosi Energetica (ante-operam) è obbligatoria per l'accesso agli incentivi nei seguenti casi tassativi:

  1. Isolamento termico: Per gli interventi di isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (Intervento II.A).
  2. Edifici nZEB: Per gli interventi di trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero" (Intervento II.D).
  3. Impianti ≥ 200 kWt: Per gli interventi di sostituzione di chiusure trasparenti (II.B), schermature solari (II.C) e per gli interventi impiantistici del Titolo III (caldaie a biomassa, pompe di calore, solare termico, ecc.) se realizzati su interi edifici dotati di impianto di riscaldamento con potenza nominale totale del focolare maggiore o uguale a 200 kW.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.16.1; D.M. 7 agosto 2025, Art. 15 comma 1

#94Se ho un impianto maggiore di 200 kW e sostituisco solo un piano di infissi di un albergo, devo fare comunque la diagnosi anche se non intervengo sull'intero edificio?

No. L'obbligo di diagnosi per edifici con impianti sopra i 200 kW scatta quando l'intervento è realizzato su "interi edifici". Se l'intervento è parziale (es. sostituzione infissi solo su un piano o una porzione limitata dell'edificio), la diagnosi energetica non è obbligatoria, anche se la centrale termica supera i 200 kW. In questi casi, la diagnosi è sostituita da una relazione tecnica descrittiva dell'intervento atta a dimostrarne l'ammissibilità.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.16.1 e Paragrafo 12.5; Webinar 26/01/2026, Minuto 48 circa

#95La diagnosi energetica è necessaria anche nel caso di accesso agli incentivi tramite "prenotazione" per la sostituzione di sistemi di illuminazione?

Dipende dalla modalità di prenotazione scelta.

  • Se la Pubblica Amministrazione accede tramite la modalità che prevede Diagnosi Energetica e atto amministrativo (caso i dell'art. 14, comma 2, lett. b), la diagnosi è il documento cardine per la prenotazione e deve essere sempre presente, includendo l'intervento di illuminazione tra quelli previsti.
  • Se si accede tramite altre modalità (es. contratto EPC, assegnazione lavori), la diagnosi è obbligatoria solo se l'intervento ricade nei casi previsti (edificio > 200 kW). Per un intervento di illuminazione (II.E) su un edificio con potenza < 200 kW, se si prenota tramite assegnazione lavori (caso iv) o contratto EPC (caso ii/iii), la diagnosi non è obbligatoria e può essere sostituita da una relazione tecnica.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 4.1.2 - Tabella 10 e Paragrafo 15 comma 4 del Decreto citato in Par. 9.16

#96Per interventi nZEB la diagnosi è sempre obbligatoria anche per i soggetti privati?

Sì. L'intervento di trasformazione in edificio a energia quasi zero (nZEB - II.D) richiede sempre la diagnosi energetica ante-operam e l'APE post-operam per accedere all'incentivo, indipendentemente dalla natura del soggetto (Pubblico o Privato). La diagnosi deve contenere una descrizione dettagliata del progetto post-operam atta a dimostrare il raggiungimento dei requisiti nZEB in conformità al D.M. 26 giugno 2015.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.4.4 e Paragrafo 9.16.1; Webinar 26/01/2026, Slide Intervento 2D nZEB

#97L'EGE che firma la diagnosi deve essere certificato per il settore civile o può essere anche industriale?

Le Regole Applicative e il Decreto richiedono che la diagnosi sia redatta da un EGE certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o da una ESCo certificata UNI CEI 11352. Non viene esplicitato un vincolo di esclusione basato sul settore di certificazione (civile o industriale) ai fini dell'ammissibilità formale, purché la certificazione sia in corso di validità e la diagnosi sia conforme alle norme tecniche UNI CEI EN 16247 e ai criteri del D.Lgs. 102/2014.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.16.1; D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1 - Definizioni

#98Una ETS non economica per prenotazione: c'è bisogno obbligatoriamente della diagnosi energetica per sola sostituzione generatore inferiore a 200 kW?

Dipende dalla modalità di prenotazione scelta. Se l'ETS sceglie la prenotazione secondo il "Caso i" (che prevede la presentazione di Diagnosi Energetica + Atto amministrativo/Delibera di impegno), la Diagnosi è il documento abilitante e quindi è sempre obbligatoria, indipendentemente dalla potenza. Se invece l'ETS sceglie altre modalità di prenotazione (es. "Caso iv" con verbale di consegna lavori o "Caso iii" con contratto EPC), la Diagnosi Energetica è obbligatoria solo se tecnicamente richiesta dall'intervento (ovvero per interventi su involucro opaco, nZEB o impianti termici con potenza nominale del focolare ≥ 200 kW). Nel caso specifico di sola sostituzione di generatore < 200 kW tramite "Caso iv" o "Caso iii", la diagnosi non è obbligatoria e può essere sostituita da una relazione tecnica.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 7.1 e Paragrafo 9.16; Webinar 3 febbraio 2026

#99La diagnosi è obbligatoria in caso di contributo anticipato?

La richiesta di contributo anticipato (riservata a PA ed ETS non economici) serve proprio a finanziare le spese per la redazione della Diagnosi Energetica. Pertanto, per ottenere il saldo del contributo e per accedere successivamente agli incentivi per gli interventi individuati, il soggetto è tenuto a redigere e trasmettere la Diagnosi Energetica entro 12 mesi dall'accoglimento della richiesta. Se la diagnosi non viene prodotta o non contiene interventi incentivabili da realizzare, il contributo decade.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.16.2; Webinar 3 febbraio 2026

#100Sostituzione di caldaia da 110 kW con PdC da 95 kW: la diagnosi va fatta?

No, non è obbligatoria. L'obbligo di diagnosi energetica per gli interventi sugli impianti (Titolo II e III) scatta quando l'intervento è realizzato su un intero edificio dotato di impianto di riscaldamento con potenza nominale del focolare (o totale utile) maggiore o uguale a 200 kW. Essendo la potenza ante-operam inferiore alla soglia (110 kW), è sufficiente la relazione tecnica, a meno che non si tratti di un intervento nZEB o sull'involucro opaco.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.16; D.M. 7 agosto 2025, Art. 15 comma 1

#101I 200 kW per l'obbligo di diagnosi si riferiscono alla potenza dell'impianto esistente?

Sì. Il riferimento per la verifica della soglia di obbligatorietà è la potenza nominale totale del focolare (o utile, se non applicabile quella al focolare) dell'impianto di climatizzazione invernale esistente (ante-operam) presente nell'edificio oggetto di intervento.

Fonti: Webinar 3 febbraio 2026; Regole Applicative, Paragrafo 9.16

#102Il risparmio di energia primaria (10% o 20%) va calcolato sul singolo servizio o globale di tutto l'edificio?

Il risparmio deve essere calcolato sulla domanda di energia primaria globale dell'edificio (indice EPgl,nren), considerando tutti i servizi energetici presenti e valutati nell'Attestato di Prestazione Energetica (APE). Non si limita al singolo servizio su cui si interviene (es. solo riscaldamento), ma valuta l'impatto dell'intervento sulla prestazione energetica complessiva dell'immobile rispetto alla situazione ante-operam.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 1; Webinar 26/01/2026

#103La diagnosi energetica è obbligatoria sia ante-operam che post-operam?

La Diagnosi Energetica è richiesta come documento ante-operam (precedente l'intervento) per individuare gli interventi di efficienza energetica realizzabili. Per la fase post-operam, il documento richiesto per comprovare il miglioramento della prestazione energetica e il raggiungimento dei requisiti (es. classe nZEB o risparmio energia primaria per imprese) è l'Attestato di Prestazione Energetica (APE). Non è richiesta una "diagnosi post-operam", ma l'APE finale che certifichi lo stato di fatto a lavori conclusi.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.16 e Paragrafo 9.1.4

#104Oltre alla diagnosi, secondo Titolo V, è richiesta anche APE ante operam?

Sì. Per le Imprese e gli ETS economici (soggetti al Titolo V), per accedere agli interventi di efficienza energetica (Titolo II) è obbligatorio dimostrare la riduzione della domanda di energia primaria. A tal fine, il Decreto richiede esplicitamente la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) sia nella configurazione ante-operam sia in quella post-operam. Questo obbligo è specifico per la verifica del risparmio (10% o 20%) e si aggiunge all'eventuale obbligo di diagnosi energetica se previsto dalle regole tecniche (es. impianto > 200 kW).

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 1; Regole Applicative, Paragrafo 4.2.1

#105L’Art.15 comma 4. dice che nei casi previsti al comma 1. (interventi oggetto di diagnosi), in caso di prenotazione, la diagnosi energetica va allegata all’atto della prenotazione stessa solo nei casi previsti ai punti ii, iii e iv (presenza di contratto ESCO, presenza di contratto di fornitura e presenza di atto amministrativo attestante sostanzialmente l’assegnazione e l’inizio dei lavori). Se non ho mal compreso nel caso in cui sia prevista la trasformazione in NZEB di un immobile di un ente pubblico, ma la prenotazione venga fatta sulla base di un Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, la diagnosi (che evidentemente andrà fornita prima dell’inizio lavori) può essere sostituita da “una relazione tecnica descrittiva dell’intervento atta a dimostrare ecc ecc”. E’ corretto?

No, non è corretto. La tua interpretazione contiene un'inesattezza fondamentale riguardante la natura dell'accesso tramite prenotazione per il "Caso i" (presenza di diagnosi e atto amministrativo) e l'obbligatorietà della diagnosi per gli interventi nZEB.

Ecco i motivi per cui la Diagnosi Energetica è obbligatoria ed è da allegare già in fase di prenotazione per un intervento nZEB su edificio pubblico (tranne in un caso specifico di calamità naturale):

  1. Definizione del "Caso i" di Prenotazione: L'Art. 14, comma 2, lettera b), punto i. del Decreto definisce la condizione di accesso alla prenotazione proprio come la "presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo...". Pertanto, per prenotare l'incentivo avvalendosi di un atto amministrativo (come l'approvazione di un progetto o un impegno di spesa), la Diagnosi Energetica è il prerequisito essenziale che deve esistere a monte per giustificare la scelta dell'intervento. Non può essere sostituita da una relazione tecnica in questa fase, perché mancherebbe il requisito fondante del "Caso i".
  2. Lettura dell'Art. 15 comma 4 (Esclusioni): L'articolo da te citato stabilisce che la diagnosi va allegata alla prenotazione per i casi ii, iii e iv. Tuttavia, specifica anche che "Per gli altri interventi, la diagnosi energetica è sostituita da una relazione tecnica...". La frase "Per gli altri interventi" si riferisce a quelli non elencati al comma 1 dell'Art. 15 (ovvero interventi minori che non hanno l'obbligo di diagnosi, come la sostituzione di piccoli generatori o solare termico). Poiché l'intervento nZEB (II.D) è esplicitamente citato all'Art. 15, comma 1 come intervento con obbligo di diagnosi, esso non rientra nella casistica di quelli che possono sostituire la diagnosi con una relazione tecnica.
  3. Conferma dalle Regole Applicative: Le Regole Applicative chiariscono in modo inequivocabile che, nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una PA e scelga il Caso i, in fase di invio dell'istanza su Portaltermico "dovranno essere caricati \[...\] diagnosi energetica".

L'unica eccezione (Calamità Naturali): Esiste una sola deroga in cui, per il "Caso i", non è obbligatorio allegare la Diagnosi Energetica: riguarda esclusivamente gli edifici interessati da eventi di calamità naturale. In questo specifico caso, la diagnosi può essere sostituita dal Progetto Esecutivo.

Sintesi: Se stai programmando un intervento nZEB (II.D) come PA utilizzando la prenotazione con atto amministrativo ("Caso i"), devi obbligatoriamente avere e allegare la Diagnosi Energetica al momento della richiesta di prenotazione.

Fonti: Decreto 7 agosto 2025, Art. 14, comma 2, lettera b), punto i; Art. 15, commi 1 e 4; Regole Applicative, Paragrafo 7.2 (Documentazione specifica da allegare - Caso i); Paragrafo 4.1.2

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